Il condomino può ottenerne il rimborso solo qualora provi l'inerzia e la necessità dei lavori

Redazione scientifica
19 Febbraio 2020

Sia la necessità della spesa, quale parametro del rimborso ex art. 1110 c.c., sia l'urgenza della spesa, quale parametro del rimborso ex art. 1134 c.c., presuppongono che una spesa vi sia stata, che ne sussista la prova, e che l'esborso sia riferibile a uno specifico intervento, in difetto venendo a mancare il sostrato oggettivo del giudizio di rimborsabilità.

Tizio, al fine di ovviare al degrado del fabbricato e dell'adiacente parco-giardino, aveva sostenuto per necessità ed urgenza alcune spese delle quali chiedeva il rimborso dai propri germani, nonché dal Condominio medesimo. In primo grado, il Tribunale adito condannava solo i germani nei confronti del fratello Tizio. In secondo grado, la Corte d'Appello rigettava il gravame principale proposto da Tizio e dai figli, questi ultimi resisi cessionari del credito litigioso; tuttavia, la Corte territoriale accoglieva l'appello incidentale proposto dai germani, mandando assolti per intero dalla domanda di rimborso. Avverso tale decisione, Tizio ha proposto ricorso in Cassazione eccependo la violazione degli artt. 1110, 1134 c.c. per aver il giudice d'Appello ritenuto non provate le spese e quindi respinto la domanda di rimborso. Inoltre, il ricorrente eccepiva la violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c., per non aver il giudice d'Appello pronunciato sulla domanda di ingiustificato arricchimento, proposta in subordine, o per averla implicitamente respinta a causa del difetto del requisito di sussidiarietà.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, nell'applicare il disposto dell'art. 1110 c.c. per le spese relative al parco-giardino (estraneo al Condominio), e nell'applicare il disposto dell'art. 1134 c.c. per le spese relative al fabbricato condominiale, la Corte d'appello aveva compiuto una valutazione probatoria, all'esito della quale aveva ritenuto non adeguatamente provate le spese del rimborso, sì da non poter neppure istituire il giudizio sulla necessità della spesa ex art. 1110 c.c. e quello sull'urgenza della spesa ex art. 1134 c.c. Per meglio dire, mentre nella comunione ordinaria, a norma dell'art. 1110 c.c., il partecipante può ottenerne il rimborso solo qualora provi l'inerzia e la necessità dei lavori; nel condominio, invece, a norma dell'art. 1134 c.c., il condomino ha l'onere di provarne l'urgenza. Ovviamente, sia la necessità che la spesa presuppongono che una spesa vi sia stata, che ne sussista la prova, e che l'esborso sia riferibile a uno specifico intervento, in difetto venendo a mancare il sostrato oggettivo del giudizio di rimborsabilità. Nella specie, il giudice distrettuale aveva ritenuto del tutto carente la prova delle spese, e indicibile, quindi, la relativa necessità od urgenza. Di conseguenza, al condomino cui non sia stato riconosciuto il diritto al rimborso delle spese per carenza del presupposto dell'urgenza ex art. 1134 c.c. non spetta neppure il rimedio sussidiario dell'azione di arricchimento ex art. 2041 c.c., la quale non può essere esperita per neutralizzare il divieto di esercitare azioni tipiche in concreto mancanti dei presupposti di legge. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato.

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