Osservatorio sulla Cassazione – Febbraio 2020

La Redazione
13 Marzo 2020

Torna l'appuntamento mensile con l'Osservatorio, una selezione delle più interessanti sentenze di legittimità depositate nel mese di Febbraio.

Omessa vigilanza sulle informazioni sul governo societario: non responsabile il consiglio di sorveglianza

Cass. Civ. – Sez. II – 25 febbraio 2020, n. 4962, sent.

Non è possibile attribuire una responsabilità per omessa vigilanza sull'attuazione dello statuto al consiglio di sorveglianza per non aver vigilato affinché la relazione sul governo societario contenesse nel dettaglio le informazioni relative alla disciplina ed al funzionamento del consiglio di gestione delle nomine, ai sensi dell'art. 123-bis, commi 1 e 2, TUF.

Sì alla clausola compromissoria per la controversia sull'obbligo di esecuzione di conferimenti di una s.r.l. fallita

Cass. Civ. – Sez. VI – 25 febbraio 2020, n. 4956, ord.

È compromettibile in arbitri la controversia relativa alla materia dell'obbligo di esecuzione dei conferimenti nell'ambito di una s.r.l.; la clausola compromissoria può validamente operare anche nel caso di controversia promossa dal curatore fallimentare di una società al fine di dare esecuzione alla delibera di aumento di capitale sociale.

Per revocare le deleghe all'amministratore di s.p.a. serve una giusta causa

Cass. Civ. – Sez- VI-1 – 25 febbraio 2020, n. 4954, ord.

La revoca delle deleghe de'amministratore di società di capitali deve essere sorretta da giusta causa, che non risulta integrata dalla mera ricorrenza di esigenze di auto-organizzazione della struttura societaria: occorre, infatti, provare una comprovata ed effettiva sussistenza di ragioni organizzative dirette a migliorare la qualità delle prestazioni societarie, tali da integrare una profonda ristrutturazione dell'organico e delle funzioni specialistiche.

È contraffazione utilizzare il nome di dominio che contenga un marchio altrui

Cass. Civ. – Sez. I – 21 febbraio 2020, n. 4721, sent.

Costituisce una contraffazione del marchio il domain name che riproduca o contenga il marchio altrui, poiché permette di ricollegare l'attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio. Solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente usarlo sul proprio sito o come nome di dominio.

No al recesso del socio di società con durata lunga ma determinata

Cass. Civ. – Sez. I – 21 febbraio 2020, n. 4716, sent.

È illegittimo il recesso ad nutum del socio di una s.r.l. con durata determinata fino al 2100, non potendosi applicare estensivamente il principio di cui all'art. 2437, comma 1, c.c.

In tema di recesso del socio, non è possibile assimilare, con riferimento alle società per azioni, una società contratta per un tempo lungo ad una contratta a tempo indeterminato.

Omessa iscrizione della cessazione dell'amministratore di società di capitali

Cass. Civ. – Sez. VI-2- 20 febbraio 2020, n. 4498, ord.

La cessazione dell'amministratore di società di capitali dall'ufficio, benchè rieletto, determina l'obbligo, in capo al collegio sindacale, di iscrivere la notizia nel registro delle imprese, ai fini della opponibilità ai terzi.

Il concorso di colpa del socio nella responsabilità dell'amministratore

Cass. Civ. – Sez. I – 19 febbraio 2020, n. 4262, ord.

La corresponsabilità del socio nella causazione del dissesto sociale imputata all'amministratore comporta una graduazione dell'entità delle conseguenze risarcitorie derivanti dall'azione di responsabilità di cui all'art. 2395 c.c. Tale azione, promossa dal socio o dal terzo nei confronti dell'amministratore di società di capitali, ex art. 2395 c.c., ha natura extracontrattuale e dalla sua soggezione alle regole generali dettate dagli artt. 2043 ss. C.c. deriva l'applicazione anche dell'art. 2056 c.c., e dell'art. 1227, comma 1, c.c.

La determinazione del valore della quota del socio uscente

Cass. Civ. – Sez. I – 19 febbraio 2020, n. 4260, ord.

Nelle società di persone, in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, l'onere di provare il valore della quota del socio defunto, o escluso, o receduto, incombe sui soci: è compito degli amministratori, in ciò obbligati dagli artt. 2261 e 2289 c.c., rendere il conto della gestione al fine di consentire la formazione, in nome e per conto della società, di una situazione patrimoniale straordinaria aggiornata, al fine dell'assolvimento del detto onere di provare il valore della quota. Pur potendo determinare il valore della quota in modo equitativo, la valtazione del giudice deve muovere in ogni caso dalla situazione patrimoniale della società al momento dello scioglimento.

La rinuncia al compenso dell'amministratore può essere tacita, ma non implicita

Cass. Civ. – Sez. I – 12 febbraio 2020, n. 3657, ord.

Il diritto dell'amministratore di una società di capitali al compenso, per l'attività svolta, è un diritto disponibile e può, quindi venir meno in presenza di apposita clausola statutaria che preveda la gratuità dell'incarico oppure, in alternativa, in caso di rinuncia dell'interessato. Tale rinuncia non deve essere necessariamente espressa ma deve potersi desumere da un comportamento concludente del titolare, che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa.

Società cancellata: valida la notifica del ricorso di fallimento all'indirizzo Pec

Cass. Civ. – Sez. I – 12 febbraio 2020, n. 3443, ord.

In caso di società cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può esserle notificato, ex art. 15, comma 3, l. fall., nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 17 d.l. n. 179/2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata dalla stessa in precedenza comunicato al registro delle imprese.

Non si trova il ricavo dell'affitto di un ramo d'azienda: è bancarotta patrimoniale

Cass. Pen. – Sez. V – 6 febbraio 2020, n. 5054, sent.

Integra il reato di bancarotta patrimoniale il mancato rinvenimento del prezzo relativo alla cessione di un ramo d'azienda e della documentazione della sua eventuale destinazione per finalità sociali. La prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta, infatti, dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della effettiva destinazione dei beni a seguito del loro mancato rinvenimento.

Il trasferimento della sede nell'anno anteriore al fallimento non rileva ai fini della competenza

Cass. Civ. – Sez. VI-1 – 3 febbraio 2020, n. 2336, ord.

Ai sensi dell'art. 9 l.fall., la competenza territoriale per dichiarare il fallimento di una società spetta al tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell'impres, ossia ove si svolge effettivamente la sua attività direttiva ed amministrativa, il quale, secondo una presunzione iuris tantum, coincide con la sede legale, salvo che non sia fornita la prova che la sede effettiva sia altrove. Nel caso in cui la sede legale sia stata trasferita in luogo diverso nell'anno anteriore all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, la presunzione non opera e trova applicazione l'art. 9, comma 2, l.fall.

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