Decreto ingiuntivo in materia locatizia
26 Febbraio 2020
La materia locatizia e la tipologia di provvedimenti monitori
Una panoramica dei decreti ingiuntivi nella materia locatizia impone di precisare il thema disputandum. A tale proposito deve rilevarsi come la Corte di nomofilachia abbia da sempre attribuito, alla locuzione “in materia di locazione”, di cui all'art. 447-bis c.p.c., un significato particolarmente ampio, avendovi incluso qualsiasi controversia in qualsiasi modo attinente ad un contratto di locazione (così per tutte Cass. civ., sez. I, ord., 16 gennaio 2003 n. 583 secondo cui: «tra le controversie "in materia di locazione", attribuite dagli artt. 21 e 447-bis c.p.c. alla competenza territoriale inderogabile del giudice in cui si trova l'immobile, devono ritenersi comprese, data l'ampiezza della nozione di "materia", tutte le controversie comunque collegate alla materia della locazione» e così Cass. civ., sez.III, ord., 16 giugno 2016 n.12371). Da ultimo anche Cass. civ., sez.III, 3 aprile 2013 n.8114: «la nozione di controversie in materia di locazione di immobili urbani, soggette al rito speciale di cui all'art. 447-bisc.p.c., ricomprende tutte le cause comunque riferibili ad un contratto di locazione, che attengano, cioè, non solo alla sua esistenza, validità ed efficacia, ma altresì a tutte le altre possibili sue vicende, ovvero, in particolare, a quelle che involgano l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto in base alla disciplina codicistica o a quella di settore della legislazione speciale». Si pensi al caso del locatore che trattenga la somma ricevuta a titolo di deposito cauzionale anche dopo il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione della stessa, in tutto o in parte, a copertura di specifici danni subiti: il conduttore può chiedere ed ottenere il decreto ingiuntivo, trattandosi di credito liquido ed esigibile (Cass.civ., sez.III, 21 aprile 2010, n.9442) Per conseguire, quindi, l'adempimento delle obbligazioni aventi contenuto monetario che trovino titolo nel rapporto locatizio l'ordinamento prevede la possibilità – sussistendo gli altri presupposti – di fare ricorso al procedimento monitorio e, in particolare: a) il decreto ingiuntivo ex art.633 c.p.c. b) il decreto ingiuntivo ex art.664 c.p.c. (c.d. su convalida ovvero richiesto nell'ambito della procedura di sfratto per morosità ex art.658 e ss. c.p.c.)
Fonte: ilprocessocivile.it Decreto ingiuntivo in materia locatizia ex artt. 633 e ss. c.p.c.
L'individuazione del giudice competente ad emettere il decreto ingiuntivo in materia locatizia segue le ordinarie regole che presidiano la competenza in fase monitoria. Precisamente la norma di riferimento è l'art. 637 c.p.c., da coordinarsi con l'art.447-bis c.p.c.: a mente del menzionato art. 637 c.p.c. è competente, per valore e per territorio, (anche in fase monitoria) il giudice (di pace o, in composizione monocratica, il tribunale) che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria. Tuttavia, a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore e l'istituzione del Giudice unico di primo grado, con l'abrogazione dell'art.8 c.p.c. ad opera del d.lgs. 19 febbraio 1998, n.51 (art. 49) le cause relative a rapporti di locazione di immobili urbani (unitamente a quelle di comodato e di affitto di azienda) sono devolute alla competenza del tribunale con la stessa natura e qualificazione che avevano davanti al Pretore, cioè ratione materiae (Cass. civ., sez.III, 31 ottobre 2019, n.28041; Cass. civ., sez.III, 31 gennaio 2006, n. 2143; Trib. Roma, sez.VI, sent., n.6124/2019; Trib. Roma, sez. VI, sent., n. 9858/2018). Occorre rammentare, infatti, che, ai sensi dell'art. 