Il godimento "forzato" delle ferie al tempo del Covid-19

16 Marzo 2020

Il datore di lavoro, il quale debba sospendere la propria attività in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, può porre forzatamente in ferie il lavoratore?Facendo riferimento all'ultimo d.P.C.m. dell'11 marzo 2020, l'art. 1, comma 1, n. 7, dispone, relativamente alle attività produttive e professionali...
Il datore di lavoro, il quale debba sospendere la propria attività in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, può porre forzatamente in ferie il lavoratore? Facendo riferimento all'ultimo d.P.C.m. dell'11 marzo 2020, l'art. 1, comma 1, n. 7, dispone, relativamente alle attività produttive e professionali, che i datori di lavoro provvedano, in via principale, ad attuare modalità di lavoro agile, nei limiti in cui le attività dei lavoratori possano essere svolte dagli stessi presso il proprio domicilio, ovvero ad adottare misure che consentano lo svolgimento della prestazione a distanza. Tuttavia, laddove un tale intervento organizzativo non sia in concreto realizzabile, i datori sono chiamati ad “incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva”. Sembra dunque possibile confermare la possibilità di disporre “forzatamente” il godimento delle ferie da parte del dipendente. È necessario fare riferimento alla normativa in materia e, dunque, all'art. 2109, c.c., ed all'art. 10, d.lgs. n. 66 del 2000: il lavoratore ha diritto, dopo un anno di ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, al fine di poter consentire allo stesso un concreto recupero delle energie psico-fisiche. Il datore individua il periodo durante il quale tale riposo può essere goduto dandone preavviso all'interessato, tenendo conto delle esigenze dell'impresa ma anche degli interessi del prestatore di lavoro. Il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane e, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, esso deve essere goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine annuale di maturazione. Tuttavia, sebbene non sorgano dubbi circa il periodo feriale già maturato dal lavoratore, alcune perplessità potrebbero derivare in riferimento alle ferie non ancora maturate. Al di là di quanto può essere previsto dai singoli contratti nazionali di categoria, per le ferie non ancora maturate sembrerebbe non potersi prescindere dal consenso del lavoratore. Sul punto, sebbene in riferimento al precedente d.P.C.m. del 9 marzo 2020, è possibile fare riferimento anche alla Circolare n. 5/2020 della Fondazione Studi consulenti del lavoro.

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