Permessi ex art. 24, St. lav.: il controllo datoriale non è vietato
02 Marzo 2020
Configura una ipotesi di controllo vietato quello posto in essere dal datore al fine di accertare il corretto utilizzo dei permessi di cui all'art. 24, St. lav.?
L'art. 24, l. n. 300 del 1970, riconosce ai dirigenti sindacali aziendali, di cui all'art. 23, St. lav., il diritto di ottenere dei permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali, o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno. Tali soggetti, pertanto, vantano sostanzialmente un diritto potestativo nei confronti del datore, ma ciò non esclude la possibilità per quest'ultimo di verificare che i summenzionati permessi siano concretamente utilizzati nel rispetto della legge, e ciò anche ricorrendo eventualmente ad una attività investigativa.
Tale controllo, infatti, non interessando direttamente l'adempimento della prestazione lavorativa, non può ritenersi precluso dagli artt. 2 e 4, St. lav., afferendo piuttosto ad un comportamento illegittimo, posto in essere al di fuori dell'orario di lavoro, e rilevante sul piano disciplinare. Si rammenta, inoltre, che sebbene la concessione di tali permessi non sia soggetta ad alcun potere discrezionale ed autorizzatorio del datore di lavoro, essi non possono in ogni caso essere utilizzati al di fuori della previsione normativa, per finalità divergenti rispetto a quelle per le quali possono essere legittimamente richiesti.
Cfr.: Cass., sez. lav., 22 maggio 2017, n. 12810. |