9 c.p.c., il «tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice» e la materia delle locazioni non è, d'altronde, esplicitamente contemplata tra quelle rimesse alla competenza del giudice di pace, vuoi in via esclusiva, vuoi in via concorrenziale con la competenza del tribunale, secondo il valore della lite (art. 7 c.p.c.). Circa la competenza per territorio, l'art. 637 c.p.c., riferendosi al giudice che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria, richiama implicitamente, oltre le regole ordinarie di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., anche quelle, prioritariamente applicabili nella materia locatizia, degli artt.21 e 447 c.p.c. L'art. 447-bis,comma 3, c.p.c. stabilisce oggi, nella formulazione vigente all'esito dell'abrogazione dell'art. 8 del codice di rito, intervenuta mercé il d.lgs. n. 51/1998 che, «sono nulle le clausole di deroga alla competenza», così da escludere la possibilità di configurare, anche in astratto, la concorrente competenza (oltre che per valore del giudice di pace) anche territoriale di un tribunale diverso da quello del luogo in cui è sito l'immobile (art. 21 c.p.c.). Infatti, il combinato disposto degli artt. 21 e 447-bis c.p.c. determina «…la competenza territoriale del giudice locu rei sitae» avente «natura inderogabile, con la conseguente invalidità di una eventuale clausola difforme, rilevabile “ex officio” anche in sede di regolamento di competenza», come si legge in Cass. civ., sez.VI-3, ord., n. 21908 del 16 ottobre 2014). Competenza nel decreto ingiuntivo su convalida ex art. 664 c.p.c.
L'art. 661 c.p.c. fissa un criterio di competenza inderogabile in materia assegnando la cognizione del tribunale del luogo in cui la cosa locata è situata, così ribadendo, al contempo, anche quella territoriale. Il decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c.: presupposti
L'art. 633 c.p.c. disciplina le condizioni di ammissibilità della domanda di ingiunzione precisando che quello posto a base della domanda di ingiunzione deve consistere in un diritto di credito in senso lato, avente ad oggetto una somma liquida di denaro o una determinata quantità di cose fungibili, ovvero in un diritto alla consegna di una cosa mobile determinata. Conseguentemente, non si potrà fare ricorso alla procedura in esame per ottenere il rilascio di un immobile o l'esecuzione di un obbligo di fare o di non fare, o, infine, il pagamento di un debito non costituente obbligazione attivabile in giudizio. Il credito deve essere inoltre esigibile, come si può desumere dall'onere del ricorrente, se il credito dipende da una controprestazione o da una condizione sospensiva, di offrire elementi idonei. Soddisfa detti requisiti in ambito locatizio il canone di locazione, il diritto alla restituzione del deposito cauzionale ove vi sia stato il rilascio dell'immobile (la prova scritta è rappresentata dal contratto di locazione e, quanto al deposito, il negozio predetto unitamente al verbale di rilascio). Per le obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro che trovano la propria fonte nel contratto di locazione, la cd. prova scritta coincide proprio con il contratto mediante il quale il conduttore assume l'obbligo di pagare una somma determinata quale corrispettivo per il godimento dell'immobile. Peraltro, qualora la richiesta di ingiunzione di pagamento attenga anche ad aggiornamenti o adeguamenti e/o aumenti del canone fissato contrattualmente, la prova della esatta misura del canone dovrà essere fornita non solo attraverso il contratto ma anche mediante elementi certi, incontestabili e documentati, quali la richiesta di aggiornamento (limitatamente alle locazioni ad uso non abitativo