Il diritto di critica del rappresentante sindacale
17 Febbraio 2020
Nell'esercizio del diritto di critica, l'uso del mezzo della stampa può determinare il superamento del limite della continenza formale da parte del delegato sindacale?
In linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'esercizio del diritto di critica del lavoratore nei confronti del datore, alla luce dell'art. 21, Cost., può costituire un comportamento idoneo a giustificarne il licenziamento per giusta causa qualora sia riscontrabile un superamento dei limiti della continenza sostanziale (verità dei fatti dichiarati) e formale (modalità espressive rispettose dei canoni di correttezza, misura e rispetto civile della dignità altrui). Ne consegue che solo nel caso in cui il lavoratore abbia posto in essere una condotta sconfinante i limiti suddetti, con pregiudizio per la reputazione dell'attività datoriale, il rapporto di fiducia può dirsi definitamente leso. Il mero utilizzo della stampa non potrebbe ex se costituire elemento dimostrativo dell'illegittimo esercizio del diritto di critica. Nel caso in esame, inoltre, il ruolo ricoperto dal lavoratore (rappresentante sindacale) si traduce in una duplice copertura costituzionale (artt. 21 e 39, Cost.) del suddetto diritto, essendo perseguiti interessi collettivi dei lavoratori, contrapposti a quelli datoriali.
V.: Cass., sez. lav., 2 dicembre 2019, n. 31395; Cass., sez. lav., 10 luglio 2018, n. 18176.
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