Bonus mobili, facciate e verde: guida alle detrazioni per il 2020

Maurizio Tarantino
11 Marzo 2020

La manovra finanziaria per il 2020 contiene, tra le varie misure, anche alcune dedicate al settore immobiliare. Difatti, il testo definitivo della legge di Bilancio 2020 ha stabilito la proroga di molte detrazioni fiscali che riguardano i c.d. bonus mobili anche per il 2020; tuttavia, la novità assoluta introdotta riguarda il bonus facciate. Su tale aspetto, i lavori agevolati sono tutti quelli finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna, ossia, come chiarito dal successivo provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate, quelli che riguardano la parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, e gli altri lati dello stabile (perimetro esterno). Restano esclusi, però, gli interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada, nonché le spese sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli. Da ultimo, con la legge Milleproroghe 2020, il legislatore ha esteso le agevolazioni in tema di bonus verde.
Il quadro normativo

Gli sgravi fiscali previsti per chi decide di eseguire lavori sulla propria casa riguardano in particolare il Bonus facciate, il Bonus mobili, il Bonus verde, la riqualificazione energetica e le ristrutturazioni edilizie. Premesso ciò, per quel che riguarda più propriamente i privati e Condominio, il testo definitivo della legge di bilancio 2020 (n. 160/2019, pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, s.o. n. 45/L) ha stabilito la proroga di molte delle detrazioni fiscali che riguardano i c.d. Bonus mobili anche per il 2020.

A tal proposito, l'Agenzia dell'Entrate, con la propria guida di febbraio 2020, ha precisato che si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. L'agevolazione spetta anche per gli acquisti effettuati nel 2020 ma potrà essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2019.

Ed ancora, l'altra novità di particolare importanza è il c.d. Bonus facciate che consiste in una detrazione aggiuntiva rispetto a tutte le altre già in vigore e sarà riservato agli interventi che riguardano il decoro architettonico. Il Bonus facciate riguarderà tutti gli edifici privati, dalla villetta al Condominio, gli interventi edilizi, anche di manutenzione ordinaria, il recupero o il restauro della facciata. Su tale argomento, il Fisco (Circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020) ha precisato che l'agevolazione consiste in una detrazione d'imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Infine, con la l. n. 8/2020 (Milleproroghe 2020) è stata estesa a tutto il 2020 la detrazione del 36% (fino al limite di spesa di 5 mila euro annui) volta ad incentivare la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati ad uso abitativo (c.d. Bonus Verde).

Bonus mobili ed elettrodomestici

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato nel mese di febbraio 2020 la guida al Bonus mobili ed elettrodomestici aggiornata. Si può usufruire della detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. L'agevolazione è stata prorogata dalla recente legge di bilancio (l. n. 160/2019, art. 1, comma 175) anche per gli acquisti che si effettuano nel 2020, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2019. Per gli acquisti effettuati nel 2019, invece, è possibile fruire della detrazione solo se l'intervento di ristrutturazione è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2018.

a) Le condizioni per la detrazione

La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche). La detrazione spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio. Per esempio, se le spese per ristrutturare l'immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l'arredo dall'altro, il Bonus per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due.

b) Ristrutturazione edilizia: parti private e parti comuni dell'edificio

Per avere l'agevolazione è indispensabile, quindi, realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali. In pratica:

- La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio, oppure quando i mobili e i grandi elettrodomestici sono destinati ad arredare l'immobile ma l'intervento cui è collegato l'acquisto viene effettuato su una pertinenza dell'immobile stesso, anche se accatastata autonomamente.

- Quando si effettua un intervento sulle parti condominiali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi), i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti. Il Bonus non è concesso, invece, se acquistano arredi per la propria abitazione.

- Se l'acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data di “inizio lavori” si intende la data di acquisto o di assegnazione dell'immobile.

Per ottenere il Bonus è necessario che la data dell'inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'immobile.

c) Tipologia di interventi edilizi che danno diritto al Bonus (singoli appartamenti o parti condominiali)

Secondo la guida dell'Agenzia dell'Entrate, gli interventi edilizi necessari per avere la detrazione possono consistere in:

- Manutenzione straordinaria (in generale): installazione di ascensori e scale di sicurezza; realizzazione dei servizi igienici; sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso; rifacimento di scale e rampe; realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate; costruzione di scale interne; sostituzione dei tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare. Inoltre, rientrano nella manutenzione straordinaria anche gli interventi finalizzati all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento.

- Manutenzione ordinaria (parti condominiali): tinteggiatura pareti e soffitti; sostituzione di pavimenti; sostituzione di infissi esterni; rifacimento di intonaci; sostituzione tegole e rinnovo delle impermeabilizzazioni; riparazione o sostituzione di cancelli o portoni; riparazione delle grondaie e riparazione delle mura di cinta.

