La sezione specializzata agraria
04 Marzo 2020
Il quadro normativo
La disciplina processuale delle controversie agrarie è nel complesso destinata ad operare in riferimento a disposizioni sostanziali che, dopo l'introduzione del vigente codice civile, sono state oggetto di interventi legislativi numerosi e stratificati, culminati nell'emanazione della l. 3 maggio 1982, n. 203, recante norme sui contratti agrari, la quale ha posto le premesse per l'esaurimento del regime di proroga legale dei medesimi e per il definitivo superamento dei rapporti associativi — tra i quali la mezzadria e la colonia parziaria — e la loro conversione in contratti di affitto. Dal versante processuale, in particolare, per quanto riguarda il tema in esame, la l. 2 marzo 1963, n. 320, sulla scia della disciplina previgente, ha previsto l'istituzione presso tribunali e corti d'appello di sezioni specializzate agrarie che giudicano in composizione collegiale, integrata da due esperti della materia agraria. Successivamente l'art. 26 l. 11 febbraio 1971, n. 11, recante nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici, ha stabilito che tutte le controversie relative all'attuazione della legge e delle altre leggi o norme sull'affitto sono di esclusiva competenza delle sezioni specializzate agrarie di cui alla citata l. 2 marzo 1963, n. 320. Quest'assetto normativo ha ricevuto conferma attraverso l'art. 11 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (c.d. semplificazione dei riti), secondo il quale le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal medesimo articolo, e sono competenti le sezioni specializzate agrarie di cui alla l. 2 marzo 1963, n. 320. Dottrina e giurisprudenza, dopo un iniziale contrasto, hanno interpretato concordemente tale disposizione in senso estensivo, affermando che la competenza del giudice agrario riguarda ogni controversia in cui venga comunque in questione l'affitto di un fondo rustico: l'art. 26 l. 11 febbraio 1971, n. 11 ha cioè ampliato la competenza funzionale ed inderogabile delle sezioni specializzate agrarie nel senso che ad esse appartiene non solo la cognizione delle controversie agrarie che hanno per oggetto esclusivo od immediato l'applicazione o l'esclusione della proroga legale a rapporti dei quali sia pacifica e già accertata la natura, ma anche di quelle che presuppongono l'accertamento della esistenza, delle caratteristiche e della validità del rapporto per poterlo poi qualificare giuridicamente e stabilire se sia o meno inquadrabile fra le fattispecie previste dalla legislazione agraria, anche se non si faccia questione di proroga legale, e sempreché l'assunto della esistenza o della validità di un contratto agrario non si presenti, prima facie e senza necessità di ulteriori indagini, infondato. La competenza delle sezioni specializzate agrarie, così delineata, non ha sofferto modifica attraverso la disciplina introdotta dalla legge n. 203/1982, la quale, con l'art. 47, ha stabilito che restano ferme le disposizioni di cui al citato art. 26 della legge n. 11/1971. E circa questa ultima norma si è da tempo precisato che la competenza del giudice agraria riguarda tutto il sistema normativo dell'affitto dei fondi rustici, costituito non solo dalle leggi speciali, ma anche dalle norme specifiche contenute nel codice civile e dalle norme comuni sulle obbligazioni e sui contratti in genere (v. già Cass. civ., 13 gennaio 1987, n. 155). Gli esperti
