La rinuncia al credito da parte dell'usufruttuario è sopravvenienza attiva tassabile
28 Febbraio 2020
La rinuncia al credito effettuata dall'usufruttuario non può rientrare nell'alveo di cui all'art. 88, comma 4, Tuir (ante riforma del 2015), avuta considerazione del fatto che il beneficio/esenzione è testualmente previsto dall'art. 88, comma 4, TUIR solamente per i crediti dei soci, sicchè la stessa costituisce una sopravvenienza attiva tassabile. |