ex art.32 l.n.392/78) e la indicazione degli indici ISTAT pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Quanto agli oneri condominiali richiesti dal locatore al conduttore va effettuata una precisazione. Il credito che il condòmino/locatore vanti in giudizio nei confronti del proprio inquilino si può atteggiare esclusivamente a diritto di rimborso delle spese anticipate per conto del conduttore. Diversamente, il locatore che non abbia anticipato gli oneri condominiali non potrebbe agire in giudizio, in nome proprio, per far valere un diritto altrui (art. 81 c.p.c.), e cioè per esigere, in vece del condominio, il pagamento di un credito maturato da quest'ultimo, nei riguardi di esso condòmino (Trib. Roma, sez. VI, n. 23755/2015, dott. Imposimato; Trib. Roma, sez. VI, n. 3724/2019 dott. Nardone e Cass. civ., sez.III, 28 settembre 2010, n.20348; Cass. civ., sez.III, 1 aprile 2004, n. 6403. Per tali motivi il locatore ha legittimazione attiva ad agire, anche in via monitoria, per ottenere il mero rimborso di quanto anticipato al posto del conduttore per oneri condominiali, fornendo prova del relativo esborso. In altri termini, il locatore che non abbia anticipato gli oneri condominiali non può agire in giudizio, in nome proprio, per far valere un diritto altrui (art. 81 c.p.c.), e cioè per esigere, in vece del condominio, il pagamento di un credito maturato da quest'ultimo, nei riguardi di esso condomino. Mediante l'intimazione per convalida di sfratto, il locatore può richiedere, secondo quanto previsto dall'art. 664 c.p.c., anche la contestuale emissione nei confronti del conduttore di un decreto ingiuntivo di pagamento immediatamente esecutivo avente ad oggetto non soltanto i canoni scaduti quanto, altresì, quelli a scadere sino al momento dell'effettivo rilascio, maggiorati degli interessi legali a decorrere da ciascuna scadenza mensile. Caratteristica peculiare del decreto di ingiunzione in esame è che lo stesso viene pronunciato nel contraddittorio tra le parti, contraddittorio anzi rafforzato dal peculiare avvertimento contenuto nell'atto di intimazione in ordine alle “radicali” conseguenze processuali correlate all'assenza dell'intimato all'udienza di convalida dello sfratto. L'ingiunzione di pagamento disposta ai sensi dell'art. 664 c.p.c. integra una forma eccezionale di “condanna in futuro”, potendo avere ad oggetto non soltanto il pagamento dei canoni dovuti dal conduttore al momento dell'intimazione quanto, altresì, quelli a scadere sino al rilascio effettivo (cfr. Cass.civ., sez.III 31 maggio 2005 n.11603; Cass. civ., sez.III, 14 dicembre 2016 n.25599). Il provvedimento viene redatto in calce alla copia dell'atto di intimazione. Secondo la giurisprudenza – Cass. civ., sez. III, 26 luglio 2005 n. 15619 – il mandato alle liti attribuisce al procuratore, a norma dell'art.74 c.p.c. la facoltà di proporre tutte le domande che siano comunque ricollegabili con l'originario oggetto e, pertanto, rientra nel mandato conferito al procuratore per il procedimento di convalida di sfratto per morosità anche il potere di chiedere la ingiunzione di pagamento. Oggetto del decreto ingiuntivo su convalida
