Coronavirus e rinvio delle udienze: ecco i chiarimenti di Palazzo Chigi

Redazione Scientifica
12 Marzo 2020

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso al Senato della Repubblica la relazione illustrativa avente ad oggetto il disegno di legge di conversione del d.l. n. 11/2020 recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Con essa, alcuni chiarimenti sulle misure poste in atto dal Governo in tema di svolgimento dell'attività giudiziaria.

È di ieri, 11 marzo, la relazione illustrativa trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Senato e avente ad oggetto il disegno di legge di conversione del d.l. n. 11/2020 recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. La relazione, dopo aver ribadito la necessità di provvedere, da un lato, all'immediato e generalizzato rinvio delle udienze fino al 22 marzo e, dall'altro, di introdurre disposizioni rivolte a tutti gli uffici giudiziari per garantire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute, fornisce alcuni chiarimenti sulle disposizioni introdotte dal d.l. n. 11/2020. In particolare, si precisa che il comma 1 dell'art. 1 «regola il differimento urgente, effettuato d'ufficio, delle udienze fissate nel periodo indicato, con riferimento a tutti i processi e i procedimenti civili e penali pendenti presso ogni ufficio giudiziario, salvi i procedimenti ed i processi individuati specificamente nell'art. 2, comma 2, lett. g), alle condizioni ivi regolate». Inoltre, il successivo comma 2, «con disposizione di portata generale, riferita a tutti i procedimenti e processi civili e penali pendenti (anche quando non sia fissata udienza nel periodo interessato), dispone la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi attività processuale, ivi inclusi gli atti di impugnazione». Viene così chiarito uno dei principali dubbi sorti per l'avvocatura: oggetto della sospensione «sono tutti i processi civili e penali “pendenti” e non soltanto per quelli “pendenti” con udienza già fissata e da rinviare d'ufficio» (v. Differimento delle udienze civili e penali e sospensione dei termini processuali nel periodo cuscinetto. E dopo?, di F. Valerini).

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