Il danno da ritardato pensionamento è risarcibile a condizione che...

La Redazione
02 Marzo 2020

Il danno da ritardato pensionamento rientra nella categoria unitaria di danno non patrimoniale, che può essere risarcito purché il lavoratore dimostri, oltre alla colpa dell'istituto previdenziale, che il ritardato pensionamento ha provocato un danno; questo perché esso non può configurarsi come un danno risarcibile in re ipsa...

Abstract. Il danno da ritardato pensionamento rientra nella categoria unitaria di danno non patrimoniale, che può essere risarcito purché il lavoratore dimostri, oltre alla colpa dell'istituto previdenziale, che il ritardato pensionamento ha provocato un danno; questo perché esso non può configurarsi come un danno risarcibile in re ipsa in ragione degli imprescindibili oneri di allegazione e di prova che gravano sul soggetto che vanti la pretesa risarcitoria.

La vicenda. Un lavoratore presentava all'INPS domanda di pensione di anzianità, riconosciuta con decorrenza dal giugno 2009, non tenendo conto della rivalutazione contributiva per l'esposizione ad amianto, riconosciuta in termini legali dal Tribunale. Quest'ultimo, infatti, dichiarava il diritto del ricorrente alla pensione a far data dal 28 settembre 2006, tenendosi conto della rivalutazione contributiva già riconosciuta e condannava l'Istituto al risarcimento del danno in favore dello stesso ricorrente. Mentre, la Corte d'appello rigettava l'istanza del lavoratore per mancata presentazione della domanda amministrativa e per mancato esperimento dell'iter amministrativo di pensione. Così il lavoratore ricorre in Cassazione sostenendo di aver presentato due autonome domande relative alla richiesta della pensione e al risarcimento del danno.

Quando è previsto il risarcimento del danno da ritardato pensionamento. Come più volte affermato dalla Suprema Corte, il giudice del merito, nell'indagine diretta alla valutazione delle domande a lui sottoposte, deve aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, desumibile dalle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante. E, sulla base di ciò, giustamente la Corte territoriale ha ritenuto che il contenuto della pretesa fatta valere dal ricorrente avesse carattere prettamente risarcitorio, tanto che egli stesso nel ricorso introduttivo ha sostenuto che i ratei di pensione dovutigli e non percepiti costituivano «il parametro di riferimento per determinare e quantificare il danno» patito.

Per quanto riguarda, poi, il fatto di aver patito il danno patrimoniale, correttamente la Corte di merito ha sostenuto che esso non avesse formato oggetto di compiuta allegazione e prova. A tal proposito, i Giudici di legittimità hanno da sempre escluso che una domanda risarcitoria di un danno patrimoniale possa prescindere dall'allegazione e prova del danno.

Il danno da ritardato pensionamento rientra, infatti, nella categoria unitaria di danno non patrimoniale, che può essere risarcito purché il lavoratore dimostri, oltre alla colpa dell'istituto previdenziale, che il ritardato pensionamento ha provocato un danno, non potendosi configurare come un danno risarcibile in re ipsa in ragione degli imprescindibili oneri di allegazione e di prova che gravano sul soggetto che vanti la pretesa risarcitoria.

Sulla base di quanto detto i Supremi Giudici rigettano in ricorso.

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