Il deposito telematico si perfeziona anche se non è prodotta la marca da bollo
17 Marzo 2020
Mancanza della marca da bollo. In un contenzioso riguardante la concessione della protezione internazionale, il Tribunale osservava che il provvedimento impugnato era stato depositato oltre il termine perentorio di 30 giorni (ex art. 35-bis, comma 2, d.lgs. n. 25/2008). Inoltre, non riteneva accoglibile l'istanza di rimessione in termini presentata dal ricorrente, essendo l'inosservanza del termine imputabile a quest'ultimo, dato che questi aveva iscritto a ruolo il ricorso telematicamente, una prima volta, senza la produzione della marca da bollo, determinandone l'irricevibilità. Inoltre, il ricorrente, una volta ricevuta la PEC di cancelleria relativa alla comunicazione dell'esito negativo dei controlli manuali del fascicolo, aveva avuto tempo di depositare un nuovo ricorso tempestivamente entro i termini e non lo aveva fatto. Avverso la decisione propone ricorso in Cassazione il richiedente la protezione, lamentando la violazione dell'art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012, poiché il Tribunale ha ritenuto irricevibile il ricorso nonostante esso fosse stato depositato nei termini, in conformità delle norme sul processo telematico, e fosse stata generata la ricevuta di avvenuta consegna della PEC trasmessa, risultando così inapplicabile l'art. 285, comma 4, T.U. n. 115/02.
Perfezionamento. La Cassazione, ritenendo fondato il motivo di ricorso, osserva che l'art. 285 del T.U. n. 115/02 prevede che il cancelliere rifiuti gli atti se non sono fiscalmente in regola. La sanzione dell'irricevibilità, tuttavia, è stata prevista quando vi era solo il deposito cartaceo degli atti e pertanto occorre valutare se tale sanzione riguardi o meno i depositi telematici. In proposito la Cassazione rileva che il Tribunale si è discostato dalla nota del Ministero della Giustizia che ha escluso che tale sanzione si applichi anche nel caso di deposito telematico dell'atto introduttivo del processo.
*Fonte: www.dirittoegiustizia.it
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