La sottrazione di cose da un cortile condominiale va sempre punita come furto in abitazione
28 Febbraio 2020
I giudici del merito confermavano la condanna di Sempronio per il reato di furto in luogo di privata dimora di alcuni beni di proprietà di una ditta che stava svolgendo dei lavori alla rete fognaria nell'area privata di pertinenza di un condominio. Avverso tale pronuncia, Sempronio ha proposto ricorso in Cassazione eccependo che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della recente ricostruzione della nozione di luogo di privata dimora in quanto la sottrazione riguardava beni appartenenti ad una ditta impegnata in lavori sulla rete fognaria e non ad uno dei condomini. Inoltre, la decisione era viziata anche nella parte in cui non aveva concesso l'attenuante del danno di speciale tenuità nonostante la refurtiva fosse stata interamente restituita. Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, la nozione di abitazione, evocando quella del luogo finalizzato a soddisfare esigenze della vita domestica e familiare, ha consentito al legislatore di includervi anche locali che - come i cortili e le aree condominiali - costituiscono parte integrante del luogo abitato per essere destinati, con carattere di indispensabile strumentalità, all'attuazione delle esigenze della vita abitativa. Non rileva, quindi, né la natura del bene oggetto del furto, né la sua appartenenza a soggetto che non sia il proprietario del luogo a cui accede la pertinenza, ma esclusivamente e per tassativa volontà della norma incriminatrice quello in cui il reato è stato commesso. Di conseguenza, la sottrazione di cosa mobile altrui all'interno di un cortile condominiale, che costituisca pertinenza di una privata dimora, integra il reato di furto in abitazione previsto dall'art. 624-bis c.p. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato. |