Il deposito telematico si perfeziona anche se non è prodotta la marca da bollo

Redazione scientifica
17 Marzo 2020

Il deposito telematico si considera perfezionato quando viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC. Da quel momento non residua alcuno spazio per un rifiuto di ricezione degli atti per irregolarità fiscale degli stessi (come nel caso in cui non venga prodotta la marca da bollo) da parte del cancelliere, il quale provvederà alla riscossione delle somme dovute.

Mancanza della marca da bollo. In un contenzioso riguardante la concessione della protezione internazionale, il Tribunale osservava che il provvedimento impugnato era stato depositato oltre il termine perentorio di 30 giorni (ex art. 35-bis, comma 2, d.lgs. n. 25/2008). Inoltre, non riteneva accoglibile l'istanza di rimessione in termini presentata dal ricorrente, essendo l'inosservanza del termine imputabile a quest'ultimo, dato che questi aveva iscritto a ruolo il ricorso telematicamente, una prima volta, senza la produzione della marca da bollo, determinandone l'irricevibilità. Inoltre, il ricorrente, una volta ricevuta la PEC di cancelleria relativa alla comunicazione dell'esito negativo dei controlli manuali del fascicolo, aveva avuto tempo di depositare un nuovo ricorso tempestivamente entro i termini e non lo aveva fatto. Avverso la decisione propone ricorso in Cassazione il richiedente la protezione, lamentando la violazione dell'art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012, poiché il Tribunale ha ritenuto irricevibile il ricorso nonostante esso fosse stato depositato nei termini, in conformità delle norme sul processo telematico, e fosse stata generata la ricevuta di avvenuta consegna della PEC trasmessa, risultando così inapplicabile l'art. 285, comma 4, T.U. n. 115/02.

Perfezionamento. La Cassazione, ritenendo fondato il motivo di ricorso, osserva che l'art. 285 del T.U. n. 115/02 prevede che il cancelliere rifiuti gli atti se non sono fiscalmente in regola. La sanzione dell'irricevibilità, tuttavia, è stata prevista quando vi era solo il deposito cartaceo degli atti e pertanto occorre valutare se tale sanzione riguardi o meno i depositi telematici. In proposito la Cassazione rileva che il Tribunale si è discostato dalla nota del Ministero della Giustizia che ha escluso che tale sanzione si applichi anche nel caso di deposito telematico dell'atto introduttivo del processo.
I Giudici inoltre ribadiscono che, ai sensi dell'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012, il deposito telematico si considera avvenuto quando viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC. Da quel momento, continua la Corte, «essendosi perfezionato il deposito, non residua pertanto alcuno spazio per un rifiuto di ricezione degli atti per irregolarità fiscale degli stessi, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, art. 285 da parte del cancelliere, il quale provvederà alla riscossione delle somme dovute con le modalità ordinarie, indicate nella predetta nota ministeriale».
Nel caso di specie la Suprema Corte rileva che la ricevuta informatica del deposito era stata generata tempestivamente prima della scadenza del termine per ricorrere innanzi al Tribunale. Avendo il Tribunale errato nel dichiarare la tardività del deposito, il ricorso viene accolto e il decreto cassato con rinvio al Tribunale in diversa composizione.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it