L'atto introduttivo del giudizio di arbitrato rituale è notificabile via PEC alla controparte?
20 Febbraio 2020
L'atto che introduce il giudizio di arbitrato rituale può essere notificato alla controparte che sia titolare di indirizzo PEC inserito nel ReGIndE?
Non sussiste alcun impedimento alla notifica telematica dell'atto di accesso al giudizio arbitrale da parte dell'avvocato che sia munito di procura. Tale tesi trova conforto nella stessa previsione normativa che prevede la possibilità di notificare in proprio anche gli atti stragiudiziali a condizione di essere muniti di procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. A tal proposito, come si può evincere da un estratto del vademecum (in allegato)per le notifiche in proprio dell'ordine degli avvocati di Arezzo, “si ritiene ormai pacifico che possano essere notificati in proprio anche gli atti d'introduzione del giudizio arbitrale, indipendentemente dalla natura dell'arbitrato (ovviamente dall'avvocato munito di procura)”.
Le stesse conclusioni possono di conseguenza applicarsi alla notifica del lodo di cui dovrà essere attestata la conformità della copia digitale a quella cartacea ai sensi dell'art. 3-bis della legge n. 53/1994.
*Fonte: www.ilprocessotelematico.it
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