Il licenziamento durante il periodo di prova deve essere coerente con la finalità della stessa
02 Marzo 2020
Entro quali limiti il lavoratore può censurare la legittimità di un licenziamento durante il periodo di prova?
Nei casi in cui il licenziamento del lavoratore si verifichi durante il periodo di prova, il datore di lavoro è dispensato dall'onere di provarne le ragioni giustificative. L'esercizio del potere di recesso, tuttavia, non può ritenersi privo di limiti in termini assoluti, dovendo esso risultare coerente con la causa del patto di prova.
Quest'ultimo, infatti, consente la tutela di un interesse comune alle due parti, garantendo loro la possibilità di verificare la reciproca convenienza del contratto. Il datore può accertare le capacità e la personalità del lavoratore e quest'ultimo, a sua volta, valutare la prestazione richiesta e le condizioni di svolgimento del rapporto.
Ne consegue l'illegittimità del recesso datoriale ove le modalità di attuazione del patto non risultino in concreto adeguate agli accertamenti summenzionati, ad esempio per l'esiguità del periodo in prova, ovvero per l'espletamento, da parte prestatore, di mansioni diverse da quelle per le quali era stata pattuita la prova stessa.
Incombe in ogni caso sul lavoratore l'onere di dimostrare suddetti elementi fattuali, ovvero il positivo superamento della prova.
Cfr.: Cass., sez. lav., 5 agosto 2019, n. 20916. |