L'accertamento esecutivo rafforza la riscossione dei tributi locali

Giuseppe Durante
20 Febbraio 2020

La legge di Bilancio 2020 L. n. 160 del 27 dicembre 2019 ha apportato modifiche sostanziali anche nel novero della Fiscalità Locale disponendo una serie di novità incisive non solo di carattere sostanziale ma anche e soprattutto di carattere strettamente procedurale riguardanti sia la preliminare attività di accertamento ma anche la procedura di riscossione coattiva dei tributi di spettanza degli enti locali impositori. Infatti, da una lettura testuale della normativa di riferimento contenuta nella legge di bilancio è chiaro l'intento del legislatore di volere ridurre i tempi tecnici di riscossione dei tributi locali assicurando in tempi rapidi l'esigibilità dei crediti tributari attraverso il potenziamento dell'avviso di accertamento.
Premessa

La legge di Bilancio 2020 L. n. 160 del 27 dicembre 2019 ha apportato modifiche sostanziali anche nel novero della Fiscalità Locale disponendo una serie di novità incisive non solo di carattere sostanziale ma anche e soprattutto di carattere strettamente procedurale riguardanti sia la preliminare attività di accertamento ma anche la procedura di riscossione coattiva dei tributi di spettanza degli enti locali impositori.

Infatti, da una lettura testuale della normativa di riferimento contenuta nella legge di bilancio è chiaro l'intento del legislatore di volere ridurre i tempi tecnici di riscossione dei tributi locali assicurando in tempi rapidi l'esigibilità dei crediti tributari attraverso il potenziamento dell'avviso di accertamento.

In particolare, dal 1 gennaio 2020 è fatta salva per gli enti locali impositori (comuni, città metropolitane, comunità montane unione di comuni) la possibilità di accellerare la procedura di riscossione coattiva dei tributi locali di spettanza proprio attraverso l'utilizzo del cosiddetto “accertamento esecutivo” come del resto già avviene per i tributi erariali.

In altre parole, gli enti impositori locali avranno la possibilità di notificare un unico atto avente la doppia valenza di avviso di accertamento e titolo esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910); per cui, decorso il termine utile per la proposizione del ricorso (60 giorni) l'ente impositore sarà legittimato ad iniziare da subito la procedura di riscossione forzata finalizzata al recupero del credito tributario previa notifica degli atti esecutivi in senso stretto (pignoramenti presso terzi ex art.72 bis; pignoramenti mobiliari, immobiliari) previa attuazione delle disposizione contenute nel Titolo II del d.P.R. n. 602/1973 proprio come avviene già per i tributi erariali riconducibili all'Amministrazione finanziaria.

Tuttavia, la previsione sull'accertamento esecutivo non è la sola novità apportata dalla legge di bilancio in materia di fiscalità locale operante dal 1°gennaio 2020.

Infatti, a questo si aggiungono le novità relative:

a) all'obbligo di incasso diretto riconducibile a tutte le fasi della procedura di riscossione coattiva avente ad oggetto le entrate dell'ente locale;

b) i nuovi requisiti di nomina previsti per il funzionario responsabile della riscossione;

c) la nuova disciplina sulla dilazione di pagamento;

d) le condizioni tassative previste per i soggetti iscritti all'albo dei riscossori di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992.

Le principali novità disposte in materia di Tributi Locali dal 1° gennaio 2020

La L. n. 160/2019 ha disposto diverse novità di rilievo riferite al comparto dei tributi locali riconducibili agli enti impositori e tutte finalizzate ad ottimizzare il gettito tributario rendendo più lineare ed incisiva la procedura di recupero coattivo dei crediti tributari.

Intanto, quando si parla di “enti” si deve fare riferimento ai soli enti territoriali e alle loro forme organizzative escludendo pertanto gli altri enti locali quali regioni e consorzi che restano esclusi e per i quali resta confermata la disciplina previgente.

a) Per quanto riguarda le novità riconducibili alla figura del funzionario responsabile della riscossione contenute nel testo di legge, gli stessi previa nomina da parte dei dirigenti dell'ente o dagli organi apicali dei concessionari sono legittimati a svolgere funzioni strettamente connesse all'attività di riscossione coattiva del credito tributario in qualità di ufficiali della riscossione; funzioni specifiche a cui si aggiungono quelle relative alle procedure di vendita all'incanto dei beni immobili ipotecati a carico del debitore.

Per questa particolare figura la normativa richiede il possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria superiore nonché il superamento di un esame di idoneità previa frequenza ad un apposito corso di preparazione e qualificazione.

