Efficacia del decreto di trasferimento: la decisione alle Sezioni Unite

Gianluca Tarantino
20 Febbraio 2020

Viene rimessa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite la questione inerente all'efficacia del decreto di trasferimento all'esito di un procedimento esecutivo immobiliare e se, in particolare, nel procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l'ordine di cancellazione dei gravami (pignoramenti, ipoteche, privilegi, sequestri conservativi) determini, in forza dell'art. 2878 c.c., l'estinzione dei medesimi vincoli, dei quali il Conservatore dei Registri Immobiliari è tenuto ad eseguire la cancellazione, indipendentemente dal decorso dei termini per la proponibilità dell' opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.

La I sezione della Cassazione, rilevando un contrasto di giurisprudenza sul termine di efficacia del decreto di trasferimento emesso a seguito di procedura esecutiva immobiliare, rimette al Primo Presidente, per l'eventuale trasmissione alle Sezioni Unite, la questione relativa alla necessità o meno di attendere il termine di giorni venti ex art. 617 c.p.c. prima di disporre la cancellazione dei gravami risultanti sul bene.

Il caso. La vicenda illustrata nell'ordinanza interlocutoria in commento concerne l'efficacia del decreto di trasferimento emesso all'esito di una procedura esecutiva immobiliare, ponendosi la questione se la disposizione relativa alla cancellazione dei gravami risultanti sul bene può essere effettuata subito dopo l'emissione del decreto stesso ovvero sia necessario attendere il decorso del termine di venti giorni ex art. 617 c.p.c. per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto in questione.
Fronteggiandosi due diversi orientamenti, la prima sezione ha ritenuto opportuno investire di tale problematica il Primo Presidente, per la trasmissione alle Sezioni Unite. Proprio il mancato rispetto del termine di venti giorni, infatti, costituiva motivo fatto valere nei gradi di giudizi da parte dell'esecutata e costituisce uno dei numerosi – l'unico ritenuto fondato - motivi di ricorsi per cassazione.

La struttura del processo esecutivo. Nella complessa ed articolata ordinanza, il S.C. si sofferma, preliminarmente, sulla natura procedimento del processo esecutivo, precisando che quest'ultimo si presenta strutturato non già come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale - secondo lo schema proprio del processo di cognizione - bensì come una successione di subprocedimenti, cioè in una serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi. Tale autonomia di ciascuna fase, rispetto a quella precedente, comporta che le situazioni invalidanti, che si producano nella fase che è conclusa dall'ordinanza di autorizzazione alla vendita, sono suscettibili di rilievo nel corso ulteriore del processo solo in quanto impediscano che il processo consegua il risultato che ne costituisce lo scopo, e cioè l'espropriazione del bene pignorato come prezzo per la soddisfazione dei creditori, mentre ogni altra situazione invalidante deve essere eccepita come opposizione agli atti esecutivi nei termini di decadenza disposti dal menzionato art. 569 c.p.c..

Revoca del titolo alla base dell'esecuzione: quali conseguenze? La questione trattata nell'ordinanza appare di significativa importanza in ragione delle conseguenze che possono derivare dal venire meno del provvedimento alla base del processo esecutivo, con conseguenza necessità di bilanciare l'interesse dei terzi con la posizione del debitore. Sul punto, secondo un consolidato orientamento, il S.C. ha osservato che il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente. In tal caso, tuttavia, resta salvo il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo.

L'efficacia del decreto di trasferimento: immediata o alla scadenza del termine per l'opposizione?Il punto centrale dell'ordinanza, quindi, concerne la decorrenza dell'efficacia del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c., posto che dal momento di efficacia avviene, da parte del Conservatore, la cancellazione degli eventuali gravami. Sul punto, un primo orientamento stabilisce che il decreto di trasferimento emanato ex art. 586 c.p.c. deve essere trascritto senza riserva anche se ancora divenuto definitivo, con le conseguenze del caso. Al tempo stesso, per un ulteriore orientamento è legittimo il rifiuto del conservatore dei registri immobiliari di eseguire l'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento o dell'iscrizione ipotecaria contenuto nel decreto di trasferimento, qualora non sia decorso il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso tale decreto ovvero l'opposizione proposta sia ancora pendente.

La revoca del decreto di trasferimento da parte del Giudice.In ogni caso, il giudice dell'esecuzione può sempre revocare il decreto di trasferimento di sua iniziativa, anche dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per la proposizione dell'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., a meno che il provvedimento non abbia avuto definitiva esecuzione, momento, quest'ultimo, che si identifica non con quello dell'emanazione del decreto di trasferimento, ma con quello del compimento, da parte del cancelliere, delle operazioni indicate dall'art. 586 c.p.c.

L'efficacia immediata del decreto di trasferimento: sì o no? Il S.C., pur pronunciandosi con l'ordinanza interlocutoria in commento, sembra comunque ritenere maggiormente coerente con il sistema la scelta dell'efficacia immediata del decreto di trasferimento, da un lato per la natura del procedimento esecutivo ma soprattutto per l'assenza di una regola, nel processo esecutivo, come quella di cui all'art. 2652 c.c. che assegna all'avente causa di chi abbia acquistato un bene in forza di atto successivamente colpito da sentenza di annullamento una protezione maggiore rispetto a quella del dante causa, stabilendo che non sono pregiudicati i diritti acquistati dai terzi in buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.

La valenza giuridica del decreto di trasferimento. Quanto precede trova conferma dal fatto che, peraltro, il decreto di trasferimento dell'immobile emanato dal giudice dell'esecuzione corrisponde al rogito notarile, di talché per mezzo di tale provvedimento il giudice trasferisce il possesso del bene acquistato ed ordina al debitore o a eventuali occupanti senza titolo, di lasciare l'immobile. L'acquirente, già aggiudicatario dell'immobile pignorato, acquisendo, dunque, con il decreto di trasferimento, la proprietà dello stesso, può avvalersi del provvedimento per conseguirne la relativa disponibilità materiale, esercitando, nel caso di mancato rilascio spontaneo, l'azione esecutiva per il rilascio, non solo nei confronti del debitore e del custode, ma anche verso chiunque si trovi ad occupare il bene nel momento in cui l'ordine di rilascio viene coattivamente posto ad esecuzione.

Le conseguenze dell'omessa notifica dell'ordinanza di fissazione dell'udienza. Un ulteriore elemento di discussione del provvedimento in esame concerneva le eventuali conseguenze della mancata notifica dell'ordinanza di fissazione dell'udienza per la vendita. Sul punto, il S.C. ha stabilito che l'omessa notifica dell'ordinanza di fissazione delle modalità della vendita ex art. 569 c.p.c. ai creditori iscritti ex art. 498 c.p.c. che non siano comparsi all'udienza non comporta alcuna nullità qualora l'assegnazione o la vendita avvengano egualmente pur in difetto di tali adempimenti, ma solo la responsabilità, ex art. 2043 c.c., del creditore procedente per le conseguenze dannose subite dagli stessi a seguito del provvedimento di vendita o di assegnazione emesso illegittimamente, giacché la mancata notifica dell'avviso costituisce violazione di un obbligo imposto da una norma giuridica, ed integra un'ipotesi di illecito extracontrattuale.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it