Al vaglio della Corte costituzionale la “manifesta insussistenza del fatto” e il regime di tutela applicabile

02 Marzo 2020

Il Tribunale di Ravenna solleva questione di legittimità costituzionale affinché la Corte costituzionale valuti se sia costituzionalmente legittimo, con riferimento agli articoli 3 comma 1, 41 comma 1, 24 e 111 comma 2, Cost., l'art. 18 comma 7, l. n. 300 del 1970...

Il Tribunale di Ravenna solleva questione di legittimità costituzionale affinché la Corte costituzionale valuti se sia costituzionalmente legittimo, con riferimento agli articoli 3 comma 1, 41 comma 1, 24 e 111 comma 2, Cost., l'art. 18 comma 7, l. n. 300 del 1970, nella parte in cui prevede che, in ipotesi in cui il giudice accerti la manifesta insussistenza di un fatto posto a fondamento di un licenziamento per g.m.o., “possa” e non “debba” applicare la tutela di cui al 4 comma dell'art. 18 (reintegra).

In particolare, si chiede che la Corte costituzionale si pronunci per l'abrogazione del potere-dovere del giudice di comminare – nell'ipotesi di accertamento di manifesta insussistenza del fatto posto a fondamento del g.m.o. e in luogo della reintegra – un ulteriore atto di espulsione del lavoratore dall'azienda, dovendo, sul punto, la disciplina dell'art. 18, comma 7 prevedere esclusivamente il dovere del giudice di reintegrare il lavoratore.

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