Coronavirus e rinvio delle udienze: ecco i chiarimenti di Palazzo Chigi
12 Marzo 2020
È di ieri, 11 marzo, la relazione illustrativa trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Senato e avente ad oggetto il disegno di legge di conversione del d.l. n. 11/2020 recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. La relazione, dopo aver ribadito la necessità di provvedere, da un lato, all'immediato e generalizzato rinvio delle udienze fino al 22 marzo e, dall'altro, di introdurre disposizioni rivolte a tutti gli uffici giudiziari per garantire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute, fornisce alcuni chiarimenti sulle disposizioni introdotte dal d.l. n. 11/2020. In particolare, si precisa che il comma 1 dell'art. 1 «regola il differimento urgente, effettuato d'ufficio, delle udienze fissate nel periodo indicato, con riferimento a tutti i processi e i procedimenti civili e penali pendenti presso ogni ufficio giudiziario, salvi i procedimenti ed i processi individuati specificamente nell'art. 2, comma 2, lett. g), alle condizioni ivi regolate». Inoltre, il successivo comma 2, «con disposizione di portata generale, riferita a tutti i procedimenti e processi civili e penali pendenti (anche quando non sia fissata udienza nel periodo interessato), dispone la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi attività processuale, ivi inclusi gli atti di impugnazione». Viene così chiarito uno dei principali dubbi sorti per l'avvocatura: oggetto della sospensione «sono tutti i processi civili e penali “pendenti” e non soltanto per quelli “pendenti” con udienza già fissata e da rinviare d'ufficio» (v. Differimento delle udienze civili e penali e sospensione dei termini processuali nel periodo cuscinetto. E dopo?, di F. Valerini).
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