É discusso, nel silenzio dell'art. 664 c.p.c., se possa chiedersi anche ingiunzione per il pagamento degli oneri accessori attinenti alla locazione e di cui si deduce la morosità. Gli oneri accessori consistono negli esborsi posti a carico del conduttore in relazione alla fruizione di servizi accessori al godimento dell'immobile locato. Una elencazione non esaustiva di ritrova nell'art. 9 l. n.392/78 (spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento o ordinaria manutenzione ascensore, alla fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento, condizionamento dell'aria, spurgo pozzi neri e latrine). La questione della esperibilità del procedimento di convalida di sfratto ex art.658 c.p.c. nel caso in cui l'inadempimento abbia ad oggetto i soli oneri accessori è questione ancora dibattuta. Secondo una giurisprudenza più datata (Cass. civ., sez.III, 19 dicembre 1986 n.7745 - stante la specialità dell'art.658 c.p.c., in caso di mancato adempimento del conduttore alle obbligazioni diverse dal pagamento del canone, il locatore deve agire ex art.447-bis c.p.c. Secondo i fautori di detta tesi, attesa la natura eccezionale della condanna in futuro comminata mediante il decreto ex art.664 c.p., dovrebbe escludersi la pronuncia dello stesso anche per gli oneri accessori, poiché il locatore con il precetto azionerà non solo la somma portata in precetto, ma anche quella maturata fino al rilascio, e siffatto meccanismo potrebbe operare solo se al locatore sia devoluto nulla più di un mero calcolo matematico e non anche quando occorra, in modo più complesso, procedere alla quantificazione delle spese condominiali. Tale impostazione ha subìto mutamenti giustificati in forza del regime previsto dall'art.5 l. equo canone (che qualifica il mancato adempimento degli oneri accessori come inadempimento rilevante. Con due sentenze gemelle del 1987 (Cass. civ., sez.III, 4 febbraio 1987, n.1066 e Cass. civ., sez.III,28 luglio1987, n.6535) la Suprema ha avviato un superamento, in via ermeneutica, della stringente interpretazione dell'art. 658 c.p.c. ritenendo la esperibilità della procedura speciale anche se la morosità sia limitata ai soli oneri accessori (Cass.civ., sez.III, 29 novembre 2004, n. 22369). Orientamento, quest'ultimo, avallato dalla Corte Costituzionale in considerazione del fatto che gli oneri accessori «sono divenuti parte essenziale nel quadro sinallagmatico del contratto e, come tali, parificati, nel trattamento processuale, al canone di locazione» e pertanto, soggetti alla stessa disciplina processuale prevista per il canone di locazione (Corte. cost., n. 377/88). La pronuncia del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 664 c.p.c. avente ad oggetto i canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto, è soggetta ad una duplice condizione: a) la relativa istanza deve essere contenuta nell'atto di citazione per intimazione e non può essere effettuata direttamente all'udienza, per la necessità di incardinare il contraddittorio con il conduttore su tutte le richieste formulate; b) la richiesta intimazione di sfratto deve essere stata convalidata, ai sensi dell'art. 663, ovvero, ai sensi dell'art. 666 c.p.c., oppure, infine, ai sensi dell'art. 55 della l. n. 392/1978, non essendo a tal fine sufficiente l'emissione dell'ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto (cfr., ex multis, Trib. Modena, sez. II, 7 febbraio 2006). Inoltre, poiché presupposto per l'emanazione del provvedimento di ingiunzione in esame è la convalida dell'intimato sfratto, la stessa non può avvenire tutte le volte che il giudice ravvisi, anche d'ufficio, la carenza delle condizioni di ammissibilità del procedimento di convalida il decreto non può essere concesso ed il giudizio deve proseguire nelle forme ordinarie. In queste ipotesi nelle quali, per mancanza di convalida dello sfratto o per opposizione del conduttore ovvero per mancanza delle condizioni di ammissibilità del procedimento, il richiesto decreto ex art. 664 c.p.c. non può essere emesso, la domanda di pagamento dei canoni così disattesa non può essere veicolata mediante un procedimento di ingiunzione “ordinario”, poiché l'art. 669 c.p.c. condiziona tale possibilità alla mancata