I requisiti tassativamente richiesti nonché la ratio stessa della normativa di riferimento in ordine alla figura del funzionario responsabile della riscossione attinge molto dalla L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) art.1, comma 158 riferita alla figura dei messi notificatori.

b) Per quanto riguarda poi la possibilità di rateizzazione del debito concessa ex lege agli enti locali, la L. n. 160/2019 ha previsto dal 1°gennaio 2020 la possibilità di rateizzazione del debito in favore del contribuente fino ad un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una comprovata situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica.

Tuttavia, è comunque fatta salva la possibilità per l'ente locale, previa deliberazione ad hoc, di regolamentare ulteriormente le condizioni e le modalità di rateizzazione del debito fermo restando una durata massima di almeno 36 rate mensili per un debito di importo superiore ad euro 6.000,00.

Il legislatore ha demandato una certa autonomia agli enti locali nello stabilire con una certa discrezionalità tempi e modalità di rateizzazione del debito anche in considerazione delle situazioni soggettive riconducibili al debitore che non potranno prescindere dall'ammontare del quantum debeatur.

In caso di accertato peggioramento della situazione debitoria del contribuente la dilazione concessa dall'ente impositore potrà essere prorogata una sola volta e per un ulteriore periodo e per un massimo di altre 72 rate mensili. Si tratta di una proroga che l'ente locale potrà ovviamente disporre in casi del tutto eccezionali.

Nel caso in cui il soggetto che ha beneficiato della dilazione non ottempererà al pagamento di due rate consecutive in corrispondenza delle scadenze decadrà automaticamente dal beneficio della rateizzazione non potendo più beneficiare della dilazione. L'importo a debito ancora dovuto sarà immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione. Anche per i tributi locali in caso di rateizzazione è prevista l'applicazione degli interessi di mora riferiti alle somme dovute, ad esclusione delle sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri accessori.

Il computo degli interessi di mora sarà riconducibile al tasso di interesse legale che potrà essere maggiorato dall'ente di non oltre due punti percentuali previa apposita deliberazione dell'ente locale.

c) per quanto riguarda le nuove condizioni necessarie per l'iscrizione all'Albo dei soggetti riscossori di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, la normativa subordina ad un decreto di natura regolamentare la possibilità di istituire una sezione separata nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992 per tutti i soggetti che vogliono effettuare attività di liquidazione e accertamento nonché attività di riscossione dei tributi locali. Tali soggetti iscritti nella sezione speciale dovranno adeguare il proprio capitale sociale entro il 31 dicembre 2020.

Ancora, con uno o più decreti il MEF dovrà stabilire le linee guida sui controlli che gli enti locali dovranno porre in essere nei confronti dei soggetti affidatari in ordine alla validità alla congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori rilasciati dallo stesso affidatario in fase di aggiudicazione della gara.

Sempre il MEF dovrà definire i criteri relativi all'affidamento nonché alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti oggetto di concessione, al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, salvaguardare livelli elevati di qualità del servizio anche con riferimento all'osservanza dei diritti del contribuente.

È chiara anche in questa circostanza la volontà del legislatore di volere migliorare sensibilmente il livello qualitativo dell'attività di riscossione, cercando di cerare le condizioni migliori per assicurare una maggiore esigibilità del credito tributario in tempi più rapidi; tutto ciò, non solo nel caso in cui l'ente locale riscuote tramite il Concessionario della riscossione nazionale (AdeR) ma, bensì anche nella casistica in cui l'ente impositore opta per la riscossione diretta tramite affidamento ad un dei soggetti riscossori iscritti all'albo di cui al più volte richiamato art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.

L'accertamento esecutivo e la riscossione forzata

Una delle novità più rilevanti disposte dalla L. n. 160/2019 relativamente al comparto dei tributi locali è sicuramente quella che riguarda l'accertamento esecutivo; novella, quest'ultima riconducibile alla chiara volontà del legislatore di velocizzare ma anche di creare le condizioni per ottimizzare il recupero coattivo del gettito tributario riferito a tutti i tributi di spettanza locale, attribuendo pertanto all'atto impositivo in questione una nuova valenza rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente.

