Notifica telematica con allegato non leggibile: l'inerzia del destinatario determina il perfezionamento

Redazione scientifica
28 Febbraio 2020

Nel caso in cui sia notificato via PEC un messaggio contenente un allegato non leggibile, il difensore deve informare il mittente della difficoltà nella presa visione del documento, in modo da consentirgli di porre rimedio. Ove il legale rimanga inerte, la notifica si considera perfezionata.

Documento illeggibile. In un contezioso tra un lavoratore e una società datrice di lavoro, in via preliminare la Cassazione esamina l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla datrice di lavoro per mancata osservanza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione. Infatti, il ricorso in Cassazione è stato proposto dal lavoratore, oltre il termine dei 60 giorni previsto dall'art. 315 c. 2 c.p.c..
In particolare, la Corte osserva che, dai documenti depositati, emerge che da una relazione dell'avvocato difensore alla data indicata nel controricorso (18 febbraio 2018), non risultava pervenuta alcuna notifica telematica dall'avvocato difensore della società datrice di lavoro. Risultava invece una notifica telematica effettuata dallo stesso legale il giorno successivo, ma con allegato illeggibile. Dalla schermata del computer è apparsa la seguente dicitura: "Acrobat Reader: errore durante l'apertura del documento. Il file è danneggiato e non può essere riparato". Nella stessa data è provenuta un'altra comunicazione dal medesimo legale e questa è andata a buon fine.
Da ciò, il ricorrente ne trae argomento per sostenere che la notifica effettuata il 18 febbraio non è valida, dovendosi riconoscere la possibilità, in tema di contestazione dell'avvenuta notificazione di un atto digitale, di deduzione di problemi tecnici ovvero inerenti alla contestazione della corrispondenza tra quanto eventualmente indicato nella ricevuta di consegna telematica e quanto realmente pervenuto al destinatario nella propria casella PEC.

Perfezionamento della notifica. Secondo la Cassazione, posto che dalla relata di notifica non emerge alcuna anomalia, l'inerzia del difensore in seguito alla constatazione dei problemi di ricezione dell'atto da notificare conduce a ritenere il perfezionamento della notifica.
Infatti, i Giudici ribadiscono quanto già stabilito da precedente giurisprudenza (Cass, n. 25819/2017), secondo cui «si può ritenere che nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della PEC e di consegna della stessa nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c.. Spetta quindi al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legate all'utilizzo dello strumento telematico».
Pertanto, nel caso concreto il difensore della ricorrente avrebbe dovuto informare il mittente della difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via PEC, in modo da consentirgli di porre rimedio. Essendo il legale rimasto inerte, la notifica della sentenza di appello deve ritenersi perfezionata e dunque idonea a far decorrere il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso per cassazione.
Pertanto, il ricorso viene dichiarato inammissibile per il mancato rispetto dei termini.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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