Riduzione unilaterale dell'orario di lavoro e nozione di “trattamenti retributivi” nella responsabilità solidale dei committenti
21 Febbraio 2020
Massime
In tema di responsabilità del committente con l'appaltatore di servizi la locuzione “trattamenti retributivi”, contenuta nell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, deve essere interpretata in maniera rigorosa nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti in quanto elementi integranti la retribuzione per l'istituzione di un nesso di corrispettività sinallagmatica con la prestazione lavorativa, dovendo invece l'applicabilità del predetto regime di responsabilità essere esclusa per le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno. Il caso
Nel caso in questione, la Corte di appello aveva condannato l'azienda committente, quale responsabile ai sensi dell'art. 29, comma 2,d.lgs. n. 276 del 2003, al pagamento dei crediti maturati dai lavoratori verso l'appaltatore derivanti dalla illegittima unilaterale riduzione dell'orario lavorativo da parte del datore.
L'azienda committente ricorreva dunque in Cassazione denunciando la erronea estensione della responsabilità solidale della committente per crediti aventi natura risarcitoria, quali appunto quelli conseguenti dalla illegittima unilaterale riduzione dell'orario di lavoro. Le soluzioni giuridiche
Nel caso in questione, La Suprema Corte ha avuto modo di ribadire come in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi la locuzione “trattamenti retributivi” contenuta nell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, debba essere interpretata in maniera restrittiva, dovendo essere esclusa il regime di solidarietà per somme liquidate a titolo di risarcimento. Osservazioni
La logica della solidarietà imposta dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, si fonda sul rafforzamento delle garanzie patrimoniali dei lavoratori con riguardo al pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto cui hanno personalmente dedicato le loro energie lavorative.
I lavoratori difatti hanno come debitore non solo il datore di lavoro, ma anche l'impresa committente che risulta però completamente estranea al rapporto di lavoro svolto al di fuori dell'esecuzione dell'appalto.
La suddetta norma assume dunque una valenza eccezionale proprio perché introduce ex lege un regime di responsabilità solidale nei confronti del committente. La stessa giurisprudenza, sul punto, ha già avuto modo di chiarire come la nozione di “trattamenti retributivi” di cui all'art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276 del 2003, debba essere interpretata restrittivamente, considerata la specialità della norma non suscettibile di interpretazione estensiva.
D'altronde, la stessa Corte ha avuto modo di precisare come non possa ritenersi compresa nell'area dei debiti garantiti, e quindi della nozione di trattamento retributivo, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute: quest'ultima, difatti, pur essendo riconducibile al sinallagma contrattuale, assume anche una natura risarcitoria poiché un danno derivante dalla mancata fruizione del riposo.
In altra occasione la Corte ha inoltre rimarcato come la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, dovesse essere esclusa anche con riferimento alle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno nel caso di licenziamento illegittimo.
Di recente si segnala un ulteriore arresto della Suprema Corte che ha escluso la nozione di trattamenti retributivi per quanto concerne il valore dei pasti, considerato che il servizio mensa rappresenta una agevolazione di carattere assistenziale.
Pertanto, per quanto concerne l'ambito oggettivo della garanzia solidale, la Cassazione ha avuto modo di ribadire in più occasioni una interpretazione restrittiva della nozione di trattamenti retributivi.
Difatti, per quanto qui d'interesse, occorre rilevare come nel caso in esame i crediti maturati dai lavoratori erano riconducibili ad una illegittima e unilaterale riduzione dell'orario di lavoro posta in essere dall'appaltatore.
È noto infatti che al fine di convertire il contratto di lavoro a tempo pieno in uno a tempo parziale sia necessario l'accordo scritto tra azienda e dipendente ed è quindi escluso che ciò possa avvenire a seguito di una determinazione unilaterale da parte del datore di lavoro.
La Suprema Corte ha dunque chiarito che, in assenza di prestazione lavorativa o messa a disposizione da parte del lavoratore, la suddetta variazione unilaterale configuri una illegittima rideterminazione del trattamento economico che può però dare luogo a pretese creditorie aventi una natura squisitamente risarcitoria.
È evidente dunque che la Corte di cassazione abbia fornito una nozione di “trattamenti retributivi” molto rigorosa che ricomprende esclusivamente emolumenti che si pongono in stretta relazione causale con il rapporto di lavoro ed esclude invece quelli che abbiano con esso un nesso meramente occasionale.
Pertanto l'applicabilità del regime di responsabilità solidale previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, viene riconosciuta esclusivamente per gli emolumenti che abbiano un stretto nesso di corrispettività sinallagmatica con la prestazione lavorativa e possano dunque considerarsi strettamente retributivi.
D'altronde, appare giustificato ricordare, come ribadito dalla stessa Corte di cassazione, che la ratio della previsione dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, sia quella di incentivare un utilizzo maggiormente virtuoso da parte delle aziende committenti del contratto d'appalto, al fine di selezionare imprenditori affidabili e controllarne l'operato per tutta la durata del rapporto contrattuale.
Essendo però il committente estraneo alle vicende tra lavoratore e appaltatore, ne discende che la nozione di “trattamenti retributivi” debba essere interpretata in modo restrittivo e debbano dunque essere esclusi dall'ambito della responsabilità solidale i crediti maturati a titolo risarcitorio.
Cfr. V. Ferrante, M. Bricchi, Solidarietà e responsabilità del committente nella disciplina dell'appalto alla luce della più recente giurisprudenza, in Riv. giur. lav., 2012, 486; M. T., Carinci, Utilizzazione e acquisizione indiretta del lavoro, Milano, 2013.
|