Impedisce con la propria vettura l'accesso al garage dei vicini: è stalking
12 Marzo 2020
La Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato, per i reati di cui all'art. 612-bis, comma 3, c.p., art. 610 c.p., art. 61, comma 1, n. 2, c.p. a causa delle condotte persecutorie commesse nei confronti delle parti lese consistite nell'aver rivolto ai predetti frasi minacciose, nonché nell'aver impedito l'accesso con la propria vettura, parcheggiata davanti all'ingresso del garage di proprietà dei coniugi. La famiglia, in pieno accordo con la psicologa denunciava di aver accumulato ansia a seguito del fatto. Avverso la descritta sentenza, Tizio ha proposto ricorso in Cassazione eccependo l'inosservanza ed erronea applicazione di legge penale nonché vizio di motivazione in ordine alla credibilità delle parti lese. Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, l'imputato si era rifiutato di spostare il veicolo anche a fronte di reiterate richieste in tal senso, con l'aggravante quindi di aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di condotte persecutorie ex art. 612-bis c.p. Secondo la Corte, dunque, ricorre il reato di stalking in quanto la famiglia è stata costretta a cambiare le proprie abitudini di vita dovendo accedere al garage dal retro. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato; per l'effetto, è stata confermata la condanna. |