La sentenza penale di patteggiamento vale come mero indizio nel procedimento civile

Redazione Scientifica
13 Marzo 2020

La sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha efficacia di vincolo, non ha efficacia di giudicato e non inverte l'onere della prova, ma costituisce un mero indizio.

Sul tema la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7014/20, depositata l'11 marzo.

Il caso. La Corte d'Appello di Perugia, in relazione ad un procedimento avviato a seguito di sinistro stradale, aveva riformato la pronuncia di prime cure. Il Tribunale aveva infatti ritenuto vincolante la sentenza penale di patteggiamento con cui era stata dichiarata la responsabilità dell'imputato, mentre in secondo grado era stata riconosciuta la responsabilità concorrente dei soggetti coinvolti ex art. 2054 c.c. La pronuncia è stata impugnata con ricorso per cassazione.

Patteggiamento. Sul tema della portata della sentenza penale di patteggiamento nel procedimento civile per i danni subiti a causa della condotta, la giurisprudenza ha affermato che, posto che tale sentenza è solo equiparata ad una condanna, l' art. 445, comma 1-bis, c.p. esclude un'efficacia della stessa in sede civile o amministrativa. Le risultanze del procedimento penale non sono quindi vincolanti ma possono essere liberamente apprezzate dal giudice civile. Nello specifico è stato precisato che la sentenza di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, costituisce un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi. In conclusione, condividendo tale interpretazione, la Corte ribadisce il principio per cui «la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha efficacia di vincolo, non ha efficacia di giudicato e non inverte l'onere della prova. La sentenza penale di patteggiamento per il giudice civile non è un atto, ma un fatto; e come qualsiasi altro fatto del mondo reale può costituire un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all'art. 2729 c.c.». Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.

(FONTE: dirittoegiustizia.it)

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