Immobili di interesse storico e applicazione delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche
09 Marzo 2020
L'amministratore del Condominio aveva inoltrato al Sindaco la domanda di rilascio dell'autorizzazione edilizia per la costruzione di un ballatoio in struttura metallica di smonto all'impianto dell'ascensore. Nell'istanza era stato precisato che la realizzazione dell'anzidetto ballatoio risultava indispensabile per il superamento della rampa di scale da parte della condomina, la quale, essendo portatrice di handicap, aveva chiesto la realizzazione delle opere previste dalla l. n. 13/1989. A seguito dell'istanza, trattandosi di stabile vincolato (interesse storico), la Commissione edilizia comunale espresse parere favorevole all'installazione dell'ascensore ma contrario alla realizzazione del predetto ballatoio. Con successiva istanza, il Condominio chiese il rilascio di un'autorizzazione edilizia in sanatoria per la realizzazione del ballatoio predetto e la richiesta di installare un ulteriore ballatoio per le necessità di altro condomino portatore di handicap. La Commissione edilizia comunale si espresse in senso negativo sulle due richieste; in particolare, l'Amministrazione comunale suggeriva di installare i mezzi meccanici lungo la rispettiva parete del rampante in modo da non interferire con le volte a botte ed a crociera. A seguito di ricorso, il giudice amministrativo accolse la domanda del Condominio. Avverso tale decisione, il Comune ha proposto ricorso innanzi al Consiglio di Stato. Nel giudizio di appello, il Consiglio di Stato conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, secondo l'art. 4, l. n. 13/1989, gli interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche, ovvero quelli volti a migliorare le condizioni di vita delle persone svantaggiate nel senso descritto, si possono effettuare anche su beni sottoposti a vincolo come beni culturali, e la relativa autorizzazione, come previsto dal comma 4 di tale articolo, può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato, precisandosi quindi al comma 5 che il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato ed al comma 2 che la mancata pronuncia nel i 90 giorni equivale ad assenso. Dunque, la l. n. 13/1989, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata, esprime il principio secondo il quale i problemi delle persone affette da una qualche specie invalidità devono essere assunti dall'intera collettività, e in tal senso ha imposto in via generale che nella costruzione di edifici privati e nella ristrutturazione di quelli preesistenti, le barriere architettoniche siano eliminate indipendentemente dalla effettiva utilizzazione degli edifici stessi da parte di persone disabili, trattandosi comunque di garantire diritti fondamentali e non già di accordare diritti personali ed intrasmissibili a titolo di concessione alla persona disabile in quanto tale. Per le suesposte ragioni, il ricorso del Comune è stato rigettato. |