L'ammissibilità delle prove atipiche nel processo civile

Redazione Scientifica
04 Marzo 2020

Sono ritenute ammissibili nel processo civile le prove atipiche, non disciplinate dalla legge, la cui efficacia probatoria è quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., posto che l'elencazione delle prove civili contenute nel codice di rito non è tassativa.

La vicenda. Dopo il decesso del loro congiunto, gli eredi sostenevano che la morte del de cuius era ascrivibile a colpa medica derivante dalla mancata corretta prestazione delle cure e dalla mancata corretta gestione delle complicanze derivanti da un intervento cardiochirurgico effettuato 15 mesi prima. Gli attori convenivano così in giudizio la casa di cura e due medici per sentir pronunciare la condanna di questi al risarcimento del danno non patrimoniale subito, iure proprio per la perdita parentale e iure hereditaris per le sofferenze patite dal de cuius, anche a titolo di perdita di chance.
La causa era stata ritenuta dal giudice inizialmente procedente matura per la decisione senza il bisogno di disporre la CTU, poiché era stata prodotta la perizia medico-legale disposta dal PM nel corso del procedimento penale instaurato nei confronti dei medici per omicidio colposo ed il decreto di archiviazione del GIP emesso su richiesta del PM.
Rigettata l'istanza di revoca dell'ordinanza che aveva disatteso la richiesta di CTU e fissata udienza di precisazione delle conclusioni, il fascicolo perviene al Tribunale di Reggio-Emilia.

Le prove atipiche. Nella fattispecie in esame, la circostanza che la causa possa essere decisa sulla base della perizia medico-legale disposta dal PM nel corso del procedimento penale instaurato nei confronti dei medici costituisce un'ipotesi di prova atipica; e si definisce prova atipica quella che non si colloca tra i mezzi di prova specificatamente regolati dalla legge.
Vero è che nel processo civile manchi una norma ad hoc che legittima espressamente l'ammissibilità delle prove atipiche, ma è al tempo stesso vero che l'affermazione del diritto di prova e il principio correlato del libero convincimento del giudice inducono ad escludere che l'elenco delle prove nel processo civile sia tassativo e a ritenere, pertanto, ammissibili le prove atipiche. Esse entrano nel procedimento civile con lo strumento della produzione documentale, nel rispetto del contraddittorio; e la loro efficacia probatoria è quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.
Appurato ciò, rientrano tra le suddette prove le perizie e le consulenze espletate in diverso giudizio tra le stesse o altre parti, come nel caso in esame in cui ad essere ammessa doveva essere la perizia medico-legale disposta dal PM nel corso del procedimento penale instaurato nei confronti dei medici.
Pertanto, nel caso concreto, proprio la suddetta perizia disposta dal PM fa giungere alla conclusione che la malattia che ha portato alla morte del paziente costituiva una complicanza che può insorgere a seguito dell'intervento e che è stata correttamente trattata con cura antibiotica.
In ragione di tali considerazioni, la domanda attorea viene rigettata.

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