Il decreto legge n. 11 del 2020 ha sospeso anche i termini per impugnare?
11 Marzo 2020
Il decreto legge n. 11 del 2020 ha sospeso anche i termini per impugnare?
La risposta al quesito può essere affermativa. Occorre rilevare che l'art. 1, comma 2, del d.l. n. 11 del 2020 fa riferimento, per il periodo cd. cuscinetto ricompreso tra il 9 marzo ed il 22 marzo 2020, ad una sospensione dei termini “per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1”, ossia i procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (con esclusione dei soli giudizi ritenuti urgenti ex lege dall'art. 2, lettera g), del medesimo decreto). Orbene, per quel che rileva in questa sede, nel prospettare una soluzione, non si può trascurare di evidenziare che la pendenza dei processi civili va dal momento dell'introduzione della lite in primo grado (con la notifica dell'atto di citazione ovvero con il deposito del ricorso a seconda dei diversi riti applicabili: art. 39, comma 3, c.p.c.) sino al passaggio in giudicato della decisione conclusiva degli stessi (ovvero all'inoppugnabilità di provvedimenti che chiudono il processo in rito, come, ad esempio, l'ordinanza di estinzione per rinuncia agli atti o per inattività delle parti). Ne deriva che – al di là della formulazione letterale non felice della disposizione normativa in esame sotto tale profilo – il processo civile deve ritenersi pendente quando è stata pronunciata una sentenza, in primo o in secondo grado, e sta ancora decorrendo il termine per impugnare, termine che dovrà, quindi, intendersi sospeso per l'intero periodo cuscinetto. Ciò implica che se, ad esempio, alla data del 9 marzo 2020 mancavano trenta giorni allo spirare del termine per impugnare, il 23 marzo 2020 ricomincerà a decorrere tale termine residuo e non ex novo il termine per proporre gravame. Naturalmente la sospensione, anche del termine per impugnare, non opera in relazione ai procedimenti di cui all'art. 2, lettera g), la cui particolare urgenza ne comporta, secondo quanto previsto dal d.l. n. 11 del 2020, la regolare prosecuzione anche nel periodo cd. cuscinetto. Per altro verso, le ragioni che inducono a propendere per l'estensibilità della sospensione anche al termine per proporre impugnazione sono le stesse che possono consentire di dare una generale risposta affermativa rispetto all'operare della sospensione, nel periodo tra il 9 ed il 22 marzo 2020, con riguardo sia ai termini per proporre reclamo contro provvedimenti resi in sede cautelare o camerale (purché, beninteso, riguardino procedimento non rientranti nel novero di quelli esclusi dalla sospensione generale ai sensi dell'art. 2 lettera g del decreto) sia a quelli per interporre opposizione nei confronti di provvedimenti pronunciati nell'ambito di procedimenti sommari, come, tra gli altri, quelli per ingiunzione (rispetto all'esperibilità dell'opposizione ex art. 645 c.p.c.) e per convalida di sfratto (quanto alla proponibilità dell'opposizione tardiva di cui all'art. 668 c.p.c.).
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