Difetto di legittimazione passiva dell'usufruttuario in relazione alla pretesa di pagamento originariamente azionata dal condominio
06 Marzo 2020
Tizio proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale, con il quale gli era stato ingiunto di pagare la somma in favore del Condominio, eccependo il suo difetto di legittimazione passiva. L'attore esponeva in particolare di essere solo usufruttuario di alcune unità immobiliari site nell'edificio condominiale ed osservava che il credito si fondava sulla delibera assembleare 2004, nella quale non era stata posta all'ordine del giorno l'autorizzazione ad eseguire opere straordinarie. Sia in primo che in secondo grado, i giudici del merito rigettavano l'opposizione. In particolare, secondo la Corte territoriale, l'appellante si sarebbe comunque comportato come condomino apparente, partecipando alle riunioni assembleari in cui erano stati discussi i lavori straordinari di cui alla pretesa oggetto del decreto ingiuntivo opposto in prime cure senza dichiarare che il relativo onere era a carico del nudo proprietario. Avverso tale decisione, Tizio ha proposto ricorso in Cassazione eccependo che la Corte di Appello, pur avendo rilevato che i punti oggetto della delibera assembleare 2004 fossero di competenza del nudo proprietario, e non dell'usufruttuario, in quanto relativi ad opere di carattere straordinario, e che essi non erano stati approvati dal ricorrente medesimo, non aveva rilevato il difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo in relazione alla pretesa di pagamento originariamente azionata dal condominio. Nel giudizio di legittimità, la S.C. contesta il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, in caso di azione giudiziale dell'amministratore del condominio per il recupero della quota di spese di competenza di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, è passivamente legittimato il vero proprietario di detta unità e non anche chi possa apparire tale difettando, nei rapporti fra condominio, che è un ente di gestione, ed i singoli partecipanti ad esso, le condizioni per l'operatività del principio dell'apparenza del diritto, strumentale essenzialmente ad esigenze di tutela dell'affidamento del terzo in buona fede, ed essendo, d'altra parte, il collegamento della legittimazione passiva alla effettiva titolarità della proprietà funzionale al rafforzamento e al soddisfacimento del credito della gestione condominiale. Del resto, la distinzione tra usufrutto e nuda proprietà costituisce un dato risultante dai pubblici registri immobiliari; di conseguenza, il condominio doveva comunque esserne ritenuto edotto. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato accolto; per l'effetto, la pronuncia è stata cassata con rinvio. |