- Ristrutturazione edilizia: modifica della facciata; realizzazione di una mansarda o di un balcone; trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda; apertura di nuove porte e finestre e costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.

- Restauro e risanamento conservativo: adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti e ripristino dell'aspetto storico-architettonico dell'edificio.

- Interventi non compresi: quelli finalizzati all'adozione di misure dirette a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (a meno che, per le loro particolari caratteristiche, non siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) e la realizzazione di posti auto o box pertinenziali.

d) I lavori agevolati (c.d. mini)

A seguito della circolare esplicativa del Fisco, i tecnici in materia hanno osservato che tra gli interventi di manutenzione straordinaria (e quindi agevolati) nei singoli appartamenti rientrano: la realizzazione dei servizi igienici (come un secondo bagno) o l'integrale rifacimento di un bagno esistente con sostituzione delle tubature; la sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia (attenzione: purché non agevolata dall'EcoBonus, cui non si può “agganciare” il Bonus mobili); il rifacimento dell'impianto elettrico; la sostituzione della caldaia (anche in questo caso, non dev'essere agevolata dall'EcoBonus ma dalla detrazione edilizia standard); l'installazione di un pannello solare fotovoltaico al servizio dell'abitazione; la sostituzione dello scaldabagno (anche da elettrico a metano), che rientra tra le opere detraibili al 50% perché dirette a conseguire un risparmio energetico. In generale non danno accesso al Bonus del 50% ;gli interventi finalizzati a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi: a meno che, per le loro particolari caratteristiche, non siano anche inquadrabili tra i lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

e) Gli acquisti

Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati. Premesso ciò, nel dettaglio, la detrazione spetta per l'acquisto di

- Mobili nuovi: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione. E' escluso l'acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, altri complementi di arredo.

- Elettrodomestici nuovi:di classe energetica non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), come rilevabile dall'etichetta energetica. L'acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l'obbligo. Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga e asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

f) Il calcolo dell'importo detraibile e le modalità di pagamento

Sostiene il Fisco (circolare di febbraio 2020) che indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo. La detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell'immobile oggetto di intervento di recupero edilizio.

Questo vale anche quando con la cessione dell'immobile sono state trasferite all'acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio. Il contribuente potrà continuare a usufruire delle quote di detrazione non utilizzate anche se l'abitazione oggetto di ristrutturazione è ceduta prima che sia trascorso l'intero periodo per usufruire del Bonus. Per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici effettuati nel 2019 e riferiti a lavori realizzati nel 2018, o iniziati nel 2018 e proseguiti nel 2019, la detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a 10.000 euro, al netto delle spese sostenute nel 2018 per le quali si è già fruito dell'agevolazione. Allo stesso modo, per gli acquisti del 2020, riferiti a lavori realizzati nel 2019, o iniziati nel 2019 e proseguiti nel 2020, la detrazione va calcolata su un importo massimo di

10.000 euro, al netto delle spese sostenute nel 2019 per le quali si è fruito del Bonus.

Il limite dei 10.000 euro riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.

Quanto alle modalità di pagamento, per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito. La detrazione è ammessa anche se i beni sono acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Bonus facciate

Il c.d. Bonus facciate è il nuovo sconto fiscale per abbellire gli edifici. Consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 senza un limite massimo di spesa e possono beneficiarne tutti. Può essere usufruito, infatti, da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese. Per averne diritto è necessario realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. A differenza di altri benefici sulla casa, non è consentito cedere il credito né richiedere lo sconto in fattura al fornitore che esegue gli interventi.

a) L'agevolazione fiscale

L'agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall'imposta lorda (Irpef o Ires) ed è concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali. Sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nell'anno 2020 o, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e nei nove periodi d'imposta successivi, e spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda. L'importo che non trova capienza nell'imposta lorda di ciascun periodo d'imposta non può essere utilizzato in diminuzione dell'imposta dei periodi successivi o chiesto a rimborso. Inoltre, i contribuenti interessati non possono: cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante; optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi.

b) I soggetti beneficiari

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l'immobile oggetto di intervento.

In particolare, sono ammessi all'agevolazione: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti, i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali). Per usufruire dell'agevolazione, i beneficiari devono possedere o detenere l'immobile oggetto dell'intervento in base a un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Dunque, i contribuenti interessati devono: possedere l'immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie); detenere l'immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Nel caso in cui venga stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l'acquirente ha diritto all'agevolazione se è stato immesso nel possesso dell'immobile. Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull'immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

c) Le unioni civili e convivenza di fatto

Sono, inoltre, ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi, anche: i familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile (coniuge, componente dell'unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado); i conviventi di fatto, ai sensi della l. n. 76/2016. Per questi contribuenti la detrazione spetta a condizione che: la convivenza sussista alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente all'avvio dei lavori; le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.

d) I soggetti esclusi

La detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva. Ed esempio, sono esclusi i titolari esclusivamente di redditi derivanti dall'esercizio di attività d'impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfettario. Infatti, il loro reddito (determinato forfettariamente) è assoggettato a imposta sostitutiva. Tuttavia, se essi possiedono anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, potranno usufruire del Bonus facciate.