richiesta dei medesimi canoni unitamente all'intimazione (sul punto cfr. Trib. Salerno, sez. I, 14 gennaio 2011). È oggetto di discussione se, quanto alla prova da addurre da parte del locatore, la richiesta di decreto ingiuntivo, contestuale all'intimazione di sfratto per morosità, debba rispettare le norme generali dettate dagli artt. 633 e ss. c.p.c. Per alcuni, infatti, dovrebbe vigere anche in detta ipotesi il principio dell'ammissione legale desunta dalla mancata comparizione dell'intimato sicchè rispetto all'ordinario procedimento monitorio la ficta confessio terrebbe luogo della prova scritta del credito richiesta dall'art.633 c.p.c. Per altri, invece, il decreto ingiuntivo non può essere concesso se del credito vantato non sia offerta prova scritta ai sensi dell'artt. 633, n. 1, c.p.c. Ritiene chi scrive che la emissione del decreto ingiuntivo si accompagna alla emissione del provvedimento di convalida con riferimento al quale il giudice dovrebbe avere già delibato in ordine alla esistenza di un valido contratto locatizio costituente prova scritta per la emissione del decreto monitorio. La nullità o assenza di un valido contratto registrato – valutabile d'ufficio dal giudice – impedirà la convalida e con essa la emissione del decreto ingiuntivo. Per quanti ritengono che il decreto ingiuntivo in esame possa avere ad oggetto anche gli oneri accessori, va precisato che, ai fini della relativa richiesta, l'onere probatorio a carico dell'intimante è assolto con la produzione dei documenti che ne attestino il pagamento (anticipazione) da parte del locatore ai sensi dell'art. 9, l. n. 392/1978. Decisione sulle spese
L'art. 664 c.p.c. stabilisce che mediante il decreto ingiuntivo emesso, il giudice provvederà anche sulle spese dell'intimazione. Tale previsione si correla, in accordo con la tesi assolutamente dominante, all'impossibilità per il giudice di distinguere le spese relative alla richiesta di ingiunzione ed a quella di convalida in quanto formulate mediante l'unico atto di intimazione.
Efficacia esecutiva del decreto
A differenza di quanto avviene nel procedimento monitorio per ingiunzione disciplinato dagli artt. 633 e ss. c.p.c., il decreto ingiuntivo è emesso immediatamente esecutivo. Tale significativa differenza si giustifica perché in questo caso il provvedimento non viene emanato inaudita altera parte, ma nei confronti di un soggetto che è stato provocato a contraddire e non ha ritenuto di farlo, con la conseguenza che, in mancanza della contestazione, appare logico che si conceda l'esecuzione immediata, essendo il credito assistito da un rilevante grado di certezza. Peraltro, proprio per questa ragione, se il decreto ingiuntivo è richiesto dal locatore al di fuori del procedimento di convalida di sfratto, trovano applicazione le regole ordinarie. Si ritiene, per altro verso, che, sebbene l'art. 655 c.p.c. non faccia espresso riferimento anche ai decreti ingiuntivi dichiarati esecutivi a norma dell'art. 664 c.p.c., anche questi ultimi costituiscano titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, per identità di ratio, considerato che l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale segue, in sostanza, all'esecutività del provvedimento monitorio (cfr., tra le altre, Trib. Torino, sez. III, 17 giugno 2013). Opposizione a decreto monitorio emesso in materia locatizia
