Il decreto Coronavirus rinvia anche i termini delle procedure concordatarie

La Redazione
16 Marzo 2020

In virtù dell'art. 1 d.l. n. 11/2020, sono ex lege sospesi i termini e rinviate le udienze per tutto il cd. periodo cuscinetto fino al 22 marzo 2020, anche in materia di procedure concorsuali.Ogni Presidente di Tribunale ha emanato provvedimenti esplicativi al riguardo. Poi i giudici hanno provveduto o provvederanno ad effettuare in concreto i rinvii.Tra i tanti provvedimenti di tal genere vi è anche un provvedimento del Tribunale di Forlì, che, il 10 marzo scorso, ha prorogato il termine già fissato per la presentazione di una proposta concordataria, del relativo piano e della documentazione, dando una specifica motivazione.

In virtù dell'art. 1 D.L. n. 11/2020, sono ex lege sospesi i termini e rinviate le udienze per tutto il cd. periodo cuscinetto fino al 22 marzo 2020, anche in materia di procedure concorsuali.

Ogni Presidente di Tribunale ha emanato provvedimenti esplicativi al riguardo. Poi i giudici hanno provveduto o provvederanno ad effettuare in concreto i rinvii.

Tra i tanti provvedimenti di tal genere vi è anche un provvedimento del Tribunale di Forlì, che, il 10 marzo scorso, ha prorogato il termine già fissato per la presentazione di una proposta concordataria, del relativo piano e della documentazione, dando una specifica motivazione.

Nell'ambito di una procedura di concordato preventivo con riserva, il Tribunale di Forlì (provvedimento 10 marzo 2020) ha disposto la proroga del termine fissato per la presentazione della proposta definitiva, unitamente al piano concordatario e alla documentazione, in virtù del disposto di cui all'art. 1 D.L. n. 11/2020. La norma prevede infatti la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili pendenti dal giorno dell'entrata in vigore e sino al 22 marzo e, ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il differimento dell'inizio del termine alla fine del periodo medesimo. Dando atto della successiva adozione dei d.P.C.M. dell'8/03/2020 e del 9/03/2020 a tutela della salute pubblica e contro la diffusione del Coronavirus, il Tribunale ha ritenuto opportuno «al fine di prevenire diversità di orientamenti interpretativi ed assicurare al contempo uniformità di trattamento, intervenire d'ufficio per chiarire che tra i procedimenti civili pendenti i cui termini restano sospesi devono essere fatti rientrare anche i procedimenti di concordato preventivo in cui è pendente il termine ex art. 161, comma 6, l. fall. con conseguente proroga di diritto dei termini già concessi per tale arco temporale di 14 giorni».

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