In particolare, dal 1° gennaio 2020 in considerazione a quanto disposto dall'art. 1 comma 792 della L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) l'accertamento che gli enti locali possono emettere ha una nuova pelle sia con riferimento alle casistiche di omessa dichiarazione ed omesso versamento del tributo per il quale la norma speciale (L. n. 296/2006 art. 1, comma 161 – 162 ) prevede l'emissione dell'accertamento d'ufficio; sia, nelle circostanze di dichiarazione infedele presentata dal contribuente per il quale è fatta salva la possibilità per l'ente locale di emettere l'avviso di accertamento cosiddetto a rettifica a cui vanno ricondotte anche tutte le casistiche di liquidazione formale – cartolare del tributo.

A partire dal 1°gennaio 2020 l'avviso di accertamento è a tutti gli effetti titolo esecutivo ed in quanto tale atto prodromico rispetto alla successiva procedura di riscossione coattiva che non necessiterà più dell'iscrizione a ruolo nonchè della successiva notifica della cartella di pagamento o in alternativa dell'ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910.

Si tratta di un titolo esecutivo che in quanto tale ha una doppia valenza intrinseca:

a) di avviso di accertamento con il quale l'ente impositore manifesta in atti la volontà che il contribuente inadempiente provveda al pagamento del quantum debeatur entro e non oltre sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto stesso, come previsto ex lege;

b) di atto esecutivo nonchè prodromico per l'inizio dell'esecuzione forzata legittimando pertanto l'ente impositore ad iniziare, da subito , e senza la necessità di notifica di atti transitori (cartella di pagamento o in alternativa ingiunzione fiscale) l'esecuzione forzata previa notifica di atti esecutivi in senso stretto a carico del debitore (pignoramenti presso terzi, pignoramenti mobiliari, pignoramenti immobiliari, fermi amministrativi e ipoteche immobiliari), trovando applicazione immediata le disposizioni contenute nel Titolo II del d.P.R. n. 602/1973 già applicate per i tributi di spettanza dell'Amministrazione finanziaria.

In particolare, in analogia con le previsioni normative contenute nel D.L. n. 78/2010 che disciplina l'accertamento per i tributi erariali, l'art. 1, comma 792 della L. n. 160/2019 come sopra richiamato, alla lett.a) dispone in primis che gli atti impositivi compresi i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni: “devono contenere anche l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi stessi indicati, oppure in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art.198 del D.Lgs. n. 472/1997 concernente l'esecuzione delle sanzioni...omissis”.

Decorsi inutilmente i termini indicati alla lett. b) dello stesso comma 792, art.1 l'atto notificato al debitore assume una immediata valenza esecutiva potendo l'ente impositore, in qualità di soggetto attivo di imposta, prescindere dalla preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale e quindi del titolo esecutivo.

Pertanto,decorso il termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto impositivo quale termine ultimo per effettuare il pagamento del quantum debeatur la riscossione è affidata dall'ente locale in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata che, a seconda dei casi, potrà essere o l'agenzia delle entrate riscossione in qualità di concessionario della riscossione nazionale convenzionata con l'ente locale; oppure, in alternativa, uno dei soggetti riscossori iscritti nell'apposito albo di cui al richiamato art. 53, comma 1 del D.Lgs. n. 446/1997 in caso di esternalizzazione dell'attività di accertamento e/o riscossione dei tributi locali.

Non sarà facile da parte degli enti locali impositori adeguare le procedure di trasmissione del carico all'agente della riscossione che dovrà poi procedere alla riscossione forzata; tant'è che, in attesa della emanazione del decreto del MEF che dovrà fare luce in ordine alle modalità di attuazione della nuova procedura di riscossione cosiddetta “accellerata” sarà lo stesso ente locale a stabilirle in persona dell'ufficio competente che inevitabilmente porterà lo stesso ente impositore a non potersi sottrarre da un obbligo motivazionale da formalizzare nello stesso atto impositivo.

In particolare, l'ufficio dovrà disporre necessariamente che l ‘atto impositivo costituisce titolo esecutivo idoneo in quanto tale, ad attivare le relative procedure esecutive in senso stretto nonché cautelari (fermo amministrativo di beni mobili registrati e ipoteca immobiliare); in contemporanea, l'ente impositore dovrà nello stesso avviso di accertamento IMU- TARI indicare il soggetto che decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà inevitabilmente alla riscossione delle somme richieste nell'atto impositivo, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

La previsione normativa di cui all'art.1, comma 792 della più volte richiamata L. n. 160/2019 dispone altresì la sospensione per un periodo di centottanta giorni decorrenti dalla data di affidamento in carico degli atti; termine ridotto a centoventi giorni nel caso in cui la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento.

