Demolizione e ricostruzione: sismabonus sugli acconti solo per lavori finiti
11 Marzo 2020
Quesito. L'istante, nello specifico, chiede la possibilità di fruire del Sismabonus su unità immobiliari ancora da realizzare, risultanti da demolizione e ristrutturazione di preesistenti edifici, per i quali sono previsti interventi relativi all'adozione di misure antisismiche. L'intervento edilizio avrà una durata di 18 mesi tra fase progettuale e realizzativa e nel frattempo saranno stipulati preliminari notarili in cui si evidenzierà che le unità immobiliari avranno tutti i requisiti per beneficiare delle detrazioni previste: al momento della sottoscrizione del preliminare gli acquirenti verseranno caparre e acconti. La risposta del Fisco. L'Agenzia dell'Entrate con risposta n. 5 del 16 gennaio 2020 ha evidenziato gli acquirenti delle unità immobiliari possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione non può essere effettuata a istituti di credito e intermediari finanziari. La qualificazione di un'opera edilizia (quale risultante dal futuro titolo amministrativo di autorizzazione dei lavori) spetta, in ultima analisi, al Comune o ad altro ente territoriale, in qualità di organo competente in tema di classificazioni urbanistiche e presuppone valutazioni di natura tecnica che esulano dalle competenze dell'Agenzia delle entrate. Premesso ciò, in risposta al quesito richiesto, il Fisco ha precisato che gli acquirenti degli immobili venduti da un'impresa costruttrice, che “realizzerà” interventi di riduzione del rischio sismico, possono usufruire del Sismabonus anche sugli acconti versati, a condizione che il preliminare sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione e i lavori riguardanti l'intero fabbricato siano stati ultimati. |