Decreto Milleproroghe e adempimenti societari per la nomina dell’organo di controllo nelle s.r.l.

Claudio Sottoriva
03 Marzo 2020

Con la conversione in legge del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. “Decreto Milleproroghe”), recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle PA, nonché di innovazione tecnologica (legge 28 febbraio 2020, n. 8) è stata modificato, tra l'altro, il comma 3 dell'art. 379 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) relativo alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. In particolare è stato previsto che la nomina dovrà avvenire entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019.
Premessa

Le modifiche dei parametri indicati nell'art. 2477, comma 2, del Codice Civile apportate nel corso del 2019 richiedono alle s.r.l. di dotarsi di un organo di controllo o di un revisore legale secondo la scadenza indicata nell'art. 379, comma 3, del Codice della crisi e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019).

Il c.d. “Decreto Milleproroghe” (decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162), nel testo risultante dopo le modifiche apportate all'esito della sua conversione in legge (legge 28 febbraio 2020, n. 8, pubblicata sul S.O. n. 51 della Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2020), ha modificato come segue il comma 3 dell'art. 379 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019):

“Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo”.

Il previgente termine per la nomina dell'organo di controllo o del revisore legale (nove mesi dalla data di entra in vigore dell'art. 379 del D.Lgs. n. 14/2019) è stato pertanto posticipato sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019.

Il nuovo termine per la nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle s.r.l. e nelle cooperative

In sede di conversione del c.d. “Decreto Milleproroghe” all'articolo 379, comma 3, primo periodo, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «entro nove mesi dalla predetta data» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile».

Tale modifica, introdotta nel corso dell'esame parlamentare del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, proroga e rende mobile il termine entro il quale le società̀ a responsabilità̀ limitata e le società̀ cooperative sono tenute alla prima nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (revisore unico o società di revisone) o degli organi di controllo (collegio sindacale o sindaco unico), in ottemperanza alle novelle apportate al Codice Civile dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. In particolare, con le disposizioni in esame tale termine slitta dal 16 dicembre 2019 alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019.

Si ricorda che il richiamato articolo 379 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha innovato la disciplina relativa alla nomina degli organi di controllo e dei revisori nelle società̀ a responsabilità̀ limitata e nelle società̀ cooperative (ai sensi dell'art. 2543c.c.), contenuta nell'art. 2477 c.c.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore, nel caso del superamento dei limiti di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 2477 c.c. cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Rimangono efficaci, fino alla scadenza del predetto termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto anche se non conformi; ai fini della prima applicazione delle disposizioni del novellato art. 2477 c.c., si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo (ossia bilancio dell'esercizio 2018 e bilancio dell'esercizio 2017).

Con le modifiche in esame, il termine per la nomina del revisore o degli organi di controllo e per l'adeguamento dello statuto e dell'atto costitutivo viene prorogato alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'art. 2364, comma 2, c.c.. Si rammenta che tale articolo disciplina i poteri dell'assemblea ordinaria nelle società̀ prive di consiglio di sorveglianza. Il secondo comma del citato articolo prevede che essa sia convocata almeno una volta l'anno entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può̀ prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società̀ tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società̀.

L'obbligatorietà della nomina del collegio sindacale/sindaco unico o della società di revisione/revisore unico

Il secondo e il terzo comma dell'art. 2477 c.c. prevedono attualmente che:

i) la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità;

ii) l‘obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Nel caso di nomina da parte dell'assemblea della s.r.l. del collegio sindacale o del sindaco unico si applicano le disposizioni del collegio sindacale previste per le s.p.a.

L'affidamento dell'incarico della revisione legale dei conti (disciplinata dal D.Lgs. n. 39/2010 e dai principi di revisione ISA Italia) al collegio sindacale o al sindaco unico (se non affidata ad una società di revisione o al revisore unico) può essere tuttavia validamente effettuato solo se:

- sussiste esplicita previsione statutaria che attribuisca la revisione legale dei conti al collegio sindacale o al sindaco unico;

- la s.r.l. non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato di gruppo;

- il collegio sindacale sia integralmente costituito da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali;

