Scansione di impugnativa cartacea del licenziamento priva di sottoscrizione digitale

21 Febbraio 2020

La scansione di impugnativa cartacea di licenziamento, che di per sé costituisce una mera copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, per poter avere la validità e l'efficacia della scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 c.c...

La scansione di impugnativa cartacea di licenziamento, che di per sé costituisce una mera copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, per poter avere la validità e l'efficacia della scrittura privata ai sensi dell'art. 2702, c.c., sembra necessariamente dover possedere, alternativamente, le seguenti caratteristiche: a) essere sottoscritta dal lavoratore e/o dal difensore con firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata; in tal caso, la scansione acquista natura di documento informatico (art. 1, comma 1, lett. p, d.lg. n. 82 del 2005), ed è dotata dell'efficacia della scrittura privata (art. 20, comma 1-bis, d.lg. n. 82 del 2005); b) essere accompagnata da (valida) attestazione di conformità da parte di un notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 22, comma 2, d.lg. n. 82 del 2005).

La procedura di trasmissione mediante pec da parte del difensore certifica l'avvenuta spedizione e ricezione della comunicazione, con conseguente individuazione con certezza sia del mittente che del destinatario, ma non può certificare la conformità degli atti allegati, i quali necessariamente dovranno essere sottoscritti digitalmente per assumere il valore di atto scritto.

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