Parcheggia la propria autovettura bloccando l'accesso alla persona offesa: è violenza privata
21 Febbraio 2020
La Corte di Appello confermava la pronuncia con la quale il Tribunale adito aveva dichiarato Sempronio responsabile del reato di violenza privata (art. 610 c.p.); difatti, quest'ultimo si era rifiutato si rimuovere l'auto parcheggiata all'ingresso di un cortile, così impedendo a Tizio di accedervi e di prelevare gli attrezzi di sua proprietà ivi depositati. Per tali motivi, Sempronio era stato anche condannato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Avverso tale decisione, Sempronio ha proposto ricorso in Cassazione eccependo l'inosservanza della legge penale in quanto il rifiuto addebitabile all'imputato non era equiparabile alla violenza o alla minaccia richieste per l'integrazione del reato. Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, quanto alla sussumibilità del fatto nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 610 c.p., del tutto consolidato è l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità in forza del quale integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura in modo tale da bloccare il passaggio impedendo l'accesso alla persona offesa, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione. Per le suesposte ragioni, il ricorso di Sempronio è stato rigettato. |