Lastrico solare: la modifica dei criteri di ripartizione delle spese non deve essere necessariamente approvata all'unanimità
17 Marzo 2020
Il proprietario di due distinte unità immobiliari citava il Condominio in quanto l'assemblea condominiale, con deliberazione del 2014, in difetto di unanimità, aveva disposto ripartirsi le spese di manutenzione straordinaria del lastrico solare, nell'esclusivo uso dell'attore, ai sensi dell'art. 1126 c.c. anziché in conformità al criterio, su base millesimale, previsto dal regolamento condominiale predisposto dall'originario costruttore. Pertanto, aveva chiesto di accertare l'invalidità dell'impugnata delibera. In primo grado, il giudice adito rigettava la domanda in quanto era stata proposta oltre il termine di legge. In secondo grado, il Tribunale (in grado di appello) confermava la pronuncia; in particolare, evidenziava che la decisione di attenersi al criterio di riparto stabilito dall'art. 1126 c.c. risaliva dalla precedente delibera assunta nel 2013 che, a sua volta, non era stata oggetto di alcuna impugnativa. Del resto, nel corso dell'assemblea del 2014 non era stato in alcun modo fissato il riparto della spesa. Avverso tale sentenza, Tizio ha proposto ricorso in Cassazione eccependo che l'impugnata delibera aveva disposto, in assenza dell'unanime consenso dei condomini tutti, la ripartizione delle spese di manutenzione straordinaria del lastrico solare alla stregua di un criterio difforme da quello del regolamento. Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, il condomino aveva accettato, incondizionatamente che il regolamento, pur nella parte in cui, a suo vantaggio, derogava alla regola legale di cui all'art. 1126 c.c., fosse suscettibile di modifica a maggioranza non già all'unanimità. Per meglio dire, lo stesso aveva accettato anche ed incondizionatamente, cioè, che il suo diritto disponibile - per lui - favorevole alla ripartizione delle spese di manutenzione del lastrico solare in uso alla sua proprietà operasse come suscettibile di affievolimento a maggioranza non già all'unanimità, sicché la degradazione del suo diritto, ovvero l'operatività del - per lui - più oneroso criterio di cui all'art. 1126 c.c. era espressione della sua volontà o, quanto meno, non era avvenuta in contrasto con la sua volontà. Pertanto, non serve l'unanimità dei condomini per approvare una modifica dei criteri di riparto delle spese del lastrico solare, essendo la ripartizione in concreto validamente approvata con la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato. |