Condominio responsabile della caduta a causa di una macchia d'olio proveniente dal secchio della spazzatura
03 Marzo 2020
Tizio, evocava in giudizio davanti al Giudice di Pace il Condominio per sentire dichiarare la responsabilità esclusiva dello stesso per le lesioni subite dal figlio minore, rilevando che questi, in data 2013, mentre scendeva le scale del fabbricato condominiale, giunto in prossimità del portone di ingresso, a causa della presenza di una macchia di olio trasparente, era caduto per terra subendo lesioni. Il Giudice di Pace rigettava la domanda ritenendo oltremodo oneroso addebitare all'organizzazione Condominiale una sorveglianza sull'assoluta igiene delle aree comuni. In secondo grado, il Tribunale adito (in grado di appello) rigettava l'impugnazione rilevando che poiché l'evento si era verificato all'interno del fabbricato condominiale, la fattispecie andava inquadrata nell'art. 2051 c.c. che consente di escludere la responsabilità in presenza di caso fortuito che può consistere in un'alterazione dello stato dei luoghi imprevista e non tempestivamente eliminabile neppure con l'uso della ordinaria diligenza. Nel caso di specie, verosimilmente la macchia di olio sarebbe stata lasciata da un soggetto che portava i rifiuti per la raccolta senza che il condominio avesse la possibilità di intervenire tempestivamente per rimuovere la situazione di pericolo. Pertanto, trattandosi di situazione cagionata da un terzo, ricorreva l'ipotesi di caso fortuito. Avverso tale decisione, Tizio ha proposto ricorso in Cassazione evidenziando che il Tribunale, nel valutare le prove, avrebbe violato i principi relativi al prudente apprezzamento applicando erroneamente il regime delle presunzioni. Nel giudizio di legittimità, la S.C. contesta il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, il giudice di Appello avrebbe immaginato la presenza di un terzo soggetto; di conseguenza, la ricostruzione non troverebbe conforto nelle dichiarazioni del teste escusso, relative alla presenza nel portone condominiale di un secchio della spazzatura di tipo organico (e non anche di una busta che avrebbe potuto determinare la macchia oleosa). Pertanto, dall'esistenza di un secchio, che conteneva la spazzatura di tipo umido, non sarebbe stato possibile, applicando i criteri presuntivi, desumere l'esistenza di un terzo soggetto che trasportava immondizia. Per meglio dire, il Tribunale, in violazione all'art. 2727 c.c., traeva la prova presuntiva di due ulteriori elementi. In primo luogo, che la macchia oleosa sarebbe stata provocata dalla condotta di un terzo soggetto che trasportava buste di spazzatura e, da tale deduzione semplice, ricavava l'ulteriore argomentazione logica secondo cui vi sarebbe stata una sostanziale contestualità tra la creazione della macchia oleosa per terra e il passaggio dell'infortunato; dunque, sotto tale profilo la decisione era del tutto errata. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato accolto; per l'effetto, la pronuncia è stata cassata con rinvio al giudice che provvederà, sulla base dell'attività istruttoria espletata, a chiarire se e quali sarebbero gli elementi dai quali inferire le conseguenze che ha tratto in sentenza, eventualmente individuando gli elementi gravi, precisi e concordanti, sulla base dei quali fondare la prova per presunzioni relativa, sia al profilo alle cause della presenza della macchia oleosa, che al lasso di tempo, tra la formazione della macchia e l'evento dannoso. |