Destinatario e notificatario del ricorso per cassazione dopo la riforma della riscossione: la prima pronuncia di legittimità

11 Marzo 2020

Il provvedimento esamina il caso in cui il ricorso per cassazione, rimasta intimata e quindi non formalmente costituita di fronte alla Suprema Corte la «Agenzia delle Entrate - Riscossione (già Equitalia Centro spa)», sia stato notificato a mezzo PEC a quest'ultima al suo protocollo informatico nonché all'avvocato costituito nel giudizio concluso con l'ultima delle sentenze in questo caso declinatorie della giurisdizione.
Massima

In tema di notifica di ricorso per cassazione, l'ultrattività del mandato in origine conferito al difensore dell'agente della riscossione, nominato e costituito nel grado di giudizio concluso con la sentenza oggetto di ricorso per cassazione, non opera avverso la sentenza pronunciata nei confronti dell'agente della riscossione originariamente parte in causa; pertanto, la notifica del ricorso eseguita al suo successore ex lege, cioè all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, nei confronti di detto originario difensore è invalida, ma tale invalidità integra una mera nullità, suscettibile di sanatoria vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia stessa, vuoi a seguito della rinnovazione dell'atto introduttivo dell'impugnazione, da ordinarsi presso la competente Avvocatura Generale dello Stato in Roma.

Il caso

Il provvedimento sopra richiamato esamina il caso in cui il ricorso per cassazione, rimasta intimata e quindi non formalmente costituita di fronte alla Suprema Corte la «Agenzia delle Entrate - Riscossione (già Equitalia Centro spa)», sia stato notificato a mezzo PEC a quest'ultima al suo protocollo informatico nonché all'avvocato costituito nel giudizio concluso con l'ultima delle sentenze in questo caso declinatorie della giurisdizione.

La questione

La questione che si pone è quindi relativa alle modalità di instaurazione dell'impugnazione in casi come quello in esame, a cominciare da quella della validità o meno della notifica del relativo atto introduttivo, costituito essendo nel precedente grado l'agente della riscossione, al difensore di quest'ultimo o al successore ex lege di persona. La Corte ritiene tal notifica sia nulla e quindi vada disposta la rinotifica; solo all'esito di detto incombente potrà valutarsi l'ulteriore problematica della ritualità della notifica eseguita al “nuovo” Riscossore, nonostante la sua dante causa fosse stata costituita a mezzo di procuratore ritualmente officiato nel grado concluso con la sentenza gravata. La ritualità della rinotifica qui disposta potrà essere tale secondo la Corte “soltanto se eseguita presso l'Avvocatura di Stato e, trattandosi di ricorso alla Corte suprema di cassazione, presso quella Generale in Roma”.

Le soluzioni giuridiche

Va premesso come non ignori la Corte che la notifica al difensore già costituito per il precedente grado di lite, di cui fosse nota la cessazione del mandato, come avviene in questo caso stante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge che ha disposto la riforma della riscossione, sia stata a lungo definita perfino inesistente dalla giurisprudenza delle sezioni semplici.

Una prima soluzione infatti, poteva esser quella di non ritenere sussistente alcun collegamento tra i due soggetti coinvolti, vale a dire l'Avvocatura Statale e il Riscossore di nuova istituzione.

Tal posizione, sul piano dei principi, è però stata oggetto di chiaro ripensamento da parte del Giudice della Legittimità (Cass. civ., Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916) in forza della quale la relativa invalidità è stata fortemente ridimensionata a mera nullità, suscettibile quindi di sanatoria mediante rinnovazione da ordinarsi ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (ove, come nella specie, il destinatario non la sani con spontanea costituzione), anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta cessazione (Cass. civ., ord., 24 gennaio 2018, n. 1798, in caso di conoscenza della sostituzione del difensore).

La seconda soluzione, concretamente adottata nel provvedimento in nota, è quella invece di ritenere la notifica affetta de “mera nullità”, come tale – in difetto di costituzione della parte – oggetto di possibile sanatoria tramite la già citata nuova notifica; solo quindi all'esito negativo della rinotifica il giudice potrà dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

Osservazioni

Nel riconoscere «una assoluta peculiarità della normativa in tema di patrocinio della succeditrice ex lege» la Corte qui introduce un primo elemento ricostruttivo ulteriore quasi implicitamente posto a base del ragionamento decisorio; si ritiene infatti che proprio tal peculiarità renda «a maggior ragione esigibile dal difensore della parte cessata la condotta cooperativa di porre in condizioni il suo successore di difendersi adeguatamente, notiziandolo della ricevuta notifica».

Detto onere di cooperazione è espressamente previsto dal punto 3.1.7 del Protocollo di convenzione del 22 giugno 2017 stipulato tra Riscossore e Avvocatura secondo il quale “qualora gli atti introduttivi del giudizio o di un grado di giudizio e qualunque altro atto o documento vengano notificati all'Ente presso una sede dell'Avvocatura, non ancora investita della difesa, sono dalla stessa inviati senza indugio alla competente struttura dell'Ente”; e ciò sebbene non risulti di immediata percezione e individuazione, sotto questo specifico profilo, un obbligo legislativo o contrattuale al di là del canone di correttezza e buona fede che informa di sé anche la relazione parte-patrocinatore ma che potrebbe ritenersi declinato diversamente ove la parte sia soggetto ormai estinto, e ciò possa rendere eccessivamente difficoltoso il contatto da parte del procuratore con il “nuovo” soggetto.

