Periodo di comporto e computo delle assenze per malattia professionale

02 Marzo 2020

Assenza per malattia professionale: quando il lavoratore può essere legittimamente licenziato per superamento del periodo di comporto?In linea generale le assenze del lavoratore le quali siano dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia di cui all'art. 2110, c.c , sono computabili...

Assenza per malattia professionale: quando il lavoratore può essere legittimamente licenziato per superamento del periodo di comporto?

In linea generale le assenze del lavoratore le quali siano dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia di cui all'art. 2110, c.c , sono computabili nel periodo di comporto.

Infatti, affinchè l'assenza possa non essere conteggiata ai fini del superamento di detto periodo, non è sufficiente che la stessa sia semplicemente connessa alla prestazione lavorativa, essendo necessario che, in relazione alla sua genesi, sussista a monte una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087, c.c.

Si richiede dunque che l'infortunio o la malattia professionale non solo abbiano avuto origine in fattori di nocività insiti nelle modalità di espletamento della prestazione, o comunque presenti nell'ambiente di lavoro, ma altresì che il datore sia responsabile di tale situazione dannosa, gravando sullo stesso l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie, in relazione alla particolarità del lavoro, all'esperienza e alla tecnica, per la tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore.

In tali ipotesi, infatti, l'impossibilità della prestazione è imputabile al comportamento della stessa parte cui detta prestazione è destinata.

Si precisa che, in ragione della specialità della disciplina contenuta nell'art. 2110, c.c., rispetto a quella generale sul licenziamento individuale, il superamento del periodo di comporto è ritenuta condizione sufficiente di legittimità del recesso, senza la necessità di provare il gmo ovvero la sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa o dell'impossibilità di adibizione a diverse mansioni.

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