Coronavirus: quali gli effetti del rinvio delle udienze sul giudizio di cassazione?
12 Marzo 2020
Coronavirus: quali gli effetti del rinvio delle udienze sul giudizio di cassazione?
L'art. 1, comma 1, del d.l. n. 11/2020 ha disposto il rinvio d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 (ma, realisticamente, a data successiva al 31 maggio 2020) di «tutte le udienze dei procedimenti civili … pendenti presso tutti gli uffici giudiziari» fissate sino a quella data, con le eccezioni elencate dall'art. 2, comma 2, lett. g). Nell'arco temporale compreso tra il giorno successivo all'entrata in vigore, fissata all'8 marzo (dunque dal 9 marzo) ed il 22 marzo (per totali 24 giorni) «sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto». Il congegno è analogo a quello della sospensione feriale.
Si sottraggono al rinvio d'ufficio, come pure alla sospensione:
Ora, l'udienza, pubblica o no (v. art. 128 c.p.c.), costituisce momento centrale del processo civile in cui il giudice (che la dirige: art. 127 c.p.c.) entra in contatto diretto con le parti. Poiché la norma dispone il rinvio delle «udienze dei procedimenti civili … pendenti presso tutti gli uffici giudiziari», non v'è dubbio che anche le udienze pubbliche fissate dinanzi alla Corte di cassazione siano rinviate: rinviate, però, non a udienza fissa, come accade in generale negli uffici di merito, ma a nuovo ruolo. Il che vuol dire che le parti riceveranno a suo tempo un nuovo avviso di fissazione dell'udienza. Sorge però il problema, nel giudizio di legittimità, se la norma in esame si riferisca non solo alle udienze, ma anche alle adunanze camerali non partecipate attraverso le quali oggi si esplica, per lo più, il lavoro della Cassazione: il che ha ovvie ricadute sul lavoro degli avvocati, poiché, se il rinvio d'ufficio riguarda anche le adunanze camerali, non corre per loro il termine per il deposito delle memorie illustrative, ovvero per lo svolgimento di quelle attività correlate allo svolgimento dell'adunanza (si pensi alla produzione delle «cartoline verdi» ovvero, per chi le abbia dimenticate, delle certificazioni di conformità: v. Cass. civ, Sez. Un., 24 settembre 2018, n. 22438; Cass. civ., Sez. Un., 25 marzo 2019, n. 8312). In proposito, la norma è stata letta dalla S.C. nel senso che non si celebreranno le udienze, quale che sia la forma processuale per esse prevista: non solo dunque l'udienza pubblica, ma anche la camerale non partecipata. Sono cioè rinviate d'ufficio anche le adunanze non partecipate. Dunque, tutte le udienze e le adunanze camerali fissate nel periodo compreso tra il 9 e il 22 marzo 2020 sono soppresse. Le relative cause sono rinviate a nuovo ruolo. Le cause indicate nell'art. 2, comma 2, lett. g), saranno rifissate nella prima udienza utile successiva al 22 marzo 2020.
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