Se deposito e pubblicazione non coincidono, qual è il termine a quo per l’impugnazione della sentenza?

24 Febbraio 2020

Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con assegnazione del numero identificativo: in quel momento la sentenza diviene conoscibile e dunque impugnabile ai sensi dell'art. 327 c.p.c. Ove i due momenti del deposito e della pubblicazione risultino impropriamente scissi, il giudice deve accertare - mediante istruttoria documentale, o, nel caso, attraverso presunzioni semplici o secondo la regola che, ex art. 2697 c.c., impone alla parte di provare la tempestività dell'impugnazione - il momento in cui la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale con l'inserimento nell'elenco cronologico e l'assegnazione del numero identificativo.

Se deposito in cancelleria e pubblicazione non coincidono, entro quale termine va impugnata la sentenza? Un uomo, soccombente in primo grado in una causa riguardante la richiesta di risarcimento danni alla persona per incidente stradale, impugna la sentenza; l'appello è però respinto perché inammissibile, in quanto tardivo e cioè proposto oltre il termine disposto dall'art. 327 c.p.c.
Ricorrendo in Cassazione, egli osserva che il computo dei termini operato dal giudice dell'appello è errato: non deve infatti considerarsi come termine a quo il timbro indicante la data del deposito, ma la data, in questo caso diversa e successiva, della pubblicazione della sentenza.
Il motivo di ricorso adduce la violazione degli artt. 133 (che disciplina il deposito della sentenza) e 327 (che fissa il termine «lungo» per l'impugnazione) c.p.c.
Esaminato il fascicolo processuale, la Corte rileva che la sentenza del primo grado porta il timbro di deposito nella cancelleria (in data 18/8/2014) con l'intestazione “Ufficio del Giudice di Pace di Benevento ex Ufficio del Giudice di Pace di Vitulano” e con l'annotazione del numero e del cronologico della sentenza, ben diversi dalla data del deposito (sentenza n. 27/15 - cronol. 27/15); al ricorso in cassazione è altresì allegata la certificazione rilasciata dal Direttore Amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace, da cui risultano la data della pubblicazione, il 16.11.2015 e la data della comunicazione del deposito alla parte, il 27.11.2015.
L'appello risulta poi consegnato agli ufficiali giudiziari l'8 gennaio e notificato ai destinatari il 12 gennaio successivo.
Per il tribunale la data a partire della quale si è compiuto il termine lungo ex art. 327 c.p.c. è da rinvenirsi nel giorno del deposito in cancelleria nell'estate 2014.

Deposito e pubblicazione coincidono, ma se così non è… La decisione prende le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 18569 del 22 settembre 2016 ove si affermò che il deposito “Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico” con attribuzione del numero identificativo e la conseguente possibilità per gli interessati di venirne a conoscenza: è da tale momento che la sentenza viene ad esistere a tutti gli effetti e che comincia a decorrere il termine lungo per la sua impugnazione.
Se, però, proseguono le Sezioni Unite, i due momenti risultano impropriamente scissi e dunque risultino effettuati in due diverse date, il giudice deve accertare - attraverso un'istruttoria documentale o, in mancanza, il ricorso, nel caso, alla presunzione semplice o, in ultima analisi, alla regola di cui all'art. 2697 c.c., secondo la quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - il momento a partire dal quale decorre il termine d'impugnazione, e cioè il momento in cui la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria, con l'inserimento di essa nell'elenco cronologico delle sentenze e l'attribuzione del relativo numero identificativo.

Una sentenza non identificabile non può dirsi ufficialmente depositata. Il giudice dell'appello ha quindi errato nel considerare come avvenuti contestualmente il deposito e la pubblicazione della sentenza.
Dunque, al fine di dare continuità alla decisione delle Sezioni Unite del 2016, il provvedimento qui in commento ribadisce che una sentenza può dirsi depositata solo a seguito del suo inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze, situato presso la Cancelleria di ogni ufficio giudiziario, cui segue l'assegnazione del numero identificativo: una sentenza non identificabile, si conclude, non può dirsi ufficialmente depositata.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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