La detrazione non spetta, inoltre, a chi è sprovvisto di un titolo di detenzione dell'immobile regolarmente registrato al momento dell'inizio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese se antecedente, anche se provvede alla successiva regolarizzazione. Ed ancora, la detrazione non spetta al familiare del possessore o del detentore dell'immobile quando gli interventi sono effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato) o su quelli che non appartengono all'ambito “privatistico”, come gli immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione.

e) Le zone ammesse al rimborso del 90%

La detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del d.m.n. 1444/68, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. In particolare, l'assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. Secondo quanto stabilito dall'articolo 2 del predetto d.m. n. 1444/1968, sono classificate zone territoriali omogenee:

- Zona A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

- Zona B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A) si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 m3/m2.

f) Le zone escluse

Sono esclusi dal Bonus facciate tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano:

- Zona C) include le parti destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino non edificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità previsti alla lettera B).

- Zona D) comprende le parti del territorio destinate ai nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati.

- Zona E) sono le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richiede insediamenti da considerare come zone C.

- Zona F) include le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

g) Gli interventi ammessi

Sono ammessi al beneficio gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna. In particolare, la detrazione spetta per gli interventi:

- di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;

- su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;

- sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio.

L'agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). E' possibile portare in detrazione anche: le spese per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di lavori (per esempio, l'effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell'attestato di prestazione energetica); gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (per esempio, le spese relative all'installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l'Iva, l'imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico).

h) Gli interventi esclusi

Il Bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Inoltre, sono escluse le spese: effettuate per interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico; sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.

i) Gli interventi di efficienza energetica

Ed ancora, secondo la guida del Fisco, i lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, devono soddisfare specifici requisiti per essere ammessi al Bonus: i “requisiti minimi” previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015; i valori limite di trasmittanza termica stabiliti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 (tabella 2 dell'allegato B), aggiornato dal decreto ministeriale del 26 gennaio 2010. Per godere del Bonus è comunque necessario che i valori delle trasmittanze termiche delle strutture opache verticali da rispettare siano quelli inferiori tra i valori indicati nell'Allegato B alla Tabella 2 del citato decreto 11 marzo 2008 e quelli riportati nell'appendice B all'allegato 1 del decreto 26 giugno 2015.

In sostanza, il calcolo della percentuale, prevista nella misura del 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, va effettuato tenendo conto del totale della superficie complessiva disperdente; dunque, l'intervento deve interessare l'intonaco per oltre il 10% della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l'esterno, vani freddi o terreno.

j) Adempimenti

Per tutti gli altri adempimenti bisogna far riferimento alle disposizioni del regolamento riportato dal decreto del Ministro delle Finanze n. 41/1998. In particolare, per usufruire del beneficio fiscale, il regolamento prevede che i contribuenti sono tenuti a: indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile; comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all'azienda sanitaria locale territorialmente competente; conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, la documentazione relativa agli interventi realizzati e le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi; le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare.

Solo per gli interventi di efficienza energetica, in aggiunta agli adempimenti sopra elencati, i contribuenti sono tenuti ad acquisire e conservare: l'asseverazione, con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi; l'attestato di prestazione energetica (APE) per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori.

k) Interventi in Condominio

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in Condominio, gli adempimenti necessari per poter usufruire del “Bonus facciate” possono essere effettuati da uno dei condòmini, a tal fine delegato, o dall'amministratore del Condominio. Questi, nella generalità dei casi, provvede a indicare i dati del fabbricato in dichiarazione e agli altri adempimenti, come avviene per le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di efficienza energetica sulle parti comuni.

Anche per il Bonus facciate l'amministratore rilascia, in caso di effettivo pagamento delle spese da parte del condomino, una certificazione delle somme corrisposte e attesta di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge. Infine, l'amministratore deve conservare la documentazione originale, per esibirla eventualmente agli uffici che la richiedono.

Bonus verde

I benefici che possono derivare sul piano ecologico dall'incentivo al rinverdimento sono diversi: dal miglioramento del comfort termico e dei consumi energetici degli edifici che si dotano di tetti verdi, fino all'incremento della qualità dell'aria e alla riduzione dell'effetto “isola di calore”.

La detrazione Irpef è del 36 % e va calcolata sulle spese sostenute nel 2020 per i seguenti interventi: sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Per la riattivazione dell'incentivo, il Milleproroghe prevede coperture pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 5,9 milioni di euro per il 2022 e a 3,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.

