La legnaia chiusa da muri perimetrali non è tettoia: necessario il titolo abilitativo

Redazione scientifica
26 Febbraio 2020

Nel caso di tettoie chiuse, la giurisprudenza amministrativa è ferma nel ritenerle nuove costruzioni in considerazione del fatto che, se sono chiuse, non possono più definirsi soltanto “tettoie”, bensì veri e propri edifici.

Il Tar per la Valle d'Aosta respinse il ricorso di Tizio per l'annullamento del provvedimento con cui il Sindaco aveva diffidato il ricorrente a demolire il fabbricato completamente eseguito in legno destinato a legnaia realizzato su area di sua proprietà, in assenza del titolo abilitativo. Invero, l'attuale appellante era proprietario di un edificio residenziale con annesso giardino. Nell'estate del 2006, l'appellante aveva depositato presso il Comune una DIA per la realizzazione di una struttura pertinenziale da adibire a legnaia e ricovero attrezzatura da giardino e, in data 2006 il tecnico del Comune inviava una lettera al medesimo, precisando che l'intervento oggetto di DIA non risultava conforme alla normativa vigente in considerazione del fatto che le strutture pertinenziali/tettoie, non essendo valutabili ai fini volumetrici e delle distanze, dovevano essere aperte con la sola possibilità di realizzare pilastri in pietra, avere una superficie minima di mq. 40, sporgenza di almeno 1 m. e tetto ricoperto in lose. Avverso la decisione del Tar, Tizio ha interposto impugnazione deducendo l'erroneità della decisione di prime cure e riproponendo, in sostanza, i motivi del ricorso di primo grado.

Nel giudizio di appello, il Consiglio di Stato conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, nel caso di tettoie chiuse, come quella di specie, la giurisprudenza amministrativa è ferma nel ritenerle nuove costruzioni, con applicazione del relativo regime giuridico, in considerazione del fatto che, se sono chiuse, non possono più definirsi soltanto “tettoie”, bensì veri e propri edifici. Pertanto, è legittimo il provvedimento consistente nell'ordine di demolizione di un fabbricato eseguito in legno e destinato a legnaia in assenza di titolo abilitativo non potendo lo stesso, per mancanza delle caratteristiche, definirsi tettoia - spazio coperto aperto verso l'esterno, e, quindi, un'opera tipologicamente inequivocabile, non suscettibile di completamenti quali mura perimetrali a chiusura - in quanto chiusa da muri perimetrali, seppur funzionalmente destinata ad attività di servizio (quali deposito, ricovero attrezzi, legnaie ecc.). Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato.

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