Anche l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di controversie locatizie è, come tale, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c. (Cass.civ, sez. VI-3, ord., n. 7071/2019) e quindi va proposta con ricorso ed iscritta a ruolo entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica del decreto monitorio. L'opposizione, che sia erroneamente proposta con citazione, deve ritenersi, infatti, tempestiva se, entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c., avviene l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria dell'atto di citazione, non potendo trovare applicazione l'art. 4 del d.lgs. n. 150/2011, il quale concerne i giudizi di primo grado erroneamente introdotti in forme diverse da quelle prescritte da tale decreto legislativo e non anche i procedimenti di natura impugnatoria, come l'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass.civ, sez. VI-3, ord., n. 7071/2019 e Cass. civ., sez. III, ord., n.21671/2017 che, ritornando sull'argomento ha ribadito il “consolidato” orientamento espresso già in Cass. civ., 2 aprile 2009, n.8014 e Cass. civ., ord., 29 dicembre 2016, n.27343; quanto ai precedenti di merito cfr., tra le molte, Trib. Bari, sez. III, 7 marzo 2012, n. 842; Trib. Modena, sez. II, 30 gennaio 2012, n. 239; Trib. Salerno, sez. I, 19 novembre 2010, in Giur. merito, 2011, n. 4, 1048, con nota di Masoni). La Suprema Corte – Cass. civ., sez.VI-I, n.7071/2019 – è ormai unanime nel ribadire la necessità che in materia locatizia l'opposizione erroneamente proposta con citazione debba essere iscritta a ruolo entro il 40° giorno (c,f.r anche Cass.civ., sez.VI-3, ord., n. 21671/2017; per le decisioni di merito uniformi cfr. Trib. Monza, 11 novembre 2015, Trib. Grosseto, 18 settembre 2015, Trib. Lucca, 16 giugno 2015, Trib. Pisa, 7 maggio 2015, Trib. Salerno, 13 febbraio 2015; Trib. Roma, sez. VI, 21 ottobre 2013, n. 20984). La Corte costituzionale con la sentenza n.45/2018 ha, infatti, definitivamente fugato i dubbi di legittimità costituzionale che una lettura costituzionalmente orientata del decreto n. 150/2011 aveva sollecitato ad alcuni tribunali che invocavano l'applicabilità della sanatoria prevista dal decreto sulla semplificazione in caso di errore nella scelta del rito (Trib. Roma, sez. VI, sent. n.8145/2017). Inoltre va evidenziato che «...il deposito della "velina" dell'atto di opposizione ad ingiunzione di pagamento di canoni locativi, proposto con citazione anziché con ricorso, non equivale al deposito della citazione, integrando la velina, una copia informe dell'atto originale e diversamente da esso, non impedisce la decadenza in base al principio di conservazione degli atti…» (Cass.civ., sez. III, 1 giugno 2000, n. 7263). Sospensione feriale termini e opposizione a d.i. locatizio
Si applica al processo locatizio, per la fase di opposizione al decreto ingiuntivo, la sospensione feriale dei termini processuali di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 «… atteso che l'estensione ad esse delle disposizioni sul processo del lavoro disposta dall'art. 447-bisc.p.c. non comporta, di per sè, l'attrazione della disciplina dei termini processuali prevista per le controversie di cui all'art. 409 c.p.c., essendo l'esclusione della sospensione dei termini correlata non alla specialità del rito, bensì alla specifica natura delle controversie» (Cass.civ, sez.III, 30 aprile 2005, n. 9022). Valore della mancata opposizione a decreto ingiuntivo ex art.664 c.p.c.
Quando il decreto ingiuntivo emesso unitamente alla convalida dello sfratto, ottenuto per canoni di locazione non corrisposti, non sia stato opposto, il giudicato così formatosi fa stato tra le parti non solo sull'esistenza e validità del rapporto corrente inter partes, e sulla misura del canone preteso, ma anche circa l'inesistenza di fatti impeditivi o estintivi, non dedotti ma deducibili nel giudizio di opposizione (Cass. civ., sez.III, 26 giugno 2015,n. 13207).
Valore del giudicato sulla convalida e opposizione a d.i. ex art. 664 c.p.c.
