Rinnovo del CCNL Credito
05 Marzo 2020
Accordo 19 dicembre 2019
Lo scorso 19 dicembre 2019 è stato raggiunto l'accordo tra l'associazione datoriale ABI e le organizzazioni sindacali Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Unità sindacale Falcri-Silcea-Sinfub per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi ed il personale delle aree professionali (dalla 1° alla 3°) dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.
L'accordo raggiunto dalle parti stipulanti ha efficacia a decorrere dalla data della stipula e scade il 31 dicembre 2022.
Di seguito vengono riportate le principali novità concordate dalle parti.
Inquadramento del personale
L'Accordo 19 dicembre 2019 prevede l'unificazione della 1° e della 2° Area professionale in un'unica area retributiva, in cui sono inseriti i lavoratori che sono stabilmente incaricati di svolgere - con applicazione intellettuale non eccedente la semplice diligenza di esecuzione - in via continuativa e prevalente, attività esecutive e d'ordine, anche di natura amministrativa e/o tecnica.
In questa area professionale affluiscono, automaticamente, tutti i lavoratori appartenenti alla 1° e alla 2° Area professionale alla data di stipulazione dell'Accordo di rinnovo del 19 dicembre 2019.
Incremento dei minimi tabellari
L'Accordo 19 dicembre 2019 prevede l'incremento dei minimi tabellari dei lavoratori del settore, in base all'Area professionale di appartenenza, da riconoscersi in tre tranches aventi decorrenza, rispettivamente, il 1 gennaio 2020, il 1 gennaio 2021 ed il 1 dicembre 2022.
Gli aumenti concordati sono riassunti nella seguente tabella:
L'Accordo di rinnovo ha disposto l'abrogazione della disciplina contrattuale prevista per i livelli retributivi di inserimento professionale.
Ai lavoratori in servizio alla data del rinnovo contrattuale (19 dicembre 2019) è attribuita una voce retributiva transitoria denominata “Integrazione ex F.O.C. 2019” pari a euro 225,91 mensili, per tredici mensilità.
Agli apprendisti spettano: • euro 90,62 mensili fino al 18° mese di servizio effettivo; • euro 225,91 mensili decorso il 18° mese di servizio effettivo.
Orario multiperiodale
La disciplina dell'orario di lavoro multiperiodale non viene modificata dall'Accordo di rinnovo del 19 dicembre 2019 ma vengono eliminati alcuni limiti previsti nel testo previgente del CCNL.
In particolare, viene meno il limite quantitativo, previsto nel testo del CCNL precedente al rinnovo, in base al quale l'orario multiperiodale poteva essere adottato per un numero di dipendenti non superiore al 2% di tutto il personale dipendente dall'impresa. Banca del tempo
L'Accordo di rinnovo ha introdotto la cosiddetta Banca del tempo, ossia, un meccanismo analogo alle ferie solidali.
In particolare, si prevede che la banca è alimentata, su base volontaria, dalle ore di ferie dell'anno di competenza, eccedenti i limiti di legge, permessi per ex festività e banca ore, messi a disposizione di lavoratori che abbiano esaurito le proprie dotazioni e ne facciano richiesta per gravi situazioni personali o familiari.
La fruizione dei permessi può avvenire a giornate intere, mezze giornate, frazioni orarie di norma non inferiori a 60 minuti. La dotazione della banca del tempo scade il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Malattia
L'Accordo di rinnovo, in linea con numerosi recenti rinnovi contrattuali, prevede un'estensione del periodo massimo di fruizione dell'aspettativa non retribuita per malattia, che viene estesa a 24 mesi, continuativi o frazionabili in 2 periodi. Lavoro a tempo parziale
L'Accordo di rinnovo ha abrogato la disposizione che limitava il numero dei rapporti a tempo parziale ad una percentuale massima pari al 20% del personale a tempo pieno, per le conversioni, ed al 10% del complesso del personale in servizio, per le nuove assunzioni. La nuova disciplina, introdotta il 19 dicembre 2019, prevede che il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 10% del complesso del personale in servizio per le assunzioni dall'esterno. Non vi sono, dunque, limiti alla possibilità di convertire in part-time i rapporti di lavoro dei dipendenti già in forza.
Resta fermo che la percentuale è riferita al complesso del personale rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.
Apprendistato professionalizzante
L'Accordo di rinnovo ha abrogato la previgente disciplina in materia di inquadramento e trattamento economico dell'apprendista assunto con contratto di apprendistato professionalizzante.
La nuova disciplina prevede che l'apprendista, al momento dell'assunzione, è inquadrato al livello retributivo immediatamente inferiore rispetto a quello di destinazione finale. Per i primi 18 mesi il trattamento economico è riferito al livello di assegnazione; trascorso tale periodo viene attribuito all'apprendista il trattamento economico tabellare, da riconoscere con assegno temporaneo, corrispondente a quello del livello di destinazione finale. Smart working
L'Accordo di rinnovo ha abrogato la disciplina del telelavoro presente nel previgente testo del CCNL ed ha previsto un mero richiamo alla normativa vigente, ossia alla Legge n. 81/2017. Trattamento di fine rapporto
Esercitando la delega alla contrattazione collettiva prevista dalla legge, l'Accordo di rinnovo prevede che, nel periodo 1.1.2015 – 31.12.2022, il TFR è calcolato esclusivamente sulle voci tabellari: stipendio, scatti di anzianità e importo ex ristrutturazione tabellare. |