Rilascio della carta di soggiorno per congiunti della UE a padre di minore nato da relazione more uxorio

Redazione scientifica
27 Febbraio 2020

In tema di rilascio della carta di soggiorno per motivi di coesione familiare ad un cittadino extracomunitario, padre di minore cittadino dell'UE e avente una relazione more uxorio con una cittadina dell'Unione, pur costituendo un presupposto la convivenza tra il partner richiedente la carta e la cittadina dell'Unione, non trattandosi di una coppia sposata la relazione stabile di fatto può essere documentata vagliando anche l'atto di nascita del minore o altra documentazione idonea.

Il caso. La Corte d'appello di Genova rigettava la richiesta di rilascio della carta di soggiorno per congiunti di cittadini della UE avanzata da un cittadino dell'Ecuador, padre di un minore nato in Italia da una relazione more uxorio da madre cittadina dell'Unione Europea, regolarmente residente in Italia.
Avverso la pronuncia della Corte d'Appello il richiedente la carta di soggiorno propone ricorso in Cassazione lamentando sia la violazione degli artt. 2, 3, 7 e 14 del d.lgs. n. 30/2007, e artt. 5, comma 5, 28 e 30 T.U.I., anche in relazione all'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, sia l'omesso esame dei fatti decisivi rappresentati dal diritto di soggiorno illimitato della madre e del figlio minore, dovendo ritenersi illogico non assicurare al padre, non cittadino dell'Unione Europea, l diritto di continuare a risiedere nel territorio nazionale insieme la figlio.

Il principio.La Cassazione, ritenendo fondato il motivo di ricorso, afferma il seguente principio di diritto: «in materia di riconoscimento del titolo di soggiorno per motivi di coesione familiare, ai sensi del d.lgs. n. 30 del 2007, artt. 2, 3 e 10, ai fini del rilascio della carta di soggiorno ad un genitore, non appartenente all'Unione Europea, di minore, cittadino dell'Unione, e convivente con cittadina dell'Unione, pur costituendo un presupposto la convivenza tra familiare non appartenente all'UE e la cittadina dell'Unione, residente in Italia, non trattandosi di coniugi, la relazione stabile di fatto tra il partner richiedente la carta ed il cittadino dell'Unione “debitamente attestata” con “documentazioni ufficiale”, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 30/2007, nel testo introdotto dalla legge europea n. 97/2013, può essere documentata non esclusivamente attraverso gli strumenti previsti dalla legge n. 76/2016, in materia di unioni civili, nella specie inoperanti, attesa l'epoca di presentazione dell'istanza, e quindi vagliando anche l'atto di nascita del minore o altra documentazione idonea».
Dunque, i Giudici accolgono il motivo di ricorso e cassano la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame alla Corte d'appello di Genova.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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