Il muro divisorio non può dar luogo all'esercizio di una servitù di veduta

Redazione scientifica
24 Febbraio 2020

Il muro divisorio non può dar luogo all'esercizio di una servitù di veduta, perché ha solo la funzione di demarcazione del confine e tutela del fondo.

Tizio conveniva in giudizio Caio e Sempronia, lamentando la violazione del proprio diritto di veduta sul fondo dei vicini per avere essi inglobato nella loro costruzione finitima il muro divisorio, costituente la vantata veduta diretta. In primo grado, il Tribunale adito, in accoglimento della domanda attorea e della domanda riconvenzionale, condannava i convenuti all'abbattimento della costruzione per ragioni diverse dalla violazione del diritto di veduta. In secondo grado, la Corte d'Appello, adita dall'originario attore, rigettava la domanda riconvenzionale in riforma della sentenza impugnata. In particolare, secondo la Corte territoriale, sussisteva il diritto di veduta mediante il muro divisorio; e, tenuto conto dell'avvenuto abbattimento per altre ragioni, ha condannato i convenuti al risarcimento del danno. Avverso la sentenza, Caio e Sempronia hanno proposto ricorso in Cassazione eccependo le violazioni degli artt. 900, 907 e 885 c.c., in quanto l'impugnata sentenza accreditava che sarebbe stato leso il diritto di veduta esercitato da un muro divisorio, a seguito di sopraelevazione dello stesso.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. contesta il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, il muro divisorio tra due immobili non può dar luogo all'esercizio di una servitù di venduta, sia perché ha solo la funzione di demarcazione del confine e/o di tutela del fondo, sia perché, anche quando consente di inspicere e prospicere sul fondo altrui, è inidoneo a costituire una situazione di soggezione di un fondo all'altro, a causa della reciproca possibilità di affaccio da entrambi i fondi confinati. Ciò vale anche nel caso in esame, in cui si sottolinea come il muro divisorio sia stato innalzato nell'ambito della realizzazione di fabbricato; sicché, non si rende possibile la reciproca possibilità di affaccio da entrambi i fondi confinanti, che - quando il muro consente di inspicere e prospicere sul fondo altrui - è concorrente ragione di inidoneità ad assoggettare un fondo all'altro. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato accolto; per l'effetto, la pronuncia è stata cassata con rinvio.

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