L'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità ha efficacia di cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla risoluzione del contratto ed al possesso di fatto della cosa locata, ma non preclude, nell'autonomia dei rispettivi e correlativi diritti, né al locatore di instaurare separato giudizio per il pagamento dei canoni, né al conduttore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo del pagamento e di eccepire e contrastare, nell'indagine sui rapporti di dare e di avere in relazione ai canoni, la misura di questi, tranne il caso in cui allo sfratto per morosità si sia accompagnata contestualmente l'ingiunzione di pagamento per i canoni, risultando, in tale ipotesi, coperti dal giudicato anche i fatti impeditivi/estintivi del relativo obbligo (Cass.civ., sez.III, 11 luglio 2017, n.17049). Per la giurisprudenza di merito sul punto cfr. Trib. Roma n. 4973/2017 secondo cui: «poiché sia la domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento del conduttore (che è implicita nell'intimazione di sfratto per morosità: v. per tutte Cass. civ., n. 8692/1995), sia la domanda di adempimento contrattuale (art. 1453 c.c.) che è insita nella richiesta di emissione del decreto ingiuntivo (ex art. 664, ovvero ex art. 633 c.p.c.), postulano entrambe, quale indefettibile presupposto logico-giuridico, che il contratto dedotto a titolo delle pretese dell'istante (intimante-ingiungente) sia esistente, cioè valido, efficace e vincolante inter partes (art. 1372 c.c.), l'accoglimento di tali domande giudiziali, con pronunzia divenuta irrevocabile in assenza d'impugnazione (art. 324 c.p.c.), preclude di rimettere in discussione, in qualsiasi altro giudizio tra le medesime parti, la validità del titolo contrattuale dedotto a fondamento della domanda (art. 2909 c.c.), essendo del tutto irrilevante, a tal fine, che l'eventuale vizio di nullità fosse soggettivamente ignorato dalla parte destinataria della pronuncia». Del resto la giurisprudenza ha costantemente ribadito che: «…il rilievo della nullità del contratto è precluso al giudice quando sulla validità del rapporto si sia formato il giudicato, anche implicito, come allorché il giudice di primo grado, accogliendo una domanda, abbia dimostrato di ritenere valido il contratto»: così Cass. civ., n. 23235/2013; cfr. Cass. civ., n. 18540/2009: «sebbene sia consentito al giudice rilevare d'ufficio la nullità del contratto anche quando ne sia stata domandata la risoluzione per inadempimento, tale rilievo resta precluso quando sulla questione della validità del contratto si sia formato il giudicato, anche implicito. Quest'ultimo, a sua volta, si forma in tutti i casi in cui il giudice di primo grado, accogliendo la domanda di risoluzione, abbia per ciò solo dimostrato di ritenere valido il contratto, e le parti in sede di appello non abbiano mosso alcuna censura inerente la validità del contratto»; Cass. civ., n. 14535/2012: «il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia»; e numerose altre tra cui Cass. civ., Sez.Un., n. 14828/2012). Inoltre, come ribadito in Cass.civ., sez.III, 5 aprile 2012, n. 5540, i fatti estintivi del credito antecedenti la convalida non sono più deducibili in sede di opposizione al decreto ingiuntivo ove l'intimato non li abbia dedotti in sede di sfratto. Tale principio trova conferma nel tenore dell'art. 669 c.p.c. il quale precisa che nel caso in cui il locatore non chieda, nell'ambito del procedimento di convalida di sfratto, il pagamento dei canoni, la pronuncia sullo sfratto risolve la locazione ma lascia impregiudicata ogni questione sui canoni stessi. Ciò vuol dire – ragionando a contrariis – che qualora il locatore chieda contestualmente al provvedimento di convalida di sfratto per morosità anche l'emissione del decreto ingiuntivo per i relativi canoni, il provvedimento di convalida ha valore di cosa giudicata anche sulla questione dei canoni sino ad allora impagati, lasciando al conduttore la possibilità di proporre opposizione al decreto ingiuntivo solamente per l'accertamento di eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi sopravvenuti alla emissione dell'ordinanza di convalida dello sfratto (si veda per tutte Cass. civ., sez.III, 29 maggio 2012, n. 8565). Il decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 664 c.p.c. e l'ordinanza di convalida conservano la loro autonomia: ciò si riscontra anche in sede di impugnazione, poiché, mentre l'ordinanza di