Milleproroghe: novità in materia di conversione del pignoramento e liberazione dell'immobile

04 Marzo 2020

Dopo l'approvazione in via definitiva, il decreto Milleproroghe (d.l. n. 162/2019) è stato definitivamente convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2020.

Il decreto, così come convertito in legge, contiene molte novità che interessano il mondo della giustizia e, in particolare, le norme sul processo esecutivo che, per il loro impatto (pratico ma anche sistematico di efficienza complessiva del sistema) esaminiamo qui specificamente.

Novità per l'espropriazione forzata. Ed infatti, nell'articolo 18-quater sono state introdotte significative novità in materia di espropriazione forzata “positive” per il debitore e forse meno per il creditore i cui tempi di soddisfazione si allungano con inevitabile riflesso sulle future condizioni di erogazione del credito.
Si tratta certamente di un tema molto delicato dove è storicamente avvertita la necessità di bilanciare attentamente le esigenze del debitore con quelle del creditore nell'ottica di assicurare un meccanismo di recupero del credito che sia efficiente (anche nell'interesse di quanti chiedono erogazione di mutui) e che tenga conto delle esigenze del debitore (ma quando sono meritevoli: la legge sul sovraindebitamento ne è una dimostrazione come pure la legge 19 dicembre 2019, n. 157 che abbiamo esaminato nell'edizione del 2 gennaio 2020).
La nuova misura sembra inserirsi (in parte completandola e in parte estendendola) nella linea di intervento legislativo orientata più alla tutela del debitore con maggiore possibilità di reteizzazione della conversione del pignoramento e possibilità di abitazione nella casa oggetto di espropriazione.
Ebbene, l'articolo modifica l'articolo 560 del codice di procedura civile e introduce una deroga all'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Liberazione dell'immobile aggiudicato. Quanto alla modifica dell'articolo 560 c.p.c. la nuova norma disciplina come si possa liberare l'immobile occupato ancora dal debitore.
Ebbene sì, come si ricorderà, dopo che il legislatore aveva previsto – accogliendo sul punto le prassi più virtuose che avevano dimostrato chiaramente che l'intervenuta liberazione dell'immobile aumentava il numero degli interessati alla vendita e il prezzo che avrebbe potuto essere “spuntato” (a beneficio anche del debitore stesso) – che il debitore liberasse il bene a seguito dell'ordinanza di vendita, il legislatore aveva operato una retro-marcia con il d.l. 135 del 2018 conv., con modif., in l. 11 febbraio 2019, n. 12, in vigore dal 13 febbraio 2019.
In base a quella norma “il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento” salvo che non avessero tenuto comportamenti sostanzialmente ostruzionistici (e consistenti nell'ostacolo al diritto di visita di potenziali acquirenti, nella non adeguata tutela e manutenzione dell'immobile per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, nella violazione di altri obblighi che la legge pone a carico del debitore-custode, o nella circostanza che l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare).
Oggi il legislatore interviene sull'art. 560 c.p.c. prevedendo una forma di liberazione (sulla carta certamente) più rapida (dell'espropriazione per rilascio) in base al titolo rappresentato dal decreto di aggiudicazione (che nelle intenzioni realizzerebbe una norma di favore per il creditore che non dovrebbe ricorrere alla più formale procedura di espropriazione per rilascio).
Ed infatti, è ora previsto che “a richiesta dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo”.
È stata poi prevista la procedura (modellata su quanto previsto in via generale dall'art. 609 c.p.c. e già prevista nella nostra materia prima della modifica del d.l.) per l'ipotesi di beni mobili lasciati dal debitore una volta rilasciato l'immobile.
E così “quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l'intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell'intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l'intimazione gli è notificata dal custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma”.
Al riguardo resta la preoccupazione dell'Ufficio Studi del Senato che a previsione che il custode possa disporre lo smaltimento o la distruzione del bene mobile non asportato entro il termine assegnato, andrebbe assicurato che a tale attività si possa far fronte nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Conversione del pignoramento. Quanto alla disciplina della conversione del pignoramento il decreto ha ora esteso le disposizioni introdotte dal d.l. 135 del 2018 che avevo inteso rendere più agevole l'accesso all'istituto della conversione del pignoramento ed a garantire al debitore ed ai suoi familiari il diritto di abitare l'immobile pignorato fino al decreto di trasferimento del bene, che conclude il procedimento di espropriazione immobiliare.
Ebbene, quelle disposizioni troveranno applicazione (a) anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene” e, comunque, (b) anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione” del decreto milleproroghe.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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