Un altro passo importante per l'applicazione del Codice della crisi di impresa: approvato dal CdM lo schema di primo Decreto Correttivo

Filippo Lamanna
17 Febbraio 2020

Nella riunione del 13 febbraio 2020, a distanza di un anno dalla pubblicazione (nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019, n. 38), del Codice della crisi e dell'insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), il Governo ha elaborato e trasmesso alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e al Consiglio di Stato, per acquisirne i pareri definitivi, il testo ufficiale dello Schema del primo Decreto Correttivo al suddetto Codice.

Nella riunione del 13 febbraio 2020, a distanza di un anno dalla pubblicazione (nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019, n. 38), del Codice della crisi e dell'insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), il Governo ha elaborato e trasmesso alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e al Consiglio di Stato, per acquisirne i pareri definitivi, il testo ufficiale dello Schema del primo Decreto Correttivo al suddetto Codice.

Numerosi erano certamente gli errori, più spesso formali, qualche volta anche sostanziali, le lacune e le carenze del Codice della crisi, e nel perdurare di tali difetti, numerose, e di variegata natura, dovevano dunque essere di conseguenza, ed in effetti sono state, le modifiche e le integrazioni che il Governo ha proposto e predisposto per “aggiustare” il Codice, traendo spunto soprattutto dai tanti suggerimenti che, nel frattempo, i suoi primi commentatori hanno avuto modo di formulare ed argomentare.

In particolare, volendo riassumere in estrema sintesi, le modifiche e le correzioni, si segnalano, tra le più rilevanti, le seguenti:

  • una vistosa retromarcia sulle condizioni in base alle quali l'amministrazione finanziaria deve effettuare le segnalazioni d'allerta, aumentandosi le soglie “rilevanti” dell'insoluto: la soglia originaria di euro 25.000 viene ora sostituita dalla soglia di euro 100.000, quella di euro 50.000 dalla soglia di euro 500.000 e quella di euro 100.000 dalla soglia di euro 1.000.000: quindi l'aumento va da 4 a 10 volte rispetto alle soglie originarie; in tal modo, l'allerta “fiscale” sarà verosimilmente solo residuale, e destinata ai casi di evasione più eclatanti; peraltro all'agenzia delle Entrate viene posto un termine (60 giorni) per effettuare la segnalazione, allineandola a quanto previsto per gli altri creditori qualificati;
  • sono stati concessi sei mesi in più per l'avvio delle misure di allerta, e quindi le segnalazioni d'allerta agli Organismi di composizione della crisi d'impresa (Ocri) saranno effettuate, per le imprese medio-piccole, coincidenti, anche se non del tutto, con quelle escluse, se società, ai sensi dell'art. 2477 c.c., dall'obbligo di dotarsi di collegio sindacale e dell'organo di revisione (cioè quelle che dopo l'emanazione del Codice non hanno superato negli ultimi due esercizi nessuno dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità) solo dal 15 febbraio 2021 e non già dal 15 agosto 2020, quando entrerà in vigore per la maggior parte delle sue norme il Codice della crisi; il differimento determinerò anche, in via riflessa, il differimento dell'operatività della causa di esonero da responsabilità prevista dal comma 3 dell'art. 14;
  • è stata ora meglio chiarita la nozione di “crisi”, sostituendosi all'espressione “difficoltà” quella di “squilibrio”, ritenuta più corretta secondo i parametri della scienza aziendalistica;
  • è stata meglio precisata la funzione degli “indici” di crisi, sostituendosi all'espressione “sostenibilità” dei debiti quella di “non sostenibilità” ed all'espressione “adeguatezza” quella di “inadeguatezza”, così recependo le osservazioni critiche di numerosi commentatori ed esperti di discipline aziendalistiche che hanno fatto notare l'ambiguità di una definizione declinata alla forma affermativa, posto che l'obiettivo è quello di intercettare l'inadeguatezza dei flussi prospettici a far fronte alle obbligazioni pianificate e dunque l'insostenibilità dell'indebitamento e la situazione di assenza di continuità aziendale;
  • è stato esteso anche ai revisori l'esonero dall'obbligo di riservatezza ai fini della segnalazione d'allerta;
  • sono state riformulate le norme che definiscono i gruppi, precisandosi a questo fine che sono esclusi dalla definizione normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali;
  • sono state anche disciplinate le situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento dell'attività di direzione e coordinamento nei gruppi;
  • inoltre, è stato precisato che il piano unitario, o i piani “collegati”, nelle procedure “di gruppo”, devono quantificare espressamente il beneficio che riceveranno i creditori delle singole imprese appartenenti all'agglomerato interessato, introducendosi opportunamente l'esigenza che sia operata una quantificazione espressa, contenuta nello stesso piano o negli strumenti pianificatori adottati a tale scopo, nonché l'eventualità che il beneficio sia costituito da un “vantaggio compensativo”;
  • è stato chiarito che l'istituzione degli assetti organizzativi societari spetta esclusivamente agli amministratori;
  • sono state meglio definite le modalità di adozione delle “misure protettivedel patrimonio del debitore;
  • sono state rese meno stringenti le norme relative alla iscrizione nell'Albo degli esperti in materia concorsuale: per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e dei consulenti del lavoro la durata dei corsi sarà di sole quaranta ore;
  • è stato previsto che il referente dell'OCRI comunichi all'associazione di categoria tre nominativi indicati dal debitore tra quanti siano iscritti all'Albo di cui all'art. 356 e che l'associazione scelga nella rosa proposta dal debitore il componente dell'OCRI; in questo modo è salvaguardato il coinvolgimento del debitore nella scelta dei componenti dell'OCRI, funzionale ad una migliore conoscenza delle specificità dell'impresa e a fare in modo che l'organismo operi e sia anche correttamente percepito dal debitore come un ente “amico”, il cui compito è quello di assisterlo e di agevolarlo nella gestione della sua situazione di crisi;
  • è stata prevista anche la sostituzione dei componenti del collegio degli esperti in casi di inerzia ad essi riferibile;
  • è stata soppressa la nozione di “prevalenza” ai fini dell'accordo di ristrutturazione “esteso”, accordo che dunque deve continuare a perseguire la continuità aziendale, e tuttavia viene slegato da qualsiasi indagine di carattere quantitativo in ordine alla rilevanza dei flussi ricavabili dalla continuità rispetto alle aspettative di soddisfo dei creditori;
  • è stato ulteriormente chiarito che la moratoria per il pagamento dei crediti assistiti da cause di prelazione, legittima esclusivamente nel concordato in continuità, non può mai eccedere i due anni dall'omologazione;
  • è stata inserita la previsione secondo la quale, se il concordato è in continuità, il piano deve contenere anche il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario;
  • é stata sancita l'inefficacia di patti che autorizzino il recesso o consentano lo scioglimento di contratti pendenti al momento del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo;
  • è stata introdotta la disciplina dei contratti pendenti di finanziamento bancario;
  • sono stati ripristinati i finanziamenti-ponte;
  • è stato esteso il ruolo attivo del P.M. nel procedimento di concordato, ove diviene, esplicitamente, una parte “a tutto tondo”, interessata alle vicende del procedimento non solo in modo strumentale ed “accessorio” all'acquisizione di informazioni rilevanti per la repressione di reati, ma anche al fine di valutare direttamente la validità della soluzione regolatoria della crisi proposta dal debitore, a tutela dell'interesse pubblico sotteso a qualsiasi regolazione processuale della crisi;
  • è stato soppresso l'attributo della “consistenza” come requisito per la revocabilità delle “rimesse” bancarie.

Dunque si tratta di numerose correzioni ed integrazioni che, tuttavia,non sembrano ancora sufficienti e men che meno esaustive, derivandone la necessità, ed il pronostico, che a queste prime correzioni/integrazioni debbano seguirne poi altre, mediante uno o più successivi decreti.

Del resto, il Governo ben potrà ancora intervenire in futuro utilizzando la medesima procedura semplificata adottata ora per dare vita al (primo) Correttivo.

Vi è infatti un periodo di altri due anni, dopo il 15 agosto 2020, e quindi fino al 15 agosto 2022, per apportare modifiche al Codice della crisi e dell'insolvenza, senza dover passare per l'ordinario iter legislativo.

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