Come per il 2019, la detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche spetta fino al tetto di 5 mila euro. Tale soglia va considerata per ciascuna unità immobiliare, che, per usufruire dell'incentivo, deve essere ad uso abitativo. Le spese devono essere documentate e sostenute da chi possiede o detiene l'immobile. Dunque, la detrazione massima è 1.800 euro per immobile (36% di 5 mila euro).

Nel caso di interventi sulle parti comuni esterne dei condomìni, la detrazione spetta fino ad un importo massimo di 5mila euro per appartamento. Nei limiti dei 5mila euro devono intendersi ricomprese anche le spese di progettazione e di manutenzione connesse all'intervento incentivato.

La detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al Condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi». Sia che si tratti di interventi realizzati sulle pertinenze di un appartamento che di rinverdimento di parti comuni di edifici condominiali, i pagamenti devono essere effettuati con strumenti che garantiscano la tracciabilità delle operazioni (per esempio, bonifico bancario o postale). La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

In conclusione

La Legge di Bilancio per l'anno 2020 ha previsto sia la proroga che l'introduzione, ex novo, di incentivi e detrazioni fiscali che riguardano le opere e le lavorazioni destinate ai beni immobili. Tra gli obiettivi del Governo, infatti, è presente finanche quello di proseguire il progetto denominato del Green New Deal, che induce a mettere in atto investimenti di carattere ambientale.

Quanto al rinnovo del Bonus mobili nel 2020, come già osservato da alcuni autori, “la disciplina premia solo chi ha iniziato i lavori di ristrutturazione dal 1° gennaio 2019, ma può replicare per i vecchi beneficiari. Il meccanismo, in pratica, è a scalare: se i lavori sono iniziati dal 2019, sono agevolati gli acquisti eseguiti fino a fine 2020 (questo vale ovviamente anche per gli interventi cominciati quest'anno); se sono iniziati dal 2018, rientrano gli acquisti effettuati fino a fine 2019; se sono iniziati dal 2017, gli acquisti fino a fine 2018. Questo significa che chi ha avviato un intervento edilizio entro il 31 dicembre 2018, oggi è tagliato fuori dall'agevolazione sugli arredi. Potrà, però, beneficiarne in caso di nuovi interventi avviati da qui alla fine dell'anno”.

Quanto al Bonus facciate, abbiamo visto che il caso più semplice è quello della pulitura con tinteggiatura delle pareti esterne. Ad esempio, se la facciata ritinteggiata racchiude un cortile interno e non è visibile dalla strada, non si ha diritto al maxisconto, ma solo all'eventuale 50% sulle ristrutturazioni edilizie (che premia le manutenzioni ordinarie, come la pulitura e tinteggiatura, solo su parti comuni condominiali). Lo stesso succede se l'edificio non si trova in zona urbanistica A e B, magari perché è in aperta campagna: non si ha diritto al Bonus facciate, ma potrebbero esserci altri sconti. Ed ancora, secondo gli esperti in materia, diversamente dall'EcoBonus, il Bonus facciate non può sfruttare né la cessione del credito ai fornitori, né lo sconto in fattura. Alcuni condomini, allora, potrebbero preferire l'EcoBonus al 65% (a certe condizioni elevabile al 70 o al 75%) con cessione del credito. Altri potrebbero puntare sul 50%, che non è cedibile, ma non impone requisiti minimi di isolamento.

Infine, quanto al Bonus verde, si aggiunge che in Condominio, ogni unità immobiliare residenziale può agevolare fino a 5 mila euro di spesa (eventuali negozi o uffici al pianterreno sono invece esclusi, al pari delle aree verdi di edifici non residenziali). Sono detraibili le opere di natura straordinaria che si inseriscono in un intervento relativo all'intero giardino o all'area interessata.

In definitiva, prima di iniziare un'attività finalizzata all'ottenimento delle citate agevolazioni, è indispensabile affidarsi ai tecnici in materia al fine di valutare l'esattezza delle operazioni da intraprendere così come richieste dalla legge; in particolare, dal Fisco.

Guida all'approfondimento

Aquaro - Dell'Oste, Bonus mobili: ecco i mini-lavori in casa che danno diritto allo sconto, in Quotidiano del condominio, IlSole24Ore, 28 febbraio 2020

Aquaro - Dell'Oste, Bonus facciate e altre detrazioni casa: in cantiere si moltiplicano gli sconti, in Norme & tributi, IlSole24Ore, 25 febbraio 2020

De Simone, Bonus facciate e agevolazioni fiscali 2020 in edilizia, Rimini, 2020, 6

Tarantino, Legge di bilancio 2020: aspetti principali in campo immobiliare, in Condominioelocazione.it, 27 gennaio 2020

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