convalida è normalmente inoppugnabile, salva l'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c., il decreto ingiuntivo è soggetto al comune rimedio dell'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. Invero, in difetto della relativa opposizione da parte del conduttore intimato, il decreto ingiuntivo per i canoni scaduti e da scadere pronunciato nei suoi confronti in seguito alla istanza del locatore contenuta nell'atto di intimazione di sfratto per morosità, ai sensi degli artt. 658 e 664 c.p.c., passa in giudicato, con effetti preclusivi equivalenti a quelli di qualsiasi provvedimento di condanna, anche quando il l'intimato si sia opposto alla convalida dello sfratto, perché l'art. 664 c.p.c., disponendo che il giudice adito pronuncia «separato decreto di ingiunzione» immediatamente esecutivo, contro il quale può essere proposta «opposizione a norma del capo precedente», rende evidente che il procedimento relativo al decreto ingiuntivo viene ad essere separato da quello sulla convalida per seguire il suo corso secondo norme proprie (Cass.civ., 15 luglio 1991, n. 7815). L'autonomia tra il provvedimento di convalida ed il “separato” decreto di ingiunzione implica, poi, che l'ambito del giudizio di opposizione è limitato alle contestazioni circa l'esistenza e la quantità del debito per canoni, non potendo incidere la proposta opposizione sulle questioni afferenti la risoluzione del rapporto. Opposizione tardiva ex art.668 c.p.c. e decreto ingiuntivo su convalida
Il decreto ingiuntivo su convalida, in difetto di opposizione, passa in giudicato anche se l'intimato abbia proposto opposizione tardiva contro la convalida poiché «il procedimento relativo al decreto ingiuntivo viene ad essere separato da quello sulla convalida per seguire il suo corso secondo norme proprie» (Cass. civ., sez.III, 15 luglio 1991, n. 7815). natura “impugnatoria” del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo obbliga l'opponente alla notifica, nei termini, del ricorso introduttivo, pena la improcedibilità dell'opposizione. Il principio è stato affermato in Cass. civ., Sez.Un., n. 20604/2008, con riferimento ai giudizi impugnatori e, precisamente per l'appello in materia di lavoro e per l'opposizione a decreto ingiuntivo da proporsi – entrambi – con ricorso. La Suprema Corte ha chiarito, infatti, che l'appello – come l'opposizione ex art.645 c.p.c. – pur tempestivamente proposti nel termine previsto dalla legge, sono improcedibili ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta. Alla stregua, infatti, di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non è, infatti, consentito al giudice di assegnare, ex art. 421 c.p.c., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. Anche di recente in Cass. civ., sez.I, 1 febbraio 2017, n.2621 il principio delle Sezioni Unite è stato ribadito, sia pure per escluderne la applicabilità a giudizi diversi da quelli aventi natura impugnatoria. La Suprema Corte ha sottolineato il fatto che l'appello nel rito del lavoro e l'opposizione a decreto ingiuntivo sono procedimenti a struttura bifasica, caratterizzati da una fase iniziale, incentrata sul deposito del ricorso, produttiva di effetti prodromici e preliminari, suscettibili però di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in ius (così anche in Cass. civ. Sez.Un. n. 5700 del 12 marzo 2014), a differenza di quanto avviene, nel rito del lavoro, in primo grado nei quali la notifica del ricorso serve solo ad instaurare il contraddittorio ed è caratterizzata come fase autonoma, formalmente e strutturalmente, rispetto a quella di proposizione della domanda, che si esaurisce nel deposito del ricorso. Calamandrei P., Il procedimento monitorio nella legislazione italiana, Milano, 1926; Valitutti A. – De Stefano F., Il decreto ingiuntivo e l'opposizione, Milano, 2013. Nardone R., Competenza in caso di decreto ingiuntivo nella locazione, in www.ilProcessocivile.it, ottobre 2019 Di Marzio - Di Mauro, Il processo locatizio. Dalla formazione all'esecuzione del titolo, I, II, Milano, 2011; Frasca, Il procedimento per convalida di sfratto, Torino, 2001, 558; Giordano, Procedimento per convalida di sfratto, in Commentario del codice di procedura civile a cura di Chiarloni, Bologna, 2015; Lazzaro - Preden - Varrone, Il procedimento per convalida di sfratto, Milano, 1978, 176; Porreca -D'Ascola – Giordano), Il procedimento di convalida, in La locazione a cura di Cuffaro, Bologna, 2009. |