Repechage: l'onere di allegazione e di prova sono inscindibili ed a carico del datore

09 Marzo 2020

Licenziamento per gmo: può richiedersi al lavoratore una "collaborazione" nell'accertamento di un possibile repechage, ponendo a suo carico quantomeno l'allegazione dell'esistenza di altri posti di lavoro nei quali poteva essere utilmente ricollocato?La questione posta ha costituito oggetto di due orientamenti opposti della giurisprudenza di legittimità. Inizialmente la Corte di cassazione ha ritenuto possibile una sostanziale divaricazione tra l'onere di allegazione e quello probatorio, addossando il primo ad una parte in lite, ossia al lavoratore, ed il secondo all'altra, quindi al datore...

Licenziamento per gmo: può richiedersi al lavoratore una "collaborazione" nell'accertamento di un possibile repechage, ponendo a suo carico quantomeno l'allegazione dell'esistenza di altri posti di lavoro nei quali poteva essere utilmente ricollocato?

La questione posta ha costituito oggetto di due orientamenti opposti della giurisprudenza di legittimità. Inizialmente la Corte di cassazione ha ritenuto possibile una sostanziale divaricazione tra l'onere di allegazione e quello probatorio, addossando il primo ad una parte in lite, ossia al lavoratore, ed il secondo all'altra, quindi al datore.

Successivamente si è tuttavia evidenziato come una tale soluzione si ponesse in contrasto con i principi fondanti il diritto processuale, non potendo tali oneri non incombere sul medesimo soggetto.

Il giudice di legittimità, pertanto, ha in seguito superato il suddetto primo orientamento, affermando che la parte la quale sia onerata di provare un fatto primario debba altresì provvedere alla sua allegazione.

Una diversa soluzione ermeneutica si scontrerebbe, inoltre, con il dato testuale dell'art. 5, l. n. 604 del 1966, in forza del quale è il datore di lavoro a dover provare l'impossibilità ad adibire il lavoratore a mansioni analoghe a quelle precedentemente svolte, dovendosi pertanto escludere ogni incombenza, anche in via mediata, a carico del licenziato.

Cfr. Cass., sez. lav., 30 gennaio 2020, n. 2234.