La class action non è pronta o fa paura alle imprese?Fonte: L. 28 febbraio 2020 n. 8
10 Marzo 2020
Non c'è dubbio che questo rinvio trova spiegazione nel ritardo di attuazione pratica di alcuni snodi processuali che tra poco vedremo. Tuttavia, le associazioni dei consumatori avevano manifestato la loro opposizione al rinvio in quanto – al di là delle ragioni – il rinvio avrebbe significato un accoglimento (seppure in via di fatto) alle istanze di rinvio da parte del mondo delle imprese che, anche a detta delle loro associazioni rappresentative, sarebbero spaventate da alcuni passaggi (come l'assenza di sanzioni per l'abuso del processo collettivo oppure la possibilità per il danneggiato di aderire alla class action anche dopo la sentenza). Quel che è certo è che le nuove norme rappresenteranno uno strumento processuale per la tutela dei diritti individuali omogenei che non saranno più necessariamente legati alla materia del consumo: gli illeciti potranno essere contrattuali o extracontrattuali e anche da contatto sociale (come, ad esempio, illeciti antitrust (e rispetto ai quali gli attori potranno essere anche altre imprese), prassi commerciali scorrette, prodotti difettosi, violazioni in materia di privacy, danno ambientale, incidenti sul lavoro). In più il petitum della futura class action sarà più completo oggi essendo stato previsto che l'azione di classe potrà tendere all'accertamento della responsabilità, alla condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Inoltre, oltre ai danneggiati saranno legittimati anche organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei diritti oggetto della domanda (e a patto che siano iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della Giustizia).
Differimento dell'entrata in vigore. Orbene, il comma 5 dell'articolo 8 del decreto differisce al 19 novembre 2020 la data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia di azione di classe e di tutela inibitoria collettiva. Questo rinvio non soltanto impatta sulle norme processuali, ma incide anche su ciò che le nuove norme, come previsto dal comma 2 dell'art. 7, troveranno applicazione «alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore». Il rinvio trova la sua spiegazione e giustificazione al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per pe1mettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche come previsto dalla norma normativa di cui agli artt. 840-bis ss. c.p.c.
L'adesione alla class action. Inoltre, l'ultima parte del comma 5 introduce una precisazione sulle modalità di invio della adesione alla class action di cui all'art. 840-septies. Come si ricorderà le nuove modalità di adesione alla class action rappresentano una delle novità più significative per rendere il meccanismo processuale decisamente più efficiente rispetto al passato. Ed infatti, ci sono due ipotesi adesione. La prima ipotesi si ha a seguito dell'ordinanza che dichiara l'ammissibilità dell'azione: il tribunale fissa un termine perentorio non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza nel portale dei servizi telematici per l'adesione all'azione medesima da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei. La seconda ipotesi si ha dopo la sentenza che accoglie la domanda. Secondo la nuova normativa, infatti, con la sentenza con la quale il tribunale accoglie la domanda (e, quindi, a processo concluso), tra le altre cose, si «dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il termine perentorio, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni, per l'adesione all'azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei di cui alla lettera b) nonché per l'eventuale integrazione degli atti e per il compimento delle attività da parte di coloro che hanno aderito a norma dell'art. 840-quinquies, comma 1» (art. 840-sexies). L'adesione all'azione di classe potrà avvenire, quindi, sia nella fase anteriore allo svolgimento del giudizio di merito sia successivamente alla sentenza di accoglimento. E proprio questa possibilità per consumatori e utenti (rectius per ogni danneggiato) di aderire all'azione anche dopo la sentenza di condanna è stato uno dei passaggi che, subito dopo la nuova normativa, Confindustria aveva criticato insistendo per una sua modifica (che non è, però, arrivata). La procedura prevede anche la nomina di un rappresentante comune che opererà sia con riferimento alla fase di cognizione post-sentenza di accoglimento che quella di esecuzione (nel caso in cui il debitore non dovesse adempiere). A questo punto chi intende aderire proporrà – con le forme semplificate e addirittura con la possibilità di testimonianze rese all'avvocato (anche perché sono ammesse solo prove documentali nella fase post sentenza) – la propria domanda giudiziale all'interno della procedura rispetto alla quale domanda (individuale) l'impresa (evidentemente già condannata nell'azione di classe) dovrà prendere posizione sui fatti posti dagli aderenti a fondamento della domanda ed eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti fatti valere dagli aderenti. Nel caso dell'aderente, peraltro, l'assistenza dell'avvocato non è obbligatoria, ma – e la norma è da apprezzare per l'equilibrio (altrimenti sarebbe stato l'aderente molto probabilmente dissuaso dal rivolgersi ad un avvocato) – allo stesso «è dovuto un compenso» con la precisazione che sarà «determinato con decreto del Ministro della giustizia, adottato a norma dell'art. 13, comma 6, della l. 31 dicembre 2012, n. 247».
La firma dell'aderente. Oggi la nuova formulazione prevede che «la domanda è presentata su un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che stabilisce anche le istruzioni per la sua compilazione, ed è presentata a norma dell'art. 65 comma 1, lettere b) e c-bis),del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82». In altri termini la domanda sarà “sottoscritta” quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'art. 64, comma 2-novies oppure trasmessa dal proprio domicilio digitale (purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con Linee guida, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In questo caso, peraltro, occorre ricordare che opelegis «la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale ai sensi dell'art. 47 c.c.».
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