Espressamente, poi, l'ordinanza in commento si trova ad analizzare il caso in cui va esaminato anche il connesso ma autonomo profilo relativo alla «validità della notifica alla succeditrice ex lege in persona del suo legale rappresentante e presso il suo domicilio informatico, pure seguita nella fattispecie, soprattutto in dipendenza delle modalità di instaurazione del contraddittorio imposte dalla qualificazione della sua successione e dalla cessazione, del pari ex lege, del dante causa della sola parte oggi intimata». Eppure, detto aspetto è logicamente postergato nel ragionare della Corte, secondo la quale va prima disposta le rinotifica e quindi, all'esito di tal incombente, «potrà valutarsi pure l'ulteriore problematica della ritualità della notifica eseguita alla succeditrice ex lege presso il suo domicilio informatico risultante dai registri ufficiali, nonostante la sua dante causa fosse stata costituita a mezzo di procuratore ritualmente officiato nel grado concluso con la sentenza gravata».

Come è noto, esiste nell'ordinamento processuale una previsione speciale in forza della quale la notifica del ricorso alle Amministrazioni dello Stato va effettuata, come impone l'art. 11, R.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, presso l'avvocatura erariale e non presso la sede dell'Ente, a pena di nullità della notifica e della conseguente erronea instaurazione del rapporto processuale. L'applicabilità della richiamata normativa nei giudizi amministrativi è stata espressamente ribadita dall'art. 10, comma 3, l. 3 aprile 1979, n. 103 e la giurisprudenza del giudice di quel processo è ormai consolidata nel ritenere l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti dell'Amministrazione statale che non sia stato ad essa notificato presso l'Avvocatura dello Stato (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 17 luglio 1996, n. 862), salvi gli effetti di sanatoria determinati dall'eventuale costituzione in giudizio dell'Amministrazione stessa, ai sensi della sentenza della Corte cost., 8 luglio 1967, n. 97. La regola generale sulla notifica alle amministrazioni statali disposta dal suddetto art. 11, infatti, non ammette eccezioni neppure in materia di accesso, ove è data alla parte la possibilità di assumere in proprio, senza ministero di difensore, la difesa processuale (Cons. di Stato, sez. VI, 23 gennaio 2003, n. 257).

L'ordinanza in parola riveste pertanto evidente carattere di novità quanto alla conclusione in diritto e non è scevra di conseguenze delicate quanto al suo pratico operare. Proprio con riferimento a comportamenti concreti di notificatario e destinatario, la pronuncia in oggetto non affronta peraltro esplicitamente la portata del punto 3.8.12 del già citato Protocollo che non solo ammette, ma anche disciplina il modus operandi da seguire per le amministrazioni paciscenti proprio nel caso esaminato dalla Suprema Corte: «nel caso di notifica del ricorso per cassazione presso l'Ente, quest'ultimo, nelle cause in cui l'Avvocatura non ha già assunto la difesa, invia entro venti giorni all'Avvocatura generale l'originale notificato del ricorso completo di relata di notifica, unitamente alla documentazione utile per la predisposizione del controricorso e per l'eventuale ricorso incidentale, con copia di tutti gli atti di causa (atto impugnato, ricorso, controdeduzioni e ogni altro atto o documento depositato)».

E' ben vero che si tratta di una disciplina contrattuale, o per così dire “mista” avente requisiti e caratteri anche di concessione-contratto, ma al di là della sua definizione concettuale, detta disciplina è certamente diretta a regolare i rapporti tra i soggetti che l'hanno confezionata e non è chiaro – stante anche il difetto di ogni formale onere pubblicitario della stessa, non risultando certo sufficiente la diffusione a mezzo internet sui siti istituzionali – se e come essa possa avere effetto sui rapporti processuali con soggetti terzi rispetto ad essa e nel processo stesso. Riguardo il primo dei due aspetti sostanziali sopra citati, poi, la Corte introduce una lettura che pare controintuitiva rispetto a quella per ora data del meccanismo di rappresentanza processuale, con riguardo in particolare agli effetti sui poteri prime e sugli atti poi. La ricostruzione sin qui adottata dalla Cassazione, specialmente con la ben nota pronuncia relativa al potere e alle forme di rappresentanza del Riscossore da parte di avvocati del libero foro (Cass. civ., Sez. Un., sent., 19 novembre 2019, n. 30008) ha avuto infatti l'effetto di estendere il novero dei legittimati a rappresentare tal soggetto dal lato attivo, appunto estendendo detta possibilità agli avvocati del libero foro senza appesantimenti probatori particolari, alla luce tra l'altro della mole del contenzioso che lo coinvolge. La conclusione appena assunta dalla Corte, nel ritenere necessaria la rinotifica unicamente all'avvocatura statuale, ha l'effetto di concentrare in capo alla sola avvocatura generale stessa la legittimazione passiva; essa sola quindi dovrebbe essere attinta dalla notifica dei ricorsi per cassazione per una corretta instaurazione del rapporto processuale. Pertanto, a fronte di una sorta di rappresentanza processuale attiva diffusa – potendo il Riscossore esser patrocinato anche da avvocati del libero foro – sussiste una corrispondente ma non speculare rappresentanza processuale passiva accentrata.

O in altri termini, l'esclusività della relazione Riscossore – avvocatura statuale che l'esegesi della pronuncia a Sezioni Unite del dicembre 2019 appena citata ha posto fuori dalla porta sul fronte della rappresentanza attiva rientrerebbe dalla finestra sul fronte della rappresentanza passiva.

La contraddittorietà logico-giuridica è quindi un primo profilo in ordine al quale certamente ulteriori pronunce non mancheranno di esprimersi; nondimeno la complessità pratica che ne deriva è di tutta evidenza.

È lecito prevedere, in caso di conferma di questo orientamento, un vero e proprio biblico diluvio di notifiche aventi forse sia per destinatario sia per notificatario l'avvocatura generale dello Stato, con l'effetto di gravare detto ente di un carico di incombenze non solo arduo da sostenere ma certamente non previsto – e forse neppure voluto – dal legislatore.

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