Tuttavia, la lett. c) del comma 792 dispone che la sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore e non opera ne anche in caso di accertamenti divenuti definitivi, anche a seguito di giudicato nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateizzazione.

Da ultimo, sempre l'art.1, comma 795 della L. n. 160/2019 dispone un ulteriore adempimento a carico dell'ente locale procedente per importi fino ad euro diecimila.

In particolare, quando si tratta di avvisi di accertamento aventi ad oggetto l'importo sopra richiamato (euro diecimila) dopo che l'atto è divenuto definitivo per decorso del termine utile per l'opposizione (60 giorni.), prima di attivare la procedura esecutiva e cautelare l'ente impositore dovrà necessariamente notificare un sollecito di pagamento al contribuente inadempiente con il quale dovrà avvisarlo che il termine indicato nell'atto è divenuto definitivo e che, pertanto qualora il contribuente non provvederà al pagamento del quantum debeatur indicato in atti entro i trenta giorni successivi saranno inevitabilmente attivate le procedure esecutive e cautelari finalizzati al recupero coattivo del credito in oggetto.

Nel caso in cui il contribuente voglia provvedere al pagamento di quanto dovuto, il comma 796 dell'art.1 non esclude la possibilità di una dilazione del debito tributario o patrimoniale richiamando espressamente ed integralmente i piani previsti dal comma sopra citato (comma 796, art.).

Per cui, la normativa prevede dal 1°gennaio 2020 la possibilità ex lege di rateizzazione del debito tributario nel caso in cui è chiara la volontà del debitore di volere estinguere il debito intimato potendo pertanto evitare l'attivazione delle procedure riscossive e cautelari.

Quanto alla fase transitoria rileva segnalare che la novella fa riferimento agli atti impositivi emessi dopo il 1°gennaio 2020 e non notificati, dovendosi però ritenere compresi anche quelli aventi ad oggetto “i rapporti pendenti alla stessa data”.

Per cui, possono essere fatti rientrare anche gli avvisi di accertamento notificati dopo il 1° gennaio 2020 non ancora divenuti definitivi per il mancato decorso dei sessanta giorni utili per la proposizione del ricorso.

Considerazioni conclusive

Il nuovo scenario normativo vigente dal 1 gennaio 2020 rinveniente dalla lettura testuale dell'art. 1, commi 792 e ss. della L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha attribuito un nuovo volto al comparto della fiscalità locale che non era destinatario di modifiche così importanti dalla entrata in vigore della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) con la quale venne disposto il cosiddetto “Mini Testo Unico degli Enti locali”.

Come già segnalato con le modifiche in vigore dal 1 gennaio 2020 è chiaro l'intento del legislatore di volere mettere sullo stesso piano tributi erariali riconducibili all'Amministrazione finanziaria e i tributi locali riconducibili agli enti locali impositori e non solo per quello che riguarda l'attività di accertamento intesa in senso tecnico ma anche e soprattutto, per quello che concerne l'attività di riscossione conseguente che dal nuovo anno seguirà l'iter procedurale previsto per i tributi erariali,pur non essendo ancora prevista per i tributi locali la riscossione frazionata che l'art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992 applica ai tributi erariali che ad oggi, rappresenta l'unica differenza sostanziale ancora esistente tra il comparto dei tributi erariali e quello della fiscalità locale.

L'avviso di accertamento IMU-TASI e non solo così come previsto dal legislatore in materia di fiscalità locale è un un vero e proprio atto impoesattivo che ingloba in se la natura di atto di contestazione, di atto di precetto avendo in se valenza precettiva e da ultimo di titolo esecutivo a seguito del quale l'ente impositore potrà immediatamente dare inizio alla procedura di riscossione forzata tramite il soggetto convenzionato con l'ente impositore (AdeR o soggetto riscossore iscritto all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997).

Tuttavia, la portata delle modifiche non è di poco conto per cui non sarà facile da parte degli enti locali impositori entrare a regime in tempi rapidi ed adeguare i propri atti alle nuove previsioni normative, anche e soprattutto se il decreto del MEF con cui dovranno essere chiariti ancora molti aspetti dovesse tardare ad arrivare.

Nella fase transitoria e in attesa del decreto del MEF molto dovranno fare gli uffici preposti degli enti locali a cui il legislatore ha demandato, almeno in questa prima fase, ampia possibilità di manovra sempre comunque nel rispetto della normativa contenuta nel più volte richiamato art. 1 comma 792 e ss della Legge di Bilancio 2020.

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