Dissuasore di parcheggio nel cortile condominiale: nessun risarcimento per evidente colpa della condomina
02 Marzo 2020
In conseguenza dei danni patiti per la caduta avvenuta nel cortile del proprio condominio, l'attrice aveva chiesto il risarcimento nei confronti della società beta per la presenza di un dissuasore di parcheggi non visibile e né segnalato. In primo grado, il Tribunale accolse la domanda di risarcimento. Nel giudizio di appello, la Corte territoriale, in riforma della pronuncia, rigettava la domanda proposta dalla danneggiata. In particolare, secondo la Corte d'Appello, il dissuasore di parcheggio non era un oggetto dotato di intrinseca pericolosità: era visibile anche se non segnalato e, inoltre, il luogo era ben noto alla danneggiata che risiedeva da molti anni in quello stabile condominiale. Avverso tale pronuncia, la danneggiata ha proposto ricorso in Cassazione eccependo che l'ostacolo che aveva causato l'incidente era da ritenere di per sé insidioso in quanto sito in terra e non visibile, anche in considerazione della sua collocazione in una parte del cortile quasi sempre in ombra. Oltre a ciò, la ricorrente precisava che l'art. 2051 c.c. prevede una responsabilità oggettiva del custode, mentre la sentenza impugnata avrebbe finito col trasformare detta previsione in un'ipotesi di responsabilità per colpa. Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato. |