Ascensori per disabili: quali requisiti per l'Iva al 4%?

Redazione scientifica
04 Marzo 2020

Le opere finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche per fruire dell'aliquota ridotta devono rispondere alle caratteristiche tecniche individuate dal d.m. n. 236/1989.

IL quesito. La Società istante è creditrice del saldo di un contratto di appalto per “manutenzione straordinaria” con fornitura e montaggio di un impianto di sollevamento per persone in vano scala condominiale non avente le misure minime prescritte dall'art. 8.1.13,d.m. n. 236/1989, in ragione del fatto che il Condominio cliente insiste nel chiedere l'applicazione dell'IVA al 4%, anche sulla scorta del parere di un consulente tecnico di parte. L'Istante rappresenta di avere dei dubbi in merito alla bontà di questa richiesta in quanto ritiene non definitivamente chiarite dall'amministrazione finanziaria le condizioni al ricorrere delle quali è possibile applicare l'aliquota IVA del 4% agli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche.

La soluzione del Fisco. L'Agenzia, con risposta n. 3 del 13 gennaio 2020, dichiara come oggettiva l'applicazione dell'aliquota Iva al 4% alle cessioni di beni quali “poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie”. Con tale risoluzione l'Agenzia sottolinea che il legislatore ha voluto muoversi in favore dei trasferimenti di beni, che per le caratteristiche di costruzione, sono idonei a risolvere limiti di deambulazione. In tal senso ha inteso oggettivizzare la portata applicativa dell'agevolazione, valutando maggiormente la natura del prodotto rispetto all'invalidità del soggetto. Date queste premesse, l'aliquota al 4% è sempre applicabile a patto che risponda alle specifiche tecniche indicare dall'art. 8.1.13,d.m. n. 236/1989.

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