L'atto compiuto dall'ausiliario del giudice

05 Marzo 2020

È esperibile l'opposizione agli atti esecutivi nei confronti di atti riferibili ad un ausiliario del giudice (nella specie l'ufficiale giudiziario)?

È esperibile l'opposizione agli atti esecutivi nei confronti di atti riferibili ad un ausiliario del giudice (nella specie l'ufficiale giudiziario)?

Il quesito si riferisce alla possibilità di proporre un'opposizione all'esecuzione avverso un atto posto in essere non da un giudice ma da un ausiliario di questi, nell'ambito di una procedura esecutiva.

Il problema si pone per il fatto che l'ausiliario del giudice (nella specie, come richiede il quesito, l'ufficiale giudiziario) svolge attività sinergiche a quelle dell'organo giudicante al fine, per lo più, di vedere assicurata l'efficacia del provvedimento giudiziale.

Non potendo, in questa sede, analizzare approfonditamente lo status giuridico dell'ausiliario del giudice possiamo affermare, sinteticamente, quanto segue.

In via preliminare, bisogna definire cosa si intenda, effettivamente, per "ausiliari del giudice"; a tal proposito ci si potrebbe riferire a persone estranee al tribunale e alle parti che compiono nel processo singole operazioni, richieste dalle parti o dagli organi del tribunale, per gli scopi del processo e necessarie allo svolgimento della funzione giurisdizionale (così la definizione del Chiovenda). Secondo questa definizione il codice di procedura civile avrebbe recepito una nozione ampia di organo giudiziario, come organo complesso che comprende non solo i giudici ma anche altri uffici, rientranti nella nozione di ausiliari del giudice, che di volta in volta attendono allo svolgimento dell'attività giudiziale in senso lato.

A questa definizione, più datata, se ne contrappone un'altra la quale, oggi prevalente, limita la definizione di "ausiliari del giudice" solo a quei soggetti che vengono “incaricati” dell'esercizio di una determinata funzione pubblica all'interno del processo (De Marini, Lupo). Dovrebbero, quindi, essere esclusi dalla nozione di ausiliario del giudice, tutta una serie di soggetti i quali, pur svolgendo qualche attività connessa col processo, non possano definirsi incaricati giudiziari (in tal senso De Marini, il quale esclude, in particolare, che siano ausiliari del giudice, ad esempio, il pubblico ministero, la forza pubblica, l'amministrazione postale, l'ufficio del registro, ed altri, che, invece, potrebbero rientrare nella opposta posizione dottrinale).

Sella base della più moderna concezione, quindi, l'ufficiale giudiziario rientra certamente nella figura di “ausiliario del giudice” e ciò è anche confermato, a contrario, dal disposto dell'art. 68 c.p.c.).

Una volta identificato l'ufficiale giudiziario come ausiliario del giudice, bisogna chiedersi quali siano i rimedi avverso le attività poste dal medesimo, dato che egli, ai sensi dell'art. 60 c.p.c., è civilmente responsabile: «1) quando, senza giusto motivo, ricusano di compiere gli atti che sono loro legalmente richiesti oppure omettono di compierli nel termine che, su istanza di parte, è fissato dal giudice dal quale dipendono o dal quale sono stati delegati; 2) quando hanno compiuto un atto nullo con dolo o colpa grave».

Bisogna considerare anche che il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è previsto avverso atti emessi dal giudice nell'esercizio delle sue funzioni oppure avverso atti posti in essere nell'ambito del processo esecutivo o ad esso prodromici e funzionali (come si evince chiaramente dal disposto dell'art. 617 c.p.c.).

Venendo al quesito posto, allora, si può affermare, con buona certezza, che il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, di cui all'art. 617 c.p.c., sia esperibile (in ambito giudiziario) soltanto contro atti riferibili al giudice dell'esecuzione, il quale è l'unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo.

Al contrario, quando l'atto non sia riferibile al giudice, ma ad un suo ausiliario esso è sottoponibile al controllo del giudice dell'esecuzione solamente ai sensi dell'art. 60 c.p.c. e solo dopo che il giudice stesso si sia pronunciato sull'istanza dell'interessato sarà possibile impugnare il suo provvedimento con le modalità di cui all'art. 617 c.p.c.

In questo senso si è espressa la giurisprudenza in più di un'occasione affermando che, l'opposizione agli atti esecutivi, di cui all'art. 617 c.p.c., è esperibile esclusivamente nei confronti di atti riferibili al giudice dell'esecuzione, che è l'unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo, sicché, ove l'atto (anche eventualmente omissivo) che si assume contrario a diritto sia riferibile solo ad un ausiliario del giudice, ivi compreso l'ufficiale giudiziario, esso è sottoponibile al controllo del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 60 c.p.c. o nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato e solamente dopo che questi si sia pronunciato sull'istanza dell'interessato diviene possibile impugnare il relativo provvedimento giudiziale con le modalità di cui all'art. 617 c.p.c. (per tutte vedi: Cass. civ., sez. VI, 30 settembre 2015, n. 19573).

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