Sul diritto agli scatti biennali dei docenti a tempo determinato

Marta Filippi
02 Marzo 2020

A seguito della contrattualizzazione del lavoro pubblico, ai docenti assunti con reiterati contratti a termine, il cui rapporto di servizio si interrompe tra un incarico e l'altro, non possono essere riconosciuti gli scatti biennali previsti dall'art. 53, l. n. 312 del 1980, trovando tale disposizione applicazione solamente nei confronti...
Massima

A seguito della contrattualizzazione del lavoro pubblico, ai docenti assunti con reiterati contratti a termine, il cui rapporto di servizio si interrompe tra un incarico e l'altro, non possono essere riconosciuti gli scatti biennali previsti dall'art. 53, l. n. 312 del 1980, trovando tale disposizione applicazione solamente nei confronti di determinate categorie di docenti la cui situazione è del tutto peculiare, quali i docenti di religione. Invece, in base alla clausola 4 dell'accordo quadro europeo sul contratto a termine, in materia di non discriminazione, ai docenti supplenti va riconosciuta la progressione stipendiale derivante dall'anzianità di servizio nella stessa misura prevista per i dipendenti di ruolo, in virtù della diretta applicazione della norma comunitaria.

Il caso

A seguito del ricorso avanzato da una docente assunta con reiterati contratti a termine con il quale la stessa aveva chiesto al Tribunale di Mondovì l'accertamento del diritto agli scatti biennali previsti sulla base dell'art. 53, l. n. 312 del 1980, maturati in corso di rapporto, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, la Corte d'appello di Torino respingeva l'appello proposto dal Miur sulla base della ritenuta inapplicabilità della norma invocata al rapporto di lavoro dei docenti a temine.

A fronte della sentenza del Giudice di secondo grado il Miur proponeva ricorso per Cassazione denunciando, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione di molteplici disposizioni normative nazionali e contrattuali tra cui la stessa l. n. 312 del 1980, oltre alla direttiva 99/70/CE. Sosteneva inoltre il Ministero come l'art. 53, cit., non sarebbe norma atta a disciplinare il trattamento economico e giuridico del personale docente non di ruolo, ma esclusivamente finalizzata a determinare il trattamento economico iniziale spettante al personale docente incaricato in base ai meccanismi individuati dalla l. n. 312 del 1980. Affermava poi che tale interpretazione era stata condivisa anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato oltre che dalla Corte costituzionale con sentenza n. 146 del 2013.

In relazione alla prescrizione del credito veniva evidenziato come il suo decorso dovesse decorrere dal termine di ogni rapporto lavorativo e non già dall'ultimo contratto stipulato.

Sulla base di quanto affermato la Cassazione accoglieva il primo motivo del ricorso dichiarando assorbito il secondo.

La questione

La principale questione giuridica posta alla base del provvedimento in esame riguarda l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 53, della l. n. 312 del 1980, in materia di scatti biennali, anche a seguito della contrattualizzazione del personale scolastico ai docenti assunti con reiterati contratti a termine, in luogo dell'ormai soppressa categoria dei docenti non di ruolo assunti a tempo indeterminato.

La questione, infatti, risulta assai dibattuta esistendo due diversi orientamenti in seno alla giurisprudenza di merito e di legittimità.

Le soluzioni giuridiche

La Corte di cassazione chiamata a pronunciarsi sul tema dell'applicazione dell'istituto degli scatti biennali ex art. 53, l. n. 312 del 1980, nel provvedimento in esame, conferma la tesi sostenuta dal Miur.

Afferma la Corte di legittimità, attingendo dalla propria giurisprudenza, come in tema di retribuzione del personale scolastico, l'art. 53, l. n. 312 del 1980, disciplinante gli scatti biennali di anzianità .per il personale non di ruolo, non possa trovare applicazione ai contratti a tempo determinato del personale del Comparto Scuola. Lo stesso articolo è stato, infatti, richiamato dal CCNL 4 agosto 1995 e dai contratti collettivi successivi esclusivamente per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione. Sempre la Corte ha evidenziato all'interno del medesimo orientamento giurisprudenziale sia stato precisato che a far tempo dalla contrattualizzazione dell'impiego pubblico, gli scatti biennali non hanno più fatto parte della retribuzione del personale di ruolo della scuola, docente, tecnico ed amministrativo. Al fine di sostenere la propria tesi il giudice di ultima istanza richiama, poi, la sentenza della Corte costituzionale n. 146 del 20 giugno 2013, ove è stato chiarito che la norma in questione è ormai riferibile solo a determinate categorie di docenti, in quanto la possibilità per l'Amministrazione di stipulare contratti a tempo indeterminato non di ruolo è venuta meno con l'approvazione della l. 20 maggio 1982, n. 270 e non poteva rivivere ad opera della contrattazione collettiva. Ebbene tali docenti sono individuati negli insegnanti di religione, il cui status anche dopo la l. n. 186 del 2003 istitutiva di un ruolo dei docenti di religione cattolica deve ritenersi speciale, e dei docenti di educazione musicale che, sebbene non immessi nei ruoli, prestavano attività sulla base, non di supplenze temporanee o annuali, bensì in forza di contratti a tempo indeterminato previsti in via eccezionale dall'art. 15 della l. n. 270 del 1982. Sottolinea, ancora, la Corte di cassazione come già in precedenza la stessa avesse ribadito, proprio in riferimento ai docenti di educazione musicale, la non spettanza degli scatti biennali di cui all'art. 53, l. n. 312 del 1980, ai supplenti ed al personale “il cui rapporto di servizio trova fondamento in incarichi attribuiti di volta in volta e si interrompe nell'intervallo tra un incarico e l'altro”.

Il ragionamento della Corte prosegue, in fine, ritenendo come il riconoscimento degli scatti in questione ai docenti precari creerebbe, semmai, una sorta di discriminazione a contrario ai sensi dell'art. 4 della direttiva europea sul contratto a temine prevedendo un regime di maggior favore nei confronti dei primi rispetto a quelli di ruolo, di cui gli scatti non costituiscono più elemento retributivo.

Osservazioni

L'orientamento prevalente della Corte di cassazione è ormai indirizzato nel senso del non riconoscimento degli scatti biennali disciplinati dall'art. 53, l. n. 312 del 1980, ai docenti che attualmente sono contrattualizzati a seguito di rapporti di lavoro a termine.

L'orientamento minoritario si basa su due considerazioni ovvero quello per cui la tesi dell'inapplicabilità dell'art. 53 della legge n. 312 del 1980 ai docenti precari, in quanto da riferirsi soltanto al personale docente non di ruolo a tempo indeterminato, si ritiene scarsamente convincente perché porterebbe a svuotare di significato la previsione del CCNL che ad esso ha fatto riferimento specifico, pur nella pacifica soppressione della categoria dei docenti “incaricati” per effetto della l. n. 124 del 1999, in base alla quale gli insegnanti si distinguono in insegnanti di ruolo e supplenti.

Il secondo si basa sull'insussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento ai danni dei docenti con rapporto a tempo determinato, con riguardo alla Clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70 CE.

Tuttavia, il ragionamento seguito dalla Corte di cassazione risulta più convincente posto che come specificato la norma oggetto di contrasto interpretativo si applica esclusivamente ai docenti non di ruolo a tempo indeterminato, categoria venuta meno. Ne consegue, che l'art. 53, l. n. 312 del 1980, non può trovare applicazione nei confronti dei docenti a termine ma solo nei confronti si specifiche categorie di docenti quali quelli di religione ed educazione musicale vista la particolarità del loro status e dei contratti con i quali sono stati assunti dell'Amministrazione pubblica.

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