In G.U. Milleproroghe e d.l. per emergenza sanitaria: l’impatto sul codice della crisi d’impresa

La Redazione
04 Marzo 2020

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1 marzo la legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del Decreto Milleproroghe (d.l. 30 dicembre 2019, n. 162).

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1 marzo la legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del Decreto Milleproroghe (d.l. 30 dicembre 2019, n. 162).

La legge di conversione ha attuato una riapertura dei termini per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo nelle s.r.l., ai sensi dell'art. 2477 c.c., come modificato dall'art. 379 c.c.i. (si veda, sul punto, la precedente news in questo portale): l'art. 8 (“Proroga di termini in materia di giustizia) al comma 6-sexies prevede che All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del codice delle crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «entro nove mesi dalla predetta data» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile».

E' stato pubblicato in G.U. n. 53 del 2 marzo il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sosegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, che impatta anche sul Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. L'art. 11 del d.l., infatti, dispone il rinvio al 15 febbraio 2021 dell'applicazione degli obblighi di segnalazione (procedura di allerta) di cui agli artt. 14, comma 2 e 15 del D.Lgs. 14/2019. Rinvio che, dunque, opererà per tutte le società e non solo per le c.d. micro-imprese, come previsto dal correttivo (si veda, sul punto, la precedente news, in questo portale).

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