- il sindaco unico sia iscritto nel registro dei revisori legali.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 127/1991 (così come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. n. 139/2015), non sono tenute a predisporre il bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

a) 20 milioni di euro del totale dell'attivo dello stato patrimoniale;

b) 40 milioni di euro del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;

c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

L'esonero di cui sopra non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate è un ente di interessi pubblico ai sensi dell'articolo 16 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

È inoltre previsto l'esonero dalla redazione del bilancio consolidato di gruppo nel caso in cui la controllante detenga partecipazioni di controllo esclusivamente in imprese che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 127/1991 e, cioè, quando:

- la loro inclusione sarebbe irrilevante al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo;

- l'esercizio effettivo dei diritti della controllante risulti essere sottoposto a gravi e durature restrizioni;

- in casi eccezionali, non sia possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le informazioni necessarie per la redazione del bilancio consolidato;

- le loro azioni o quote siano possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

Gli adempimenti necessari ai sensi del D.Lgs. n. 14/2019

Tenuto conto di quanto sopra illustrato - verificato il superamento dei parametri per la nomina obbligatoria del collegio sindacale/sindaco unico o di un revisore unico/società di revisione - nelle s.r.l. e nelle società cooperative si rende necessaria la convocazione dei soci affinché procedano alla nomina/alle nomine ex art. 2479, comma 2, n. 3, c.c. all'esito dell'approvazione da parte dell'assemblea del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Se necessario, dovrà altresì essere convocata l'assemblea straordinaria per uniformare l'atto costitutivo e lo statuto, qualora le clausole statutarie relative all'istituzione e alla soppressione dell'organo di controllo e/o del revisore legale non risultino essere conformi all'attuale dettato normativo.

Il rinvio della nomina dell'organo di controllo (collegio sindacale/sindaco unico) o del revisore (revisore unico/società di revisione) in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019 (o, al più tardi, nei trenta giorni successivi dalla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019), secondo il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e secondo la Fondazione Nazionale dei Commercialisti (si veda il documento congiunto del 4 dicembre 2019) sarebbe risultato più coerente sotto un profilo sistematico tenuto conto che l'art. 2400 c.c. – applicabile all'organo di controllo della s.r.l. in forza del rinvio alle disposizioni della s.p.a. effettuato nell'art. 2477, comma 4, c.c. – dispone che i sindaci (o il sindaco unico) restano in carica tre esercizi dal momento in cui vengono nominati e che cessano dalle proprie funzioni alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Analoga previsione si ha con riferimento alla nomina del revisore unico/società di revisione: l'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 prevede infatti che l'incarico di revisione legale dei conti sia pari a tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico sulla base della delibera dell'assemblea che:

- conferisce l'incarico di revisione legale, su proposta motivata dell'organo di controllo;

- determina il corrispettivo spettante all'incaricato della revisione legale per l'intera durata dell'incarico;

- determina gli eventuali criteri per l'adeguamento del corrispettivo durante l'incarico.

Le modifiche all'art. 379 del D.Lgs.14/2019 assicurano maggior simmetria tra il momento in cui l'organo di controllo (collegio sindacale/sindaco unico) o il revisore legale/società di revisione viene/vengono nominato/nominati ed il momento in cui cessa/cessano dalle proprie funzioni, privilegiando, sia per la nomina, sia per la scadenza, l'intervallo temporale in cui i soci sono solitamente convocati per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Si rammenta che gli amministratori che non provvedono alla convocazione dell'assemblea per la nomina dell'organo di controllo (collegio sindacale/sindaco unico) o del revisore (revisore unico/società di revisione) sono soggetti:

- ad una sanzione amministrativa per l'omessa convocazione dell'assemblea che va da 1.032,00 a 6.197,00 euro (art. 2631 comma 1 prima parte c.c.);

- ad una possibile denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.;

- alla loro eventuale revoca.

Da ultimo, sarebbe eventualmente possibile l'annullamento di alcuni atti societari.

Inoltre si potrebbe configurare un rischio di non piena efficacia di quelle delibere che presuppongo una qualche attività dell'organo di controllo o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (es. delibera di approvazione del bilancio senza la relazione del collegio sindacale/sindaco unico o priva della relazione di revisione ex art. 14, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 39/2010).

Qualora non vi provveda autonomamente la società interessata, alle nomine ex art. 2477 c.c.provvederà il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro delle imprese.

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