Gli artt. 2-4 della l. n. 320/1963 sono dedicati alla composizione delle sezioni specializzate agrarie. Le disposizioni dettate dagli artt. 3 e 4, in particolare, si riferiscono agli esperti e sono volte a conformare il precetto normativo ad una precedente decisione della Corte costituzionale (Corte cost. 20 dicembre 1962, n. 108), che aveva dichiarato la illegittimità costituzionale di alcune disposizioni antevigenti in materia (art. 5 l. 18 agosto 1948, n. 1140, art. 1 l. 3 giugno 1950, n. 392, sostitutivo del testo dell'art. 2 l. 25 giugno 1949, n. 353): in tale prospettiva gli esperti sono giudici dotati di piene funzioni giurisdizionali, sicché partecipano alla votazione per la formazione della maggioranza necessaria alla decisione, e possono essere incaricati di redigere la motivazione della sentenza. Ed è tanto vero che gli esperti partecipano alla decisione nella stessa misura dei togati che, rientrando nelle normali cognizioni della sezione specializzata agraria, in ragione della sua composizione, caratterizzata appunto dalla presenza degli esperti, la conoscenza degli usi locali in tale materia, in caso di applicazione di tali usi il suddetto giudice specializzato non è tenuto a specificarne nella motivazione della sua decisione le relative fonti, essendo sufficiente l'indicazione della loro conoscenza (Cass. civ., 20 gennaio 1984, n. 492). Ergo, ricoprendo in pieno le funzioni giurisdizionali, gli esperti sono soggetti alla disciplina dell'astensione e della ricusazione del giudice, ai sensi degli artt. 51 ss. c.p.c., nonché delle disposizioni sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati. È stata dunque dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 l. 2 marzo 1963 n. 320, sulla nomina degli esperti delle sezioni specializzate agrarie presso i tribunali e le corti di appello (Cass. civ., 5 maggio 1982, n. 2816). È in particolare previsto che gli esperti inseriti nelle sezioni specializzate agrarie presso i tribunali debbano essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali dei dottori in scienze agrarie, dei periti agrari, dei geometri e degli agrotecnici. Gli esperti addetti alle sezioni specializzate delle corti d'appello devono invece essere selezionati tra gli iscritti nell'albo professionale dei dottori in scienze agrarie. L'art. 3, comma 3, dispone in proposito che, agli effetti della scelta, è istituito presso ogni corte d'appello un albo speciale, ripartito in elenchi provinciali, in ciascuno dei quali vengono iscritti otto nomi di esperti per ogni sezione specializzata di tribunale. Il comma 5 dello stesso articolo soggiunge per gli esperti destinati alla corte d'appello è stilato un distinto elenco comprendente i nomi dei dottori in scienze agrarie inseriti negli elenchi provinciali ma con esclusione di coloro già chiamati a far parte delle sezioni di tribunale. Con riguardo alla nomina degli esperti da assegnare alle sezioni specializzate agrarie d'appello ai sensi dell'art. 3, comma 5, l. n. 320/1963, il principio della esclusione dei dottori in agraria già iscritti negli elenchi per le sezioni di tribunale (anche se non ancora assegnati, mediante successivo sorteggio, al collegio giudicante) trova deroga nel caso in cui per esigenze di servizio, in caso di impedimento od assenza di tutti i membri, effettivi e supplenti, della questo il minuscolo d'appello, e sempreché non debba procedersi alla loro definitiva sostituzione (art. 4, comma 2, della legge citata), si provveda alla relativa supplenza con uno degli esperti già inseriti nell'organico di una delle sezioni specializzate di tribunali del distretto (Cass. civ., 11 giugno 1988, n. 3996). È importante rammentare l'inosservanza delle norme previste in materia di scelta degli esperti componenti delle sezioni specializzate agrarie non dà luogo ad un vizio di costituzione del giudice idoneo a determinare la nullità della sentenza dallo stesso pronunciata, trattandosi di mera irregolarità attinente al procedimento di assegnazione al collegio giudicante e non di carenza totale di legittimazione o di assoluta inidoneità a far parte di un organo giurisdizionale (Cass. civ., 26 agosto 1985, n. 4555).
Rapporti tra sezione specializzata e tribunale in composizione ordinaria
Anche a seguito del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado, il quale ha novellato (con l'art. 14) l'art. 48 R.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e introdotto (con l'art. 56) nel codice di procedura civile una nuova sezione (la VI-bis nel capo I del titolo I del Libro I) dedicata alla composizione del Tribunale (artt. 50-bis- 50 quater c.p.c.), la questione relativa alla devoluzione di una controversia alla sezione specializzata agraria presso il tribunale o a quello stesso tribunale in composizione ordinaria (monocratica o collegiale che sia) continua a costituire questione di competenza e non di mera ripartizione degli affari all'interno di un unico ufficio giudiziario (Cass. civ., 26 luglio 2010, n. 17502; Cass. civ., 21 maggio 2015, n. 10508); è di conseguenza ammissibile il conflitto di competenza d'ufficio, allorquando uno di tali organi contesti la propria competenza individuata dall'altro (Cass. civ., 7 ottobre 2004, n.19984; Cass. civ., 19 gennaio 2001, n. 736). Posto che le questioni relative ai rapporti tra il tribunale in composizione ordinaria e la sezione specializzata agraria sono di competenza e non di giurisdizione, anche nel caso della eventuale incompetenza per materia di detta sezione specializzata trova applicazione la disciplina dell'art. 38 c.p.c., alla stregua della quale essa non può essere eccepita dalle parti o rilevata d'ufficio dopo la prima udienza di trattazione, per cui la competenza rimane definitivamente radicata presso il giudice adito anche se in relazione alla natura della controversia si debba disporre il mutamento del rito (da lavoristico ad ordinario o viceversa), in quanto il relativo provvedimento non incide sulla preclusione già verificatasi spostando il termine per l'eccezione o il rilievo d'ufficio (Cass. civ., 13 marzo 2007, n. 5829; Cass. civ., 12 febbraio 2013, n. 3292). Ove, poi, la sezione specializzata agraria rimetta la causa al presidente del tribunale, affinché sia assegnata alla sezione ordinaria tabellarmente competente del medesimo tribunale, sul presupposto che il giudizio non abbia ad oggetto una controversia agraria, il ricorso per cassazione avverso tale provvedimento, nel quale si chieda la declaratoria di competenza della sezione specializzata agraria di diverso tribunale — attenendo alla ripartizione del potere giurisdizionale all'interno dello stesso ordine — pone una questione di competenza e non di giurisdizione, ed è perciò qualificabile come regolamento di competenza; lo stesso è peraltro inammissibile, atteso che avendo il provvedimento impugnato carattere ordinatorio interno, a valenza meramente amministrativa, manca una pronuncia di natura decisoria sulla competenza (Cass. civ., Sez. Un., 16 luglio 2008, n. 19512). Nella stessa prospettiva, ove venga proposta al tribunale la domanda di scioglimento di una comunione su un fondo agricolo ed il convenuto chieda, in via riconvenzionale, fra l'altro, l'accertamento dell'esistenza di un contratto di affitto agrario sul fondo stesso, l'ordinanza con la quale il tribunale, anziché pronunciare declinatoria di competenza, rimette le parti davanti al presidente del tribunale, in ordine alla domanda riconvenzionale, affinché sia assegnata alla sezione specializzata agraria, non è impugnabile col regolamento di competenza, avendo il provvedimento impugnato carattere ordinatorio interno a valenza meramente amministrativa, sicché manca una pronuncia di natura decisoria sulla competenza quanto alla causa rimessa (Cass. civ., 13 agosto 2010, n. 18673). La competenza
Sono già stati ricordati i primi due commi dell'art. 11 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, confermativi della disposizione già dettata dall'art. 9 l. l. 14 febbraio 1990, n. 29, ossia della generalizzata attribuzione di tutte le controversie in materia di contratti agrari alla competenza delle sezioni specializzate agrarie. Si tratta di una competenza senz'altro inderogabile, tant'è che esso opera necessariamente anche in caso di giudizio di rinvio all'esito di cassazione: ed infatti deve essere sempre designata, come giudice di rinvio, la stessa sezione specializzata agraria che ha reso la sentenza cassata, stante l'assoluta inderogabilità delle sezioni agrarie non solo ratione materiae, ma anche ratione loci, la quale si giustifica con l'esigenza di assicurare alle parti un organo meglio adatto, per la sua composizione, a valutare la situazione agricola del luogo, in rapporto alla natura dei terreni e delle colture e alle consuetudini della zona (Cass. civ., 12 novembre 2010, n. 22944; Cass. civ., 26 maggio 2014, n. 11700). La competenza, come si accennava, a tutte le controversie che implicano l'accertamento, positivo o negativo, di rapporti soggetti alle norme vigenti in materia di contratti agrari e in particolare a quelle che richiedono l'accertamento delle caratteristiche e della natura del rapporto, senza che, nella introduzione del giudizio, le parti siano tenute ad indicare, specificamente ed analiticamente, la natura del rapporto oggetto della lite, essendo il giudice specializzato chiamato a conoscere anche delle vicende che richiedano l'astratta individuazione delle caratteristiche e del nomen iuris dei rapporti in contestazione, pur nella eventualità che il giudizio si risolva in una negazione della natura agraria della instaurata controversia, come nel caso in cui si debba stabilire se il convenuto per il rilascio di un fondo sia un occupante sine titulo ovvero, sulla base di una prospettazione prima facie non infondata, detenga lo stesso in forza di un contratto di affitto, o di altro contratto agrario (Cass. civ., 11 luglio 2014, n. 15881; Cass.civ., 30 gennaio 2012, n. 1304). Detta competenza è esclusa solo quando emerga dagli atti, prima facie, ossia senza necessità di ulteriori indagini, che l'eccepita natura agraria del contratto è manifestamente infondata e che l'eccezione di incompetenza è stata formulata a scopo meramente dilatorio (Cass. civ., 5 febbraio 2015, n. 2069; Cass. civ., 27 ottobre 2017, n. 25686). In breve, come è stato anche da ultimo ribadito, sussiste la competenza della sezione specializzata agraria del tribunale tutte le volte che venga in discussione la validità del contratto di affitto agrario, senza che possa assumere rilievo, al fine del riparto, la qualità del vizio prospettato, il suo fondamento o la sua corretta individuazione (Cass. civ., 25 giugno 2019, n. 17025, concernente ipotesi di dedotta invalidità del contratto per incapacità di uno dei contraenti). Sono dunque di competenza della sezione specializzata agraria:
Le controversie in materia di riscatto di fondo rustico da parte dell'affittuario coltivatore diretto, ai sensi dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, non rientrano tra quelle devolute alla competenza per materia delle sezioni specializzate agrarie, ma appartengono alla competenza del giudice ordinario, non implicando l'applicazione di norme sul rapporto agrario, la cui esistenza è solo uno dei presupposti di fatto dell'operatività dell'istituto, che, al pari degli altri, può come tale costituire oggetto di accertamento incidenter tantum da parte dello stesso giudice non specializzato, salvo che sia stato richiesto l'accertamento, con valore di giudicato, dell'esistenza o inesistenza di un contratto di affitto agrario (Cass. civ., 27 settembre 2011, n. 19748; Cass. civ., 22 luglio 2016, n. 15136). Il rito
Il d.lgs. n. 150/2011, all'art. 2, comma 1, ha espressamente individuato le disposizioni del rito del lavoro non applicabili alle controversie agrarie, salvo il richiamo contenuto nell'art. 11 dello stesso decreto legislativo. Sono dunque inapplicabili, salvo che siano espressamente richiamati, gli artt. 413, 415, comma 7, 417, 417-bis, 420-bis, 421, comma 3, 425, 426, 427, 429, comma 3, 431, commi 1-4 e 6, 433, 438, comma 2, e 439 c.p.c. L'art. 11, comma 9, d.lgs. n. 150/2011 richiama l'art. 429, comma 3, c.p.c. che è dunque applicabile. Occorre aggiungere che le disposizioni del rito del lavoro sono state pensate per essere applicate da un giudice monocratico, sicché la loro applicazione deve essere, ove necessario, resa compatibile con l'affidamento delle controversie agrarie ad un collegio integrato con gli esperti di cui si è detto, esclusa la delega di attività istruttorie ad un membro del collegio (tra le tante v. Cass. civ., 26 novembre 1992, n. 12638; Cass. civ., 14 novembre 1994, n. 9555). L'errore nella scelta del rito è sanabile in primo grado in applicazione dell'art. 4 d.lgs. n